F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN del 9.10.2019 – (1969/1283 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019, nei confronti del Sig. Marino Alessandro e della Società Olbia Calcio 1905 Srl – Reg. Prot. 31/TFN-SD) Decisione n. 19/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1969/1283 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019 Reg. Prot. 31/TFN-SD

Decisione n. 19/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 1969/1283 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019

Reg. Prot. 31/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Marco Santaroni – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 1969/1283 pf18-19 GC/GT/ma del 6.8.2019, nei confronti del Sig. Marino Alessandro e della Società Olbia Calcio 1905 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 06 Agosto 2019, Prot. 1969/1283pf18-19/GC/GT/ma, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Alessandro Marino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Olbia Calcio 1905 Srl e la detta Società, per rispondere:

il primo, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. n), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la Sicurezza della Società Olbia Calcio 1905 Srl all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC il 21.01.2019 e al successivo dell’11.04.2019 organizzato dalla Lega Pro per gli assenti al primo;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase predibattimentale

La comunicazione di conclusione delle indagini e gli atti di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificati al Sig. Alessandro Marino, qualità in atti, ed alla Società.

Nella  fase  predibattimentale,  inesitato  il  tentativo  di  addivenire  ad  una  definizione  del  procedimento  mediante applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione ex art. 32 sexies, CGS vigente ratione temporis i deferiti non hanno inviato memorie né chiesto di essere sentiti dalla Procura federale.

 All’esito della convocazione per la riunione del 6.9.2019, con memoria ritualmente depositata, i deferiti, eccepito il tardivo esperimento dell’azione disciplinare, nel merito, hanno contestato la fondatezza del deferimento, attesa la presenza del Sig. Melillo Alfredo all’incontro del 21.1.2019.

Il dibattimento

All’udienza del 6.9.2019 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.

Sulla non opposizione del rappresentante della Procura, il difensore dei deferiti ha altresì chiesto l’acquisizione del foglio presenze dei partecipanti alla riunione del 21.1.2019, cui il Sig. Melillo Alfredo aveva presenziato anche quale Vice Delegato alla sicurezza per la Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

Con ordinanza n.3 in pari data ritualmente comunicata alle parti, ritenuto opportuno acquisire la documentazione attestante il rilevamento delle presenze alla riunione del 21.1.2019, il Tribunale ha mandato alla Procura Federale di produrla mediante deposito in segretaria entro il 20.9.2019, nel contempo onerandola di inviarla anche ai deferiti, cui ha concesso termine sino al 30.9.2019 per il deposito di eventuali memorie e controdeduzioni e rinviato il procedimento al 3.10.2019.

Alla riunione del 3.10.2019, pervenute la documentazione richiesta e le controdeduzioni dei deferiti, il rappresentante della Procura federale, riportatosi alla documentazione depositata, ha chiesto irrogarsi nei confronti del Sig. Alessandro Marino la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e della Società Olbia Calcio 1905 Srl la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).

Il difensore dei deferiti ha concluso per il loro proscioglimento, perché effettivamente risultante, dai fogli presenze, la partecipazione del Sig. Alfredo Milillo alla riunione di che trattasi.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e va rigettato.

Dai fogli di rilevamento presenze alla riunione del 21.1.2019, come fatto pervenire dalla Procura federale in ottemperanza all’ordinanza del 6.9.2019, risulta chiaramente che il Sig. Alfredo Melillo ha presenziato a detta riunione quale Vice Delegato per la Sicurezza della Società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

Dagli atti di nomina versati in atti dalla Società deferita, invero, dalla procura non contestati, risulta che la prima ha conferito l’incarico di Vice Delegato, oltre che alla Sig. Simonetta Falchi, effettivamente assente, anche al ridetto Melillo,

di talché a nulla rileva che la Falchi non abbia presenziato e che il Melillo non abbia sottoscritto anche il foglio presenze riportante la indicazione della Società Olbia Calcio 1905 Srl, in quanto sufficiente la sottoscrizione del foglio presenze della Società Arzachena ad attestarne la partecipazione e perché non tenuta, la Società, a presenziare con entrambi i Vice Delegati nominati.

Alla luce di quanto precede, i deferiti vanno prosciolti da ogni incolpazione, mentre restano assorbite le ulteriori eccezioni in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il Sig. Marino Alessandro e la Società Olbia Calcio 1905 Srl da ogni incolpazione.

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