F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN del 18.10.2019 – (Deferimento n. 3808/950 pf18-19 GC/GP/ma del 27.9.2019, a carico del Sig. Criscitiello Michele e della società USD Folgore Caratese ASD – Reg. Prot. 59/TFN-SD). Decisione n. 29/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3808/950 pf18-19 GC/GP/ma del 27.9.2019 Reg. Prot. 59/TFN-SD

Decisione n. 29/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3808/950 pf18-19 GC/GP/ma del 27.9.2019

Reg. Prot. 59/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 17 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3808/950 pf18-19 GC/GP/ma del 27.9.2019, a carico del Sig. Criscitiello Michele e della società USD Folgore Caratese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale (atto del 27 Settembre 2019) ha deferito a questo Tribunale il Sig. Michele Criscitiello, Presidente della società US Folgore Caratese ASD, per violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS – FIGC e 91 NOIF, a ragione di molteplici comportamenti tenuti dall’odierno deferito nei confronti di un proprio calciatore allo scopo di ottenere la risoluzione anticipata del rapporto.

Il Criscitiello è stato altresì deferito in relazione al comma 3 art. 1bis cit. per non essersi presentato, senza alcuna motivazione, innanzi alla Procura Federale in sede di attività istruttoria, nonostante le specifiche convocazioni.

Nel contempo, è stata deferita la società US Folgore Caratese ASD a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1 CGS – FIGC) per la condotta ascritta al proprio presidente.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Silvia Loche e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv.ssa Monica Fiorillo, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il Sig. Michele Criscitiello e la seconda la società US Folgore Caratese ASD, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Michele Criscitiello, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la società US Folgore Caratese ASD, sanzione base ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00), ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di € 800,00 (ottocento(00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Michele Criscitiello e la società US Folgore Caratese ASD, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la

definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società US Folgore Caratese ASD che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla  Federazione  Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.  IT 50 K  01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  Criscitiello Michele, nella qualità come in atti, inibizione di mesi 2 (due); società US Folgore Caratese ASD ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

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