F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN – del 31.10.2019 – Deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19 a carico dei sig.ri Pietro Falconio, Daniele Sebastiani, Josè Machin De Combo e della società Delfino Pescara 1936 Spa Decisione n. 41/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19 Reg. Prot. 67/TFN-SD

Decisione n. 41/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19

Reg. Prot. 67/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 24 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19 a carico dei sig.ri Pietro Falconio, Daniele Sebastiani, Josè Machin De Combo e della società Delfino Pescara 1936 Spa,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento n. 4110/982 pf18-19 GC/GP/ma del 03.10.19, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito allo scrivente Tribunale:

1) Sig. Pietro Falconio, “soggetto svolgente attività nell’interesse della società Delfino Pescara 1936 Spa dal giugno 2016 dapprima quale addetto alle vendite presso lo “store” della società Delfino Servizi Srl, società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara 1936 Spa, in Pescara via Regina Margherita, e poi quale responsabile dell’area marketing di quest’ultima, comunque soggetto che ha svolto attività rilevante ai fini federali ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del CGS vigente  “ratione  temporis”,  per  rispondere  della  violazione  dell’obbligo  di  comportarsi  secondo  i  principi  di  lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, con riferimento all’art. 3, comma 2, del Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo per la FIGC all’epoca vigente, per essere entrato a fare parte, all’atto della costituzione avvenuta il 25 Luglio  2017, quale socio con il 40% delle quote, della società SP Group Srl avente quale oggetto sociale, tra l’altro, l’attività di procuratore sportivo, attività peraltro esercitata nell’interesse di numerosi calciatori tesserati con la Delfino Pescara 1936, e quindi in palese conflitto di interesse con la medesima società”;

2) Sig. Daniele Sebastiani, “all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società Delfino Pescara 1936 Spa, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per rispondere della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità e di osservanza delle norme federali di cui all’art 1bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” perché ometteva di adottare tutte le misure idonee ad impedire che il sig. Pietro Falconio, assunto come dipendente della società Delfino Servizi Srl, società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara 1936 Spa, divenuto poi responsabile dell’area marketing di quest’ultima società, fosse contemporaneamente socio al 40% della società SP Group Srl, esercente la funzione di procuratore sportivo nell’interesse anche di calciatori tesserati con la Delfino Pescara 1936, ed esercitasse quindi attività in aperto conflitto di interessi”;

3) Sig. Josè Machin De Combo, “all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Delfino Pescara 1936 Spa, per rispondere della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1,

del CGS vigente “ratione temporis”, per aver stipulato, in data 31 Gennaio 2019 ed in occasione del suo trasferimento alla società Parma Calcio, un contratto di rappresentanza con la società SP Group Srl, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, apponendovi falsamente la data del 28 Gennaio 2019”;

4) la società Delfino Pescara 1936 Spa “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti per la condotta del suo legale rappresentante come sopra descritta e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente “ratione temporis” in relazione a quanto ascritto a Machin De Combo e a Pietro Falconio”.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione dell’avv. Donato Di Campli.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Enrico Liberati e, per delega del deferito Josè Machin De Combo, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Josè Machin De Combo, sanzione base ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), diminuita di 1/3 - € 1.600,00 (milleseicento/00), sanzione finale ammenda di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Josè Machin De Combo, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia  sportiva revoca la  propria decisione e,  esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine al sig. Josè Machin De Combo che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 24 ottobre 2019 sono comparsi, l’Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale; i deferiti, sig.ri Sebastiani Daniele e Falconio Pietro, assistiti dall’Avv. Nicola Lotti, anche per la società Delfino Pescara 1936 Spa.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Falconio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per il sig. Daniele Sebastiani, inibizione di mesi 2 (due);

- per la società Delfino Pescara 1936 Spa, l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

È intervenuto l’Avv. Nicola Lotti per i sig.ri Sebastiani, Falconio e per la società Delfino Pescara 1936 Spa, il quale ha esposto alcune considerazioni a sostegno dei propri assistiti e ha concluso per il loro proscioglimento.

Il sig. Sebastiani ha rilasciato spontanee dichiarazioni, concludendo anch’egli per il proscioglimento. I motivi della decisione

Esaminati gli atti il Tribunale ritiene quanto segue.

1) È incontroverso che il sig. Pietro Falconio ha svolto attività lavorativa nell’interesse della società Delfino Pescara 1936 Spa dal giugno 2016 dapprima quale addetto alle vendite presso lo “store” della società Delfino Servizi Srl, società partecipata al 100% dalla Delfino Pescara 1936 Spa, in Pescara via Regina Margherita (e poi, ceduta la partecipazione nella SP Group Srl di cui appresso, dal marzo 2018 presso l’area marketing di quest’ultima).

Così come risulta provato che egli ha partecipato, quale socio con il 40% delle quote, alla costituzione, della società SP Group Srl, avvenuta il 25 Luglio  2017, avente quale oggetto sociale, tra l’altro, l’attività di procuratore sportivo, e che tale attività è stata esercitata in detto periodo anche nell’interesse di alcuni calciatori tesserati con la Delfino Pescara 1936 (in particolare dei calciatori Christian Ventola e Vincenzo Fiorillo)

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, non sussiste alcun conflitto di interesse tenuto conto che il deferito, seppur socio SP Group Srl con  partecipazione rilevante, non rivestiva in  seno  alla  società  Delfino Pescara  1936  Spa  alcuna posizione, tantomeno decisionale o di vigilanza, limitandosi egli nel periodo in cui rivestiva la qualità di socio della SP Group Srl a svolgere le mansioni di addetto alla vendita di uno “store”, alle dipendenze peraltro di una mera partecipata della società sportiva deferita.

Dall’assenza della responsabilità del Falconio, consegue anche l’assenza di quella, per asserita omessa vigilanza, del sig. Daniele Sebastiani, e quella della società, sia diretta che oggettiva, per i fatti ora esaminati.

2) Dagli atti del procedimento emerge la responsabilità del sig. Josè Machin De Combo.

All’epoca dei fatti il calciatore era tesserato con la Delfino Pescara 1936 Spa, ed in data 31 Gennaio 2019, in occasione del suo trasferimento alla società Parma Calcio, per sua stessa ammissione (confermata anche dalle dichiarazioni in atti del presidente Sebastiani, dell’avv. Bucceri e del sig. Pepe) ha stipulato un contratto di rappresentanza con la società SP Group Srl, comunicato alla Commissione Procuratori Sportivi il 4 febbraio 2019, recante la data del 28 Gennaio 2019 non corrispondente al vero.

La sottoscrizione di un documento con data non corrispondente al vero è comunque un fatto rilevante per l’ordinamento sportivo perché, in disparte le effettive finalità perseguite a mezzo della retrodatazione della data, costituisce un comportamento sleale e non corretto.

Ne consegue la fondatezza, in parte qua e fermo il patteggiamento del predetto calciatore, del deferimento a carico della società Delfino Pescara 1936 Spa per responsabilità oggettiva, con limitato riferimento ai fatti ascritti al calciatore, essendo costui un tesserato della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) per il calciatore Josè Machin De Combo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Accoglie parzialmente il deferimento nei confronti della società Delfino Pescara 1936 Spa e, per l’effetto, in relazione a quanto ascritto al solo calciatore Josè Machin De Combo, irroga la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

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