Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0098/CSA del 28 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 51/DAF del 29.11.2023

Impugnazione – istanza: - U.C. Sampdoria S.p.A./San Marino Academy

Massima: Confermata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore e la penalizzazione di un punto in classifica” in ragione dell’assenza della prescritta autoambulanza presso l’impianto, il tutto in relazione alla gara del 26 novembre 2023 del Campionato di Primavera 1 Femminile DCF…In tale contesto, va osservato come il C.U. n. 239/A pubblicato il 28 giugno 2023 (recante "disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie  A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2023/2024") preveda alla lett. E), punto 7: “Alle società ospitanti è fatto […] obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso, espressamente dedicata a giocatrici, dirigenti e ufficiali di gara. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. L’ambulanza deve essere posizionata in un’area che permetta un veloce accesso al campo e/o all’area spogliatoi e deve essere a disposizione almeno 60 minuti prima dell’inizio della gara e fino a 60 minuti dopo il fischio finale. Laddove non siano disponibili ambulanze del pronto soccorso ospedaliero, dovranno essere garantite ambulanze private. È fatto altresì obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”. La disposizione è chiara nel sancire un obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza” per tutta la durata della gara (e, anzi, da “almeno 60 muniti prima dell’inizio della gara” e “fino a 60 minuti dopo il fischio finale”), così come è chiara nell’individuare le conseguenze dell’inadempimento di tale obbligo, consistenti nel fatto che “la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.”. Quest’ultima disposizione prevede a sua volta, al comma 2, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Il che è sufficiente ai fini della conferma della sanzione a carico della reclamante: la fattispecie all’esame è infatti ben riconducibile al citato punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, sostanziandosi nell’assenza dell’autoambulanza per l’intera durata della gara; altrettanto pertinente è l’irrogazione della sanzione della perdita della gara con inflizione di un punto di penalizzazione, come direttamente prevista dall’art. 53, comma 2, N.O.I.F. per la società “che rinuncia alla disputa di una gara di campionato”, quale è considerata appunto dal suddetto punto 7, lett. E) la società ospitante che violi l’obbligo di “avere ai bordi del campo di gioco” un’ambulanza, nei termini suesposti. Non rileva, in senso contrario, il fatto che la società avesse nella specie, anteriormente alla gara, inoltrato all’Anpas Liguria la richiesta dell’ambulanza e che quest’ultima fosse in origine presente presso l’impianto, salvo doversi allontanare successivamente per ragioni inerenti allo svolgimento del servizio di assistenza per “emergenza 118”: da un lato, infatti, il contenuto dell’obbligo a carico della società ospitante, come sancito dal C.U. n. 239/A, si sostanzia nell’“avere” l’autoambulanza ai bordi del campo; dall’altro, la stessa disposizione prevede che “È fatto […] obbligo alla società ospitante di provvedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco”, con la precisazione che “In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile”. Per tali ragioni, le circostanze addotte dalla reclamante non valgono a mandarla esente da responsabilità ai sensi del suddetto punto 7, lett. E), C.U. n. 239/A, in combinato disposto con l’art. 53 N.O.I.F., trattandosi di evenienze che non fanno venir meno gli obblighi (e le relative conseguenze, in caso di inadempimento) in capo alla società ospitante, la quale non si è nella specie in alcun modo adoperata per ripristinare l’assistenza prescritta, di guisa che l’intera gara s’è svolta in assenza di autoambulanza.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 169/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Ridotta da €  400,00 ad € 200,00 l’ammenda alla societàPer inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale”….La reclamante ha prodotto la fattura per corrispettivo di euro 60,00, rilasciata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Troina, in data 5.2.2023, per “Assistenza sanitaria con ambulanza per gara calcistica Acireale / Sancataldese del giorno 05/02/2023, presso il campo sportivo S. Proto di Troina (EN)”. Inoltre, ha allegato al reclamo tre fotografie effettuate durante la partita, nelle quali si scorge con certezza la presenza dell’ambulanza parcheggiata al lato del terreno di gioco. Per tale infrazione, pertanto, il referto dell’arbitro è efficacemente contraddetto dalle prove documentali portate all’esame della Corte ed il reclamo è fondato. Viceversa, quanto al mancato funzionamento delle docce con acqua calda nello spogliatoio degli arbitri, il reclamo non può esser accolto. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove il campo di gioco risulti privo dei requisiti di praticabilità ed agibilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (cfr., da ultimo: CSA, sez. III, n. 109 del 2023).  Pertiene comunque alla società ospitante, quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto, il regolare allestimento del terreno di gioco e degli spogliatoi.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 213 CSA del 5 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 92 del 04.02.2020

Impugnazione – istanza: A.S.D. U.P. Tavagnacco/Fiorentina Women's F.C.

Massima: Rideterminata la sanzione nella sola perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed annullate le sanzioni della penalizzazione e dell’ammenda segnatamente per assenza della ambulanza ai bordi del campo di gioco…Durante il secondo tempo, l’ambulanza arrivava al 30 minuto e rimaneva “in loco” fino al termine della gara. Il caso che ci occupa è regolato dal combinato disposto del Regolamento del Campionato Serie A Femminile TIMVISION della Divisione Calcio Femminile (C.U. della FIGC n. 159° del 28/06/2019), il quale prevede al Titolo I), lett. a), punto n. 8), che “Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l’uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l’arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.” e da quest’ultimo che, al comma 2, prevede che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione il principio della “rinuncia doverosa in corso di gara”, con la conseguenza della perdita della gara “a tavolino” per 0-3, ma non possono non considerarsi le numerose peculiarità ed attenuanti generiche per il Tavagnacco, alcune delle quali ricadenti anche sulla terna arbitrale. Trova, quindi, attuazione il principio delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 2, CGS, rubricato “Circostanze attenuanti”, secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Ulteriori è da intendersi in relazione alle attenuanti specifiche di cui al primo comma del medesimo art. 13. In particolare, l’attenuante, nel caso di specie, si fonda sull’anticipo alle ore 12.00 dell’orario di inizio della partita, originariamente fissato alle ore 14.30 (prova ne è che l’ambulanza è arrivata all’orario originariamente previsto, cioè intorno 14.30 circa); sull’indisponibilità di ambulanze all’orario anticipato di inizio della gara; sulla presenza comunque di medico, personale specializzato e defibrillatore a bordo campo; sulla decisione dell’arbitro di dare avvio comunque alla gara sia all’inizio che dopo l’intervallo, ancorché l’ambulanza ancora non fosse sopraggiunta in loco. L’arbitro, infatti, non si era avveduto del fatto che nei primi 45 minuti l’ambulanza mancasse, ma cosa più sorprendente è che ha dato inizio al secondo tempo, ancora senza ambulanza, fondandosi sul fatto che la stessa fosse in arrivo. La società andava dichiarata rinunciataria, quindi, nel momento in cui si era avveduto del fatto che l’ambulanza non c’era. D’altronde va anche detto che l’ambulanza, anche se per uno scorcio della partita, c’è stata e ciò mitiga quindi l’applicazione del combinato disposto sopra menzionato, per cui va considerata rinunciataria “a fine partita” (anche per le responsabilità legate alle incerte comunicazioni con il 118), ma, alla luce di quanto sopra detto, non può subire anche la penalizzazione del punto in classifica e l’inflizione dell’ammenda, in quanto la presenza delle circostanze attenuanti ha creato un’aspettativa al fatto che quella partita si potesse giocare.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0187/CSA del 24 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019

Impugnazione – istanza: ROMA CALCIO FEMMINILE S.R.L.

Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo ed annullata la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto la perdita della gara con punteggio di 0-3; - penalizzazione di 1 punto in classifica ammenda di € 1.000,00 alla società per  assenza a bordo campo, come da referto in atti del direttore di gara, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6” poiché è in atti la relazione in cui è esitata l’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), dalle quale si traggono essenzialmente tre elementi. Per un verso, il direttore di gara ha dichiarato di ignorare, al momento dell’inizio della gara di che trattasi, che ai fini del campionato primavera femminile il quadro regolatorio vigente rendesse indispensabile la presenza dell’ambulanza con defibrillatore e di personale sanitario qualificato al suo uso. Per altro verso, e nel presupposto della prima circostanza, il direttore di gara ha ammesso di non aver verificato la presenza di ambulanza e sanitari all’inizio della gara. Infine, tanto le fatture rilasciate dall’Associazione P. Soccorso (alla quale la società ospitante è solita ricorrere per presidiare la gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 53 delle NOIF e del regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”), quanto i riscontri fotografici acquisiti nel corso dell’istruttoria hanno consentito alla Procura federale di concludere nel senso della verosimile presenza dell’ambulanza e dei sanitari all’inizio dell’incontro.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0186/CSA del 24 Gennaio 2020

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile di cui al Com. Uff. n. 47 del 13.10.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. PINK SPORT TIME

Massima: Ripristinato il risultato conseguito sul campo ed annullata la decisione del giudice sportivo che aveva inflitto la perdita della gara con punteggio di 0-3; - penalizzazione di 1 punto in classifica ammenda di € 1.000,00 alla società  per assenza a bordo campo, dell’ambulanza e dei sanitari previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6” poiché è in atti, all’esito dell’accurata attività istruttoria svolta al riguardo dalla Procura federale (in attuazione dell’ordinanza di questa Corte pubblicata in data 6.12.2019), la completa ritrattazione del direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente asserito - per non essersi accorto della loro presenza - che ambulanza e sanitari, previsti dall’art. 53 delle NOIF e dal regolamento del campionato primavera femminile “punto 6”, erano assenti.

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