F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN del 17.10.2019 – (Deferimento n. 3477/1286 pf18-19 GC/GP/ma del 20.09.19 a carico del Sig. Pasquale Martinelli, del Sig. Edoardo Comito e della società SS Juve Stabia Srl – Reg. Prot. 52/TFN-SD). Decisione n. 25/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3477/1286 pf18-19 GC/GP/ma del 20.09.19 Reg. Prot. 52/TFN-SD
Decisione n. 25/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3477/1286 pf18-19 GC/GP/ma del 20.09.19
Reg. Prot. 52/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3477/1286 pf18-19 GC/GP/ma del 20.09.19 a carico del Sig. Pasquale Martinelli, del Sig. Edoardo Comito e della società SS Juve Stabia Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i Sig.ri Pasquale Martinelli ed Edoardo Comito, nella loro congiunta qualità di legali rappresentanti della società SS Juve Stabia Srl, per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC perché era rimasto inosservato l’impegno che avevano assunto in nome e per conto di detta società con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n) Titolo III° - Criteri Sportivi e Organizzativi - Manuale Licenze Nazionali Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50/24.05.2018; l’inosservanza era consistita nella mancata partecipazione del delegato della società ai rapporti con la tifoseria all’incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla Lega Pro l’11.04.2019, quale recupero per gli assenti al precedente primo incontro del 21.01.2019.
È stata altresì deferita la SS Juve Stabia Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità diretta) per il fatto contestato ai due legali rappresentanti.
Veniva allegata agli atti la denuncia della Segreteria della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi della FIGC, redatta il 02.05.2019 e pervenuta alla Procura Federale in pari data, con la quale si attestava che la società aveva giustificato l’assenza del delegato all’incontro del 21.01.2019, ma nulla aveva comunicato in merito alla ulteriore e decisiva assenza dell’11.04.2019.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 CGS - FIGC vigente, che è applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro, ha depositato due distinte richieste di patteggiamento sottoscritte la prima dal Sig. Pasquale Martinelli e la seconda dalla SS Juve Stabia Srl, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, che ha rimesso alla valutazione di questo Tribunale;
il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento come sopra sottoscritte;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Pasquale Martinelli, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di gg. 20 (venti); per la società SS Juve Stabia Srl, sanzione base ammenda di euro 20.000,00 (ventimila), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di euro 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00);
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Pasquale Martinelli e la società SS Juve Stabia Srl, ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
visto l’art. 127 CGS – FIGC, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per Martinelli Pasquale, la sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società SS Juve Stabia Srl, l’ammenda di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00). Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, irroga al Sig. Comito Edoardo l’inibizione di giorni 30 (trenta).
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