F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 9.10.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico del Sig. Carbone Giuseppe, del Sig. Bonaccorso Giovanni e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. 45/TFN-SD). Decisione n. 16/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 Reg. Prot. 45/TFN-SD

Decisione n. 16/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019

Reg. Prot. 45/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Marco Santaroni – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico del Sig. Carbone Giuseppe, del Sig. Bonaccorso Giovanni e della società US Palmese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con il provvedimento in epigrafe la Procura Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il Sig. Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della US Palmese ASD;

- il Sig. Bonaccorso Giovanni, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della US Palmese ASD;

- la società US Palmese ASD; per rispondere:

1. il Sig. Carbone Giuseppe ed il Sig. Bonaccorso Giovanni:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC, nonché violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della US Palmese ASD, continuativamente nel corso delle stagioni sportive 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 e 2017 - 2018, quantomeno l’importo complessivo di € 661.121,61 oltre ai compensi ai calciatori e tecnici, frutto di compenso per la commissione di attività illecite anche di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti per di più reato;

2. la società US Palmese ASD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per le azioni e comportamenti posti in essere dal Sig.  Giuseppe  Carbone  e  dal  Sig.  Giovanni  Bonaccorso,  così  come  oggetto  di  contestazione  con  il  presente

provvedimento.

Riferiva la Procura che il fascicolo è stato aperto per procedere a specifici accertamenti in ordine a quanto riportato in data 05/09/2018 da organi di stampa circa il sequestro preventivo operato dai finanzieri della compagnia di Palmi a danno della società US Palmese ASD, militante in Serie D, nell’ambito di un’inchiesta contro i componenti di una organizzazione criminale (tra i quali anche il Sig. Giuseppe Carbone, odierno deferito, accusati di truffa aggravata ai danni dello stato, falso, impiego di denaro di provenienza illecita ed auto riciclaggio.

Nel procedimento in questione sono stati acquisiti  gli atti del procedimento penale n. 1307/13 R.G.N.R. Modello 21, nell’ambito del quale, secondo quanto rappresentato dall’organo inquirente, la Guardia di Finanza di Palmi avrebbe accertato che uno dei più importanti CAF della Calabria, il cui controllo totale era da ricondursi al Sig. Giuseppe Carbone, aveva prodotto più dichiarazioni ISEE possibili, indipendentemente dall’effettiva richiesta dei contribuenti, al fine di poter richiedere indebitamente all’INPS rimborsi non dovuti; l’attività inquirente, inoltre, avrebbe consentito di accertare che tale CAF presentava dichiarazioni anche di persone decedute, nonché di soggetti inesistenti “creati” modificando di una lettera o un numero i dati di soggetti realmente esistenti.

Il denaro delle organizzazioni sindacali e dei Centri Assistenza Fiscale (CAF) così ottenuti, poi, costituivano oggetto di appropriazione da parte dei responsabili degli stessi (tra cui il Sig. Carbone Giuseppe ed il Sig. Bonaccorso Giovanni);

per tale motivo l’Autorità Giudiziaria ha disposto un sequestro preventivo di beni nei confronti di un sodalizio criminoso, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, impiego di denaro di provenienza illecita ed auto riciclaggio.

Dalle indagini, poi, sarebbe emersa la presenza di una struttura dedita all’attività sopra descritta, composta al vertice da due persone (il Sig. Carbone Giuseppe, presidente della US Palmese ASD, e la di lui moglie), con il ruolo di promotori ed organizzatori, ed altre dieci persone complici (tra le quali il Sig. Bonaccorso Giovanni, vice presidente della US Palmese ASD;

I promotori avrebbero distratto per fini personali cospicue somme di denaro pubblico e privato attraverso innumerevoli e articolate transazioni finanziarie, mediante l’utilizzo di conti correnti personali nonché delle società e di ulteriori enti associativi, direttamente o indirettamente gestiti dagli stessi.

Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Giudiziaria, in sintesi, sarebbe emerso che gli odierni deferiti avrebbero destinato notevoli quantità di denaro distratto dalle associazioni sindacali, per finanziare l’attività della US Palmese ASD, sia a mezzo di bonifici che di denaro contante, ritenute proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, mediante una serie di attività e di stratagemmi finanziario-contabili, tutti descritti nell’atto di deferimento.

A supporto del quadro accusatorio sono state prodotte in atti anche diversa documentazione, nonché il contenuto di intercettazioni acquisite in sede di indagine dalla Polizia Giudiziaria.

Nei termini prescritti si è costituita la sola società Palmese USD, attualmente in amministrazione giudiziaria, con il patrocinio del Avv. Panuccio la quale ha, in primo luogo eccepito l’irregolarità del contraddittorio.

Infatti, in relazione alla posizione dei Sigg.ri Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso, dopo aver evidenziato la circostanza che gli stessi non rivestono più la qualità di legali rappresentanti della società deferita che, proprio in quanto in amministrazione giudiziaria a seguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ha rotto tutti i legami con la gestione passata, la difesa ha censurato la scelta di comunicare tutti gli atti del procedimento alle persone fisiche sopra indicate presso la sede della società e non presso le loro residenze.

Ha evidenziato, inoltre, che proprio in ragione della conflittualità esistente e della funzione rivestita, l’amministratore giudiziario si trova nell’impossibilità di procedere a comunicare tali atti ai predetti soggetti.

Nel merito ha evidenziato che l’amministrazione giudiziaria, previa autorizzazione della Lega Dilettanti, del Pubblico ministero penale e del GIP del competente Tribunale di Palmi ha consentito che, per la stagione sportiva 2019-2020 la gestione del titolo sportivo fosse trasferita ad un’altra società, vale a dire l’Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD  e,  pertanto,  eventuali  provvedimenti  sanzionatori  non  potrebbero  riverberarsi  sulla  nuova  compagine concessionaria.

Ha, poi, eccepito l’inammissibilità del procedimento per violazione dei termini procedimentali giacché la relazione finale è del 2 Gennaio 2019 mentre la comunicazione di conclusione indagini è del 20 maggio 2019.

Ha ritenuto poi che presupposto necessario per la definizione del procedimento non può che essere la definizione degli aspetti penali della vicenda.

Nel merito ha confutato l’atto di deferimento, ritenendo del tutto irrilevante ai fini disciplinari l’eventuale riversamento nelle casse della società le somme indicate nel capo di incolpazione.

Sotto altro profilo ha ritenuto che l’attività posta in essere dal Carbone e dal Bonaccorso non può essere ritenuta rilevante ai fini sportivi ma esclusivamente nell’ambito dei loro comportamenti nella vita privata, contestando, inoltre, la violazione dell’art.8, comma 2 del codice di Giustizia sportiva FIGC.

Ha  concluso  argomentando  in  ordine  all’attuale  stato  in  amministrazione  giudiziaria  della  società  deferita  che escluderebbe la sua perseguibilità e l’accertamento di qualsivoglia responsabilità sportiva derivante dalla precedente gestione. L’eventuale sanzione, derivando da un comportamento penalmente rilevante non potrebbe essere trasferita a carico di soggetti che non hanno posto in essere tali comportamenti ovvero che hanno posto in essere tutte le attività necessarie per escludere qualsiasi coinvolgimento.

Ha invocato, infine, in via estremamente subordinata, l’applicazione dell’ammenda con diffida in ragione della tassatività della  sanzione  derivante  dalla  violazione  dell’art.8  comma  3  del  CGS  FIGC  ed  in  ragione  della  situazione  di amministrazione giudiziaria che deve essere considerata come scriminante.

Nel chiedere, poi, il rigetto del deferimento ha eccepito, infine, la prescrizione per le incolpazioni relative a fatti contestati

fino alla stagione 2012-2013.

Il dibattimento

All’udienza del 3 ottobre 2019 i rappresentanti della Procura Federale, hanno evidenziato che, dai fogli di censimento in

atti e che sono stati comunque depositati in sede di udienza, la società deferita risulta tuttora titolare del titolo sportivo e, pertanto, ai fini dell’ordinamento federale, la stessa deve ritenersi destinataria delle sanzioni eventualmente da irrogare. Nel merito ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per i Sig.ri Carbone Giuseppe e Bonaccorso Giovanni, l’inibizione di anni 5 (cinque) con richiesta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC;

- per la Società USD Palmese ASD, punti 15 (quindici) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.   La difesa dei deferiti, nell’opporsi al deposito in udienza dei fogli di censimento ha, invece, insistito nel rigetto del deferimento.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale ritiene che, allo stato degli atti si possa procedere ad una pronuncia parziale nei termini che seguono.

Con riferimento alla posizione di Carbone Giuseppe e di Bonaccorso Giovanni il Collegio ritiene che il presente procedimento debba essere dichiarato improcedibile.

Infatti, con riferimento alla notifica degli atti del procedimento disciplinare presso la sede della società -in ragione di quanto previsto dal codice di giustizia sportiva FIGC previgente secondo il quale la comunicazione degli atti può essere effettuata presso la sede della società presso la quale i soggetti risultano tesserati al momento dell’apertura del procedimento – la norma subordina il perfezionamento di tale incombente ad uno specifico onere di comunicazione di tali atti a carico della società nei confronti dei diretti interessati che, in questo caso, non risulta essere stato adempiuto, come anche espressamente confermato dalla difesa della società stessa.

Il mancato perfezionamento incide inevitabilmente sul diritto di difesa dei deferiti che, per causa agli stessi non imputabili, risulta non abbiano avuto alcuna cognizione degli atti posti in essere dalla Procura Federale sin dalla comunicazione di conclusione indagini.

In altri termini, il successivo onere di comunicazione imposto alle società dalla normativa federale applicabile al caso di specie sin dalla fase preprocessuale risponde, a parere del Collegio, all’esigenza di garantire al deferito il fondamentale esercizio delle proprie prerogative difensive; l’eventuale carenza, sebbene non rientri nella sfera di disponibilità della Procura federale procedente, non può ripercuotersi sulle stesse parti convenute fino a comprimere del tutto un diritto loro assicurato dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico-processuale.

Da ciò ne deriva ad avviso del Collegio, l’improcedibilità del deferimento nei confronti dei Sig.ri Carbone Giuseppe e Bonaccorso.

Ciò premesso ritiene il collegio che alcun problema invece si pone circa la piena ammissibilità del deferimento nei confronti della società deferita. Sul punto va ricordato che recentemente la Corte Federale d’appello, confermando l’orientamento di questo Tribunale ha statuito che “Anzitutto, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS «Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali», mentre, ai sensi del successivo comma 2, «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5». Ne consegue che la circostanza che il presidente della società che ha agito – in maniera antidoverosa per l’ordinamento federale – per conto della stessa non sia perseguibile o concretamente punibile, per vicende legate ad aspetti procedimentali, processuali o a ragioni strettamente personali, non significa che la società medesima debba andare esente da sanzione. Proprio, appunto, perché la società risponde, in questi casi, in via propria e diretta. La speciale architettura della giustizia sportiva, alla luce  delle  finalità  istituzionali  assegnate  dall’ordinamento  generale  a  quello  settoriale  sportivo  e,  segnatamente, federale, inducono ad affermare l'autonoma possibilità di procedere nei confronti della società a prescindere dal materiale accertamento della responsabilità, personale, dell'autore del reato (i.e. illecito) presupposto o correlato, essendo, questa, evenienza in cui è anzi più forte l'esigenza di sancire la responsabilità dell'ente. La responsabilità diretta e quella oggettiva, nel nostro ordinamento settoriale, non si traducono in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto, ovvero di quella delineata dall'art. 197 cod. penale. La società è, invece, punita per il fatto proprio, e a radicare la “personalità” della sua responsabilità, sta la necessità di poter muovere “direttamente” alla stessa un rimprovero fondato sul fatto che l’illecito contestato possa considerarsi espressione di una gestio aziendale deviante o frutto di una colpa d'organizzazione o difetto di adeguato controllo.” (CFA, SS.UU. CU 122/CFA, 18 giugno 2019)

D’altronde, se così non fosse, la mancata comunicazione degli atti procedurali agli amministratori non più in carica da parte della Società potrebbe essere considerata un mezzo strumentale proprio per escludere la sindacabilità della stessa società deferita.

Del tutto irrilevante è pertanto, la circostanza che siano mutati i vertici societari ovvero che la società di trovi in amministrazione giudiziaria, istituto volto a garantire proprio la continuità aziendale.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che, alla luce della discussione orale e degli atti di causa, occorre procedere ad acquisire ulteriore documentazione e ulteriori informazioni utili per poter procedere ad una più informata e completa cognizione della questione, a ciò provvedendo con separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti dei Sigg.ri Carbone Giuseppe e Bonaccorso Giovanni. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nei confronti della US Palmese ASD.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it