F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN del 18.10.2019 – (Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19, entrambi a carico del sig. Squadrilli Piervincenzo e della società SSD Viareggio 2014 a rl – Reg. Prot. 40-41/TFN-SD). Decisione n. 27/TFN-SD 2019/2020 Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19 Reg. Prot. 40-41/TFN-SD

Decisione n. 27/TFN-SD 2019/2020

Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19

Reg. Prot. 40-41/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 Ottobre 2019,

a seguito dei Deferimenti nn. 2374/1445 pf18-19 AA/mg e 2376/1446 pf18-19 AA/mg del 26.08.19, entrambi a carico del sig. Squadrilli Piervincenzo e della società SSD Viareggio 2014 a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con separate note 2374/1445pf18-19/AA/mg e 2376/1446pf18-19/AA/mg del 26.8.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Squadrilli Piervincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD Viareggio 2014 a rl, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Carlo Bresciani, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 11.04.2019 (Vertenza n. 116/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

b) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore, Sig. Andrea Carpita, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 142/Cae, pubblicata con CU n. 302 del 24.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Con le  medesime note è stata altresì deferita  la società la SSD Viareggio 2014 a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritti.

Convocate le parti per l’udienza del 20.9.2019, con separate ordinanze in pari data nn. 4 e 5, la trattazione veniva rinviata all’udienza del 10.9.2019 onde verificare la corretta comunicazione degli atti di deferimento e delle convocazioni.

Il dibattimento

Alla udienza del 10.10.2019, richiesta la riunione dei procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per Squadrilli Piervincenzo la sanzione della inibizione di mesi 7 (sette) e, per la società, le sanzioni della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e dell’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).

Nessuno è comparso per le parti, né sono pervenute memorie difensive.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio riunisce i procedimenti in ragione della loro connessione soggettiva.

Sempre in via preliminare dà atto, il Collegio, che tanto gli atti di deferimento, quanto le convocazioni per la prima udienza di trattazione del 20.9.2019, sono tutti stati recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento e, pertanto, la mancata costituzione in giudizio non può avere alcuna rilevanza ai fini processuali.

Tanto, sia per il sig. Squadrilli Piervincenzo che per la società dal medesimo rappresentata.

Gli atti di deferimento risultano regolarmente spediti agli indirizzi dei deferiti e risultano regolarmente ivi recapitati, tanto che dai dati forniti dalla Procura Federale le raccomandate con le quali sono stati inviati risultano disponibili per il ritiro presso l’ufficio postale a partire dal 4.9.2019.

Lo stesso dicasi quanto alle convocazioni per la prima udienza di trattazione del 20.9.2019, del pari regolarmente spedite e recapitate agli anzidetti indirizzi, dai dati in possesso della segreteria risultando disponibili per il ritiro presso l’ufficio postale, le raccomandate con le quali sono state inviate, sin dal 4.9.2019 e, pertanto, nel rispetto del termine libero di giorni 15 (quindici) previsto dall’art. 85, comma 2, nuovo CGS FIGC.

Ed invero, tenuto conto che nel Codice di Giustizia sportiva, per la forma di comunicazione degli atti è previsto il ricorso, fra gli altri, agli ordinari mezzi postali, deve evidenziarsi che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass., 24 aprile 2003, n. 6527).

Nel merito, i deferimenti, così come riuniti, sono fondati e vanno accolti.

I fatti ascritti al sig. Squadrilli Piervincenzo, qualità in atti, risultano provati dalla produzione documentale versata in atti dalla Procura e, in particolare:

a) quanto al mancato pagamento della somma di € 2.103,00 in favore del Sig. Carlo Bresciani, dal lodo dell’11.04.2019 adottato dal Collegio Arbitrale presso la LND (Vertenza n. 116/89), comunicato alla società SSD Viareggio 2014 a rl a mezzo pec in data 19.04.2019, nonché dalla nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 20.05.2019, pervenuta alla Procura Federale in data 21.05.2019;

b) quanto al mancato pagamento della somma di € 7.000,00 in favore del sig. Andrea Carpita, dalla decisione della Commissione Accordi Economici della LND prot. CAE 143 del 24.4.2019, comunicata alla società SSD Viareggio 2014 a rl a mezzo PEC in data 24.04.2019 e non impugnata, nonché dalla nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 29.05.2019, pervenuta alla Procura Federale in pari data.

A fronte della produzione documentale sopra specificata, incombeva sullo Squadrilli l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’esistenza di circostanze comunque modificative e/o estintive intervenute successivamente al definitivo accertamento del debito o, ancora, di eventuali circostanze esimenti e/o attenuanti.

La mancata deduzione ed allegazione di siffatte circostanze, nell’assenza e nell’assoluto silenzio di entrambi i deferiti in ordine ai fatti contestati, consente di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Squadrilli Piervincenzo, legale rappresentante della società.

Dei fatti ascritti al suddetto, stante il principio di immedesimazione organica con la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la SSD Viareggio 2014 a rl, ex art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, ora ex art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC, alla cui stregua, omesso l’inciso “anche per singole questioni” previsto dalla previgente norma, “la società risponde direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali”.

Per quanto precede, tenuto conto delle richieste della Procura Federale e del vincolo di continuazione tra le violazioni contestate, nonché del comportamento dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Invero, l’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF con riferimento al mancato pagamento in favore degli allenatori delle somme accertate con lodo del Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ed il comma 11 del medesimo articolo, con riferimento al mancato pagamento entro lo stesso termine delle somme accertate dalla CAE, prevedono a carico della società ritenuta responsabile la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del CGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 31, comma 6, del nuovo CGS-FIGC ovvero della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

accoglie i deferimenti riuniti e, per l’effetto, irroga nei confronti di Squadrilli Piervincenzo la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e nei confronti della società SSD Viareggio 2014 a rl le sanzioni della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC e dell’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00).

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