F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN del 17.10.2019 – (Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico del Sig. Piatti Giancarlo e della società SSDARL Bustese Milano City FC – Reg. Prot. 48/TFN-SD). Decisione n. 23/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 Reg. Prot. 48/TFN-SD

Decisione n. 23/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19

Reg. Prot. 48/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3263/1356 pf18-19 GP/AA/mg del 17.09.19 a carico del Sig. Piatti Giancarlo e della società SSDARL Bustese Milano City FC,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 17 Settembre 2019, con udienza fissata al 10.10.2019, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Giancarlo Piatti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Bustese Milano City FC (già SSDARL Milano City BGFC), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Cusatis Giovanni, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con lodo del 21.02.2019 (Vertenza n. 102/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

2) la società SSDARL Bustese Milano City FC (già SSDARL Milano City BGFC), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giancarlo Piatti l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della società SSDARL Bustese Milano City FC (già SSDARL Milano City BGFC) la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica e l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1356pf18-19 avente a oggetto: “Mancato adempimento da parte della ASD Milano City B.G.F.C. all’obbligo di corrispondere all’allenatore UEFA Sig. Giovanni Causatis, entro 30 giorni dalla comunicazione, la somma di €. 5.243,53, come stabilito dal Collegio arbitrale presso la LND con lodo del 21.2.2019 (vertenza 102/89). Iscritto nel registro della Procura Federale in data 4.6.2019 al n. 1356pf 18 19”.

In merito alla posizione dei deferiti Giancarlo Piatti e società SSDARL Bustese Milano City FC (già SSDARL Milano City BGFC), si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti emerge che con decisione del 21.02.2019 il Collegio Arbitrale della LND, in accoglimento del ricorso presentato dall’allenatore Causatis Giovanni, condannava la società SSDARL Milano City BGFC (ora SSDARL Bustese Milano City FC) al pagamento, in favore dello stesso, della somma di €. 5.243,53 (cinquemiladuecentoquarantatre/53); che la predetta decisione veniva comunicata alla società interessata mediante messaggio di posta elettronica certificata in data 7.03.2019; ma che, ciò nonostante la società SSDARL Milano City BGFC (ora SSDARL Bustese Milano City FC) non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, si può ritenere raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dal suddetto organo inquirente, ed è pertanto possibile ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti siano pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare loro contestato. Ne deriva, altresì, quanto alla società SSDARL Bustese Milano City FC (già SSDARL Milano City BGFC), che risulta acclarata la sua responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per quanto ascritto al suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti Signor Piatti Giancarlo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per Piatti Giancarlo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società SSDARL Bustese Milano City FC, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonchè l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

 

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