F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN del 23.10.2019 – (Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD – Reg. Prot. 45/TFN-SD) Decisione n. 30/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 Reg. Prot. 45/TFN-SD

Decisione n. 30/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019

Reg. Prot. 45/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 18 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con il provvedimento in epigrafe la Procura Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della US Palmese ASD;

- il Sig. Bonaccorso Giovanni, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della US Palmese ASD:

- la società US Palmese ASD;

per rispondere:

1.- il Sig. Carbone Giuseppe ed il Sig. Bonaccorso Giovanni:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC, nonché violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della US Palmese ASD, continuativamente nel corso delle stagioni sportive 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014,

2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 e 2017 - 2018, quantomeno l’importo complessivo di € 661.121,61 oltre ai compensi ai calciatori e tecnici, frutto di compenso per la commissione di attività illecite anche di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti per di più reato;

2. la società US Palmese ASD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per le azioni e comportamenti posti in essere dal Sig. Giuseppe Carbone e dal Sig. Giovanni Bonaccorso, così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento. Riferiva la Procura che il fascicolo è stato aperto per procedere a specifici accertamenti in ordine a quanto riportato in data 05/09/2018 da organi di stampa circa il sequestro preventivo operato dai finanzieri della compagnia di Palmi a danno della

società US Palmese ASD, militante in Serie D, nell’ambito di un’inchiesta contro i componenti di una organizzazione criminale (tra i quali anche il Sig. Giuseppe Carbone, odierno deferito, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, impiego di denaro di provenienza illecita ed auto riciclaggio.

Nel procedimento in questione sono stati acquisiti gli atti del procedimento penale n. 1307/13 R.G.N.R. Modello 21, nell’ambito del quale, secondo quanto rappresentato dall’organo inquirente, la Guardia di Finanza di Palmi avrebbe accertato che uno dei più importanti CAF della Calabria, il cui controllo totale era da ricondursi al Sig. Giuseppe Carbone, aveva prodotto più dichiarazioni ISEE possibili, indipendentemente dall’effettiva richiesta dei contribuenti, al fine di poter richiedere indebitamente all’INPS rimborsi non dovuti; l’attività inquirente, inoltre, avrebbe consentito di accertare che tale

CAF presentava dichiarazioni anche di persone decedute, nonché di soggetti inesistenti “creati” modificando di una lettera o un numero i dati di soggetti realmente esistenti.

Il denaro delle organizzazioni sindacali e dei Centri Assistenza Fiscale (CAF) così ottenuti, poi, costituivano oggetto di appropriazione da parte dei responsabili degli stessi (tra cui il Sig. Carbone Giuseppe ed il Sig. Bonaccorso Giovanni); per tale motivo l’Autorità Giudiziaria ha disposto un sequestro preventivo di beni nei confronti di un sodalizio criminoso, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, impiego di denaro di provenienza illecita ed auto riciclaggio.

Dalle indagini, poi, sarebbe emersa la presenza di una struttura dedita all’attività sopra descritta, composta al vertice da due persone (il Sig. Carbone Giuseppe, Presidente della US Palmese ASD, e la di lui moglie), con il ruolo di promotori ed organizzatori, ed altre dieci persone complici (tra le quali il Sig. Bonaccorso Giovanni, Vice Presidente della US Palmese

ASD;

I promotori avrebbero distratto per fini personali cospicue somme di denaro pubblico e privato attraverso innumerevoli e articolate transazioni finanziarie, mediante l’utilizzo di conti correnti personali nonché delle società e di ulteriori enti associativi, direttamente o indirettamente gestiti dagli stessi.

Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Giudiziaria, in sintesi, sarebbe emerso che gli odierni deferiti avrebbero destinato notevoli quantità di denaro distratto dalle associazioni sindacali, per finanziare l’attività della US Palmese ASD, sia a mezzo di bonifici che di denaro contante, ritenute proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato, mediante una serie di attività e di stratagemmi finanziario-contabili, tutti descritti nell’atto di deferimento.

A supporto del quadro accusatorio sono state prodotte in atti anche diversa documentazione, nonché il contenuto di intercettazioni acquisite in sede di indagine dalla Polizia Giudiziaria.

Nei termini prescritti si è costituita la sola società US Palmese ASD, attualmente in amministrazione giudiziaria, con il patrocinio del Avv. Panuccio la quale ha, in primo luogo eccepito l’irregolarità del contraddittorio.

Infatti, in relazione alla posizione dei Sigg.ri Giuseppe Carbone e Giovanni Bonaccorso, dopo aver evidenziato la circostanza che gli stessi non rivestono più la qualità di legali rappresentanti della società deferita che, proprio in quanto in amministrazione giudiziaria a seguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ha rotto tutti i legami con la gestione passata, la difesa ha censurato la scelta di comunicare tutti gli atti del procedimento alle persone fisiche sopra indicate presso la sede della società e non presso le loro residenze.

Ha evidenziato, inoltre, che proprio in ragione della conflittualità esistente e della funzione rivestita, l’amministratore giudiziario si trova nell’impossibilità di procedere a comunicare tali atti ai predetti soggetti.

Nel merito ha evidenziato che l’amministrazione giudiziaria, previa autorizzazione della Lega Dilettanti, del Pubblico ministero penale e del GIP del competente Tribunale di Palmi ha consentito che, per la stagione sportiva 2019-2020 la gestione del titolo sportivo fosse trasferita ad un’altra società, vale a dire l’Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD

e, pertanto, eventuali provvedimenti sanzionatori non potrebbero riverberarsi sulla nuova compagine concessionaria.   

Ha, poi, eccepito l’inammissibilità del procedimento per violazione dei termini procedimentali giacché la relazione finale è

del 2 Gennaio 2019 mentre la comunicazione di conclusione indagini è del 20 maggio 2019.

Ha ritenuto poi che presupposto necessario per la definizione del procedimento non può che essere la definizione degli aspetti penali della vicenda.

Nel merito ha confutato l’atto di deferimento, ritenendo del tutto irrilevante ai fini disciplinari l’eventuale riversamento nelle casse della società le somme indicate nel capo di incolpazione.

Sotto altro profilo ha ritenuto che l’attività posta in essere dal Carbone e dal Bonaccorso non può essere ritenuta rilevante

ai fini sportivi ma esclusivamente nell’ambito dei loro comportamenti nella vita privata, contestando, inoltre, la violazione dell’art. 8, comma 2 del codice di Giustizia sportiva FIGC.

Ha concluso argomentando in ordine all’attuale stato in amministrazione giudiziaria della società deferita che escluderebbe

la sua perseguibilità e l’accertamento di  qualsivoglia responsabilità sportiva derivante dalla precedente gestione. L’eventuale sanzione, derivando da un comportamento penalmente rilevante non potrebbe essere trasferita a carico di soggetti che non hanno posto in essere tali comportamenti ovvero che hanno posto in essere tutte le attività necessarie per escludere qualsiasi coinvolgimento.

Ha invocato, infine, in via estremamente subordinata, l’applicazione dell’ammenda con diffida in ragione della tassatività della  sanzione  derivante  dalla  violazione  dell’art.  8,  comma  3  del  CGS  FIGC  ed  in  ragione  della  situazione  di amministrazione giudiziaria che deve essere considerata come scriminante.

Nel chiedere, poi, il rigetto del deferimento ha eccepito, infine, la prescrizione per le incolpazioni relative a fatti contestati fino alla stagione 2012-2013.

A seguito dell’udienza del 3 ottobre il Tribunale, con decisione n. 16 del 9 ottobre 2019 ha ritenuto improcedibile il deferimento nei confronti di Carbone Giuseppe e Bonaccorso Giovanni, mentre con separata ordinanza n. 7 del 3 ottobre 2019 ha chiesto testualmente al Dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti “di depositare entro la data dell’11 ottobre p.v. tutta la documentazione propedeutica relativa alla gestione del titolo sportivo appartenente alla società US Palmese ASD, unitamente ad una relazione esplicativa in ordine alle procedure federali poste in essere a seguito della nota prot. 85 del 4 Luglio  2019 trasmessa al GIP del Tribunale di Palmi ed all’amministratore giudiziario della US Palmese ASD…”, fissando la successiva udienza per il 18 ottobre 2019.

Entro la data predetta, tuttavia, la Lega Nazionale Dilettanti non ha inviato la documentazione richiesta.

In data 30 Settembre 2019 la difesa della US Palmese ASD ha presentato memoria integrativa con la quale ha insistito nelle eccezioni formulate con la memoria di costituzione.

Il dibattimento

All’udienza del 18 ottobre 2019 il Dott. Giuseppe Chinè in rappresentanza della Procura Federale, dopo aver preso atto della mancata risposta alla richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale hanno insistito nella richiesta già formulata,

evidenziando nuovamente che, dai fogli di censimento in atti la società deferita risulta tuttora titolare del titolo sportivo e che, a prescindere da qualsivoglia provvedimento adottato in ambito esofederale, alcuna cessione del titolo sportivo risulta

essere stata autorizzata ai sensi delle NOIF della FIGC e, pertanto, ai fini dell’ordinamento federale, la stessa deve ritenersi destinataria delle sanzioni eventualmente da irrogare, essendo irrilevante in tale sede la circostanza che il campionato in corso venga disputato da altro sodalizio associativo.

Con riferimento all’eccepita prescrizione ha sostenuto che, trattandosi di condotte illecite continuate, la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui è cessata la continuazione.

Nel merito, pertanto, ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo l’irrogazione delle sanzioni già richiestenella precedente udienza, va le a dire, punti 15 (quindici) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 La difesa dei deferiti, ha, invece, insistito nel rigetto del deferimento, evidenziando la sostanziale diversità fra la compagine associativa alla quale sono stati contestati i fatti oggetto del deferimento e quella attualmente gestita dall’amministratore giudiziario, ponendo l’accento, inoltre sulla circostanza che l’ultimo foglio di censimento in atti riporta fedelmente i nominativi della nuova compagine societaria.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, preliminarmente, nello stigmatizzare il mancato riscontro da parte del Dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti alla richiesta istruttoria formulata a seguito della precedente udienza, ritiene, in ragione della preminente esigenza della celerità del processo sportivo di dover decidere allo stato degli atti, ritenendo di non poter più procrastinare oltre la decisione in ordine alle contestazioni in epigrafe.

Preliminarmente il Collegio ritiene di dover rigettare le eccezioni riformulate dalla difesa del deferito in ordine alla presunta irregolarità del contraddittorio ed alla non punibilità della società in amministrazione giudiziaria, in quanto già esaminata

con decisione n. 16 del 9 ottobre 2019.

In ordine all’inammissibilità del deferimento per mancato rispetto dei termini processuali va evidenziata la non perentorietà dei predetti termini in vigenza del codice di giustizia FIGC in vigore nel corso delle attività di indagine poste in essere.

Con riferimento alla supposta pregiudizialità penale, si ritiene che la documentazione posta a base del deferimento, sebbene attenga ad un procedimento penale in itinere può validamente essere valutata da questo Tribunale per l’esame dei fatti in relazione agli eventuali illeciti sportivi posti in essere senza dover attendere la pronuncia del giudice penale.

Si ritiene, fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in relazione agli illeciti posti in essere nel corso delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012.

Nei casi di illecito amministrativo, infatti, gli stessi si prescrivono al termine della sesta stagione successiva a quella in cui sono stati posti in essere, ferma restando, tuttavia, la circostanza che l’apertura dell’inchiesta, avvenuta nel corso della stagione sportiva 2018-2019 interrompe la prescrizione stessa.

Non rileva, a tal fine, la circostanza che trattasi di illeciti posti in continuazione atteso che il Collegio ritiene che, anche in tali casi, debba darsi rilievo alla consumazione dei singoli episodi illeciti contestati, analogamente a quanto avviene per le fattispecie sanzionatorie di natura penale (vedasi riforma dell’art. 158 c.p. che ha introdotto la cd. “concezione atomistica

con riferimento alla prescrizione nei reati continuati).

Nel merito il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Alla luce degli atti di causa ritiene il Collegio che, a prescindere dai provvedimenti adottati dall’amministrazione giudiziaria e dagli organi del Tribunale ordinario penale di Palmi, il soggetto titolare del titolo sportivo risulta essere la società deferita. Al riguardo il Collegio non può esimersi dall’evidenziare la presenza in atti di una apparente discrasia, non chiarita dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha inteso non adempiere all’incombente istruttorio, in ordine alla legittimazione, sotto il mero profilo endofederale, della società Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD a disputare l’attuale campionato calcistico di competenza, utilizzando il titolo sportivo che, appunto, risulterebbe invece in possesso della odierna deferita. Infatti, a seguito della nota del 4 Luglio  2019 con la quale la LND aveva proceduto a fornire indicazioni alla società ed al GIP del Tribunale di Palmi in ordine alle condizioni per poter procedere agli adempimenti necessari per formalizzare eventuali atti traslativi del diritto alla partecipazione al campionato in corso, agli atti non risulta alcun successivo provvedimento autorizzativo dei competenti organi sportivi federali né, tanto meno, alcun richiamo alle normative federali che consentirebbero tale operazione.

Ai fini dell’odierno giudizio, tali carenze inducono il Collegio a ritenere irrilevanti, ai fini federali, le modifiche in questione, evidenziando, tuttavia, la anomala situazione sopra evidenziata, sulla quale si rimette ogni valutazione agli organi competenti, se solo si considera che, a mero titolo esemplificativo fra i fogli di censimento prodotto in atti, l’ultimo in ordine cronologico, pur essendo intestato alla società US Palmese ASD, riporta in calce il timbro e la firma del rappresentante della Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD che, al momento, starebbe disputando il campionato di categoria. Tale circostanza, ai fini dell’odierno giudizio risulta irrilevante atteso che, come già detto, il soggetto tuttora titolare del titolo sportivo  risulta  la società  odierna  deferita,  non  potendo  essere  sufficiente  un  atto  di  “concessione”  (come espressamente denominato dalla difesa), per escludere la punibilità, ai fini sportivi, delle persone fisiche e giuridiche.

Se così non fosse ritiene il Collegio che sarebbe sin troppo semplice sottrarsi alle sanzioni previste dall’ordinamento federale (non a caso l’ordinamento sportivo ritiene legittimati passivi anche coloro che non risultano più tesserati al momento della contestazione ovvero coloro che pongono in essere attività comunque rilevanti per l’ordinamento federale). Dal compendio degli atti depositati, quindi, e dalla corposità del quadro probatorio prodotto, appaiono evidenti gli illeciti posti in essere dai rappresentanti della società, le cui condotte devono comunque essere valutate incidentalmente ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza delle condotte per le quali la società risponde a titolo di responsabilità diretta. Se è vero che tali condotte sono state poste in essere per fini personali, è altrettanto vero che, in diversi e numerosi casi le stesse sono state strumentali e idonee a favorire la società atteso che le somme sottratte sono state utilizzate per porre in essere attività gestionali ed economiche di competenza della società (non a caso anche il provvedimento penale ha inevitabilmente inciso sulle dinamiche societarie).

Di tali condotte, pertanto, ne ha chiaramente beneficiato l’odierna deferita che attraverso le condotte illecite poste in essere ha ottenuto ovviamente diversi benefici di natura economica e fiscale che hanno inevitabilmente condizionato la relativa gestione economico finanziaria della società e alterato gli equilibri di bilancio dell’ente a proprio esclusivo vantaggio. Pertanto  sussiste  la  responsabilità  diretta  della  odierna  deferita  in  ragione,  fra  l’altro,  del  chiaro  rapporto  di immedesimazione organica sussistente al momento dei fatti con le persone fisiche che hanno posto in essere gli illeciti. Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, ritiene il Collegio di aderire alle eccezioni formulate dalla difesa della US Palmese ASD in quanto non risulta provato in atti che la società abbia posto in essere alcuna condotta più grave di quella punita ai sensi degli art. 31 del CGS FIGC (artt. 8, comma 1 e 2 del CGS FIGC medio tempore vigente).

Il Collegio ritiene, pertanto, congruo irrogare la sanzione dell’ammenda con diffida, ritenendo che la sanzione possa essere di importo contenuto in ragione del mutato assetto societario e del rinnovato corso societario in netta contrapposizione rispetto al precedente, nonché in ragione della parziale prescrizione relativa ad alcune stagioni sportive.

Ciò nell’ottica di contemperare i principi sanzionatori posti a base dell’ordinamento sportivo federale con l’indubbia necessità di garantire agli attuali organi societari dell’amministrazione giudiziaria la possibilità di ripristinare una corretta e sana gestione finanziaria.

Pertanto si ritiene congruo infliggere alla società la sanzione dell’ammenda con diffida pari ad € 6.000,00 (seimila/00) vale a dire €1.000,00 (mille/00) per ogni stagione sportiva in cui si è perpetrato l’illecito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Dichiara la prescrizione dell’azione disciplinare relativamente ai fatti di cui alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012. Accoglie il deferimento relativamente ai fatti non coperti da prescrizione nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, irroga alla società US Palmese ASD la sanzione dell’ammenda con diffida pari ad €. 6.000,00 (seimila/00
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