F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN del 9.10.2019 – (Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 a carico del sig. Morici Massimo, del sig. Pucciarelli Luigi, della società SS Casalecchio 1921 e della società Axys Zola SSD arl – Reg. Prot. 43/TFN-SD) Decisione n. 21/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 Reg. Prot. 43/TFN-SD

Decisione n. 21/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019

Reg. Prot. 43/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Marco Santaroni – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 a carico del sig. Morici Massimo, del sig. Pucciarelli Luigi, della società SS Casalecchio 1921 e della società Axys Zola SSD arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 5.9.2019 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Morici Massimo, all’epoca dei fatti Presidente della società Axys Zola SSD arl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. Ferrante Christian, tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la Axys Zola SSD arl, di svolgere di fatto nella SS 2018/2019, più precisamente dal mese di Agosto 2018 al mese di Ottobre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società;

2) il sig. Pucciarelli Luigi, all’epoca dei fatti Presidente della società SS Casalecchio 1921, per rispondere  della

violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. Ferrante Christian, tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la società SS Casalecchio 1921, di svolgere di fatto, nella SS 2018/2019 più precisamente dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società;

3) la società SS Casalecchio 1921 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del previgente CGS oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata;

4) la società Axys Zola SSD arl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del previgente CGS  oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale ha depositato la richiesta di patteggiamento sottoscritta dall’Avv. Danilo Pomponi per il sig. Massimo Morici e per la società Axys Zola SSD, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Massimo Morici sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 3 (tre); per la società Axys Zola SSD, ammenda € 1.000,00 (mille/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale, il sig. Massimo Morici e la società Axys Zola SSD, questi ultimi rappresentati dall’Avv. Danilo Pomponi, ai sensi dell’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4d ella  norma,  “l’efficacia  dell’accordo  comporta   ad  ogni  effetto  la  definizione  del  procedimento  nei  confronti  del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto”; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Morici Massimo, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre);

- per la Società Axys Zola SSD a rl, la sanzione dell’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Infligge altresì al sig. Pucciarelli Luigi, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società SS Casalecchio Calcio

1921, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

 

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