F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN del 13.9.2019 – (Deferimento della Procura Federale n. 14843/890 pf18-19 GC/GP/ma del 20.6.2019 a carico di Pannella Maurizio – De Biasi Carlo – Sarr Lamine Manuel – Iodice Gabriel – Isufi Calvin – Migliozzi Cristiano – Cirigliano Nicola – Reg. Prot. 264/TFN) Decisione n. 2/TFN 2019/2020 Deferimento n. 14843/890 pf18-19 GC/GP/ma del 20.6.2019 Reg. Prot. 264/TFN
Decisione n. 2/TFN 2019/2020
Deferimento n. 14843/890 pf18-19 GC/GP/ma del 20.6.2019
Reg. Prot. 264/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore); Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 6 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 14843/890 pf18-19 GC/GP/ma del 20.6.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il sig. Maurizio Pannella, all’epoca dei fatti presidente della AS Pro Piacenza 1919 Srl, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, nell’evidente intento di evitare che la Società fosse sanzionata, ai sensi dell’art. 53 comma 5 NOIF, con l’esclusione dal Campionato Serie C girone A, al quale partecipava, a motivo della nuova rinuncia a gare ufficiali (che
sarebbe stata la quarta), progettava e disponeva che i calciatori Sarr Lamine Manuel, Iodice Gabriele, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola partecipassero alla gara Pro Piacenza - Alessandria, in programma il 20 Gennaio 2019, senza che tali calciatori ne avessero titolo perché privi di tesseramento a ragione della mancata precedente concessione da parte della Lega Pro dei visti di esecutività delle richieste di tesseramento, che erano poi intervenuti il 22 Gennaio e quindi successivamente al giorno della gara.
Il Pannella, inoltre, permetteva che la distinta della gara di che trattasi venisse sottoscritta in qualità di dirigente accompagnatore della squadra dal sig. Carlo De Biasi, che non aveva titolo per farlo perché era anch’egli privo di tesseramento per la AS Pro Piacenza 1919 srl (ne era dipendente, con la qualifica di magazziniere).
La gara non era disputata, ma il Giudice Sportivo di Lega Pro, avendo accertato la effettiva esistenza delle descritte circostanze ed ipotizzando il tentativo da parte della Società e di colui che la rappresentava di alterare il corretto svolgimento della competizione, segnalava i fatti alla Procura Federale, la quale, svolte le necessarie indagini, in data 20 giugno 2019 si induceva a deferire a questo Tribunale i sigg.ri Maurizio Pannella e Carlo De Biasi per violazione il primo dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt.10 comma 2 stesso Codice, 39 e 61 NOIF, il secondo dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 61 NOIF.
Venivano altresì deferiti i calciatori Lamine Manuel Sarr, Gabrielle Iodice, Calvin Isufi, Cristiano Migliozzi, Nicola Cirigliano per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 10 comma 2 stesso Codice e 39 NOIF, in quanto acconsentivano tutti che i loro nominativi fossero inseriti nella distinta Pro Piacenza dei partecipanti alla gara del 20 Gennaio 2019, poi non più disputata, pur non avendone titolo in quanto privi di tesseramento.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Dario Perugini, il quale, richiamato il deferimento, ne ha
chiesto l’integrale accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: Pannella Maurizio inibizione di anni 2 (due), De Biasi Carlo inibizione di mesi 9 (nove); Lamine Manuel Sarr, Gabrielle Iodice, Calvin Isufi, Cristiano Migliozzi e Nicola Cirigliano squalifica a carico di ciascuno per 3 (tre) gare ufficiali.
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato, né fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Il procedimento torna a cognizione di questo Tribunale dopo che ne erano stati disposti due differimenti finalizzati alla verifica della regolare notificazione degli atti a tutti i deferiti (cfr. CU n. 9/TFR del 19.07.2019 e 15/TFN del 05.08.2019). Siffatta verifica ha dato da ultimo esito positivo (tutti i deferiti sono stati notificati del deferimento; il rinvio del dibattimento alla odierna riunione risulta notificato per consegna diretta a De Biasi, Iodice, Migliozzi e Cirigliano; per compiuta giacenza al Pannella; plico in lavorazione presso l’ufficio postale di competenza per il Sarr Lamine), sicché può essere esaminato il merito del deferimento.
Nella complessa attività d’indagine della Procura Federale era emerso che i calciatori, odierni deferiti, tutti giovani di serie, avevano sottoscritto le richieste di tesseramento nel periodo compreso tra il 16 ed il 18 Gennaio 2019, antecedente il giorno della gara (domenica 20 Gennaio) e che avevano avuto dalla Società ampie assicurazioni sulla regolarità della loro posizione; tanto si evince dalle dichiarazioni rese da ciascuno di loro alla Procura Federale, che non hanno trovato smentite.
Può pertanto ragionevolmente affermarsi l’assoluta mancanza di responsabilità in capo ai suddetti calciatori, che appare ancora più evidente in considerazione della mancata disputa della gara, che ha evitato la loro effettiva discesa in campo.
(Il proscioglimento del calciatore Sarr Lamine sana eventuali carenze di notificazione dell’avviso di fissazione della odierna riunione dibattimentale)
Di contro sussiste in pieno la violazione contestata ai sigg.ri Pannella e De Biasi.
Il Pannella, in particolare, si era assunto la responsabilità anche nei confronti dell’allenatore della squadra di far schierare in campo contro una compagine composta da calciatori professionisti (la Società Alessandria, nel caso che qui interessa) una formazione composta da non professionisti molto giovani (sei dei quali minorenni), sprovvisti della benché minima esperienza calcistica e fisicamente impreparati, nella consapevolezza che cinque di loro non erano in regola con il tesseramento.
Il De Biase, dal proprio canto, nel confermare di aver sottoscritto la distinta, aveva dichiarato alla Procura Federale di averlo fatto perché il dirigente preposto alla squadra come accompagnatore ufficiale, presente sul posto, si era rifiutato; aveva aggiunto che nessuno lo aveva obbligato a firmare.
Tali circostanze - non smentite, né in alcun modo contestate - sono suscettibili di ricondurre la colpa ascritta al De Biase entro limiti di minore entità, atteso che il De Biase era un dipendente della Società (magazziniere) e che tale qualifica
può averlo probabilmente indotto a favorire in qualche modo la sua datrice di lavoro, che versava in una situazione di particolare, evidente difficoltà, atteso che, in mancanza del dirigente accompagnatore della squadra, non avrebbe potuto disputare la gara.
Il deferimento va pertanto accolto solo in parte e per quanto appare di ragione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, così provvede: respinge il deferimento a carico dei calciatori Sarr Lamine Manuel, Iodice Gabriele, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola;
accoglie il deferimento a carico dei sigg.ri Pannella Maurizio e De Biasi Carlo, nelle rispettive qualità e, per l’effetto, infligge al primo l’inibizione di anni 2 (due) ed al secondo l’inibizione di mesi 5 (cinque).
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