F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN del 6.11.2019 – (Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019 a carico dei sig.ri Basit Abdallah e Leonardo Giusti – Reg. Prot. 55/TFN-SD). Decisione n. 42/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019 Reg. Prot. 55/TFN-SD

Decisione n. 42/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019

Reg. Prot. 55/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 29 Ottobre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3618/937 pf18-19 GP/GC/blp del 24.9.2019 a carico dei sig.ri Basit Abdallah e Leonardo Giusti,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

La Procura Federale il 24 Settembre 2019 ha deferito a questo Tribunale il calciatore Basit Abdallah e il procuratore sportivo Leonardo Giusti, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS - FIGC posto in relazione con gli artt. 3 comma 3.1, 5 commi 5.1, 5.5 e 6 del Regolamento dei Servizi di procuratore sportivo, per essere entrambi venuti meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, probità e correttezza riferibili all’attività sportiva.

Più in particolare, tale violazione - secondo l’accusa - è consistita:

quanto al Basit Abdallah a) per essersi avvalso dell’assistenza del procuratore sportivo Leonardo Giusti in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva datato 16 Luglio  2018, senza pattuire con lo stesso un atto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC; b) per non essersi assicurato, anche in violazione dell’art. 93, comma 1 NOIF, che il nominativo del Giusti fosse inserito nel contratto del 15 ottobre 2018 con la società SS Arezzo Srl; c) per aver consentito, o comunque per non essersi opposto, a che il Giusti dapprima stipulasse un accordo che prevedeva la corresponsione a proprio favore di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società SS Arezzo Srl in caso di eventuale sua futura cessione ad altra società calcistica, forma questa non prevista dalla normativa vigente ed in ogni caso di gran lunga superiore al limite normativamente previsto e che pattuisse successivamente un diverso accordo che prevedeva il pagamento della somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione di esso Basit Abdallah al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), anche in tal caso per un ammontare nettamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente all’epoca del fatto;

quanto al Leonardo Giusti a) per avere posto in essere, in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva del 16 Luglio  2018 con la società SS Arezzo Srl, un’attività di assistenza del calciatore di che trattasi, senza pattuire con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione procuratori sportivi della FIGC; b) per non essersi assicurato, anche in violazione dell’art. 93, comma 1 NOIF, che il suo nominativo, con il quale aveva sottoscritto apposito contratto di rappresentanza, fosse inserito nell’accordo del 15 ottobre 2018 con la società SS Arezzo Srl; c) per avere raggiunto con il presidente della società SS Arezzo Srl, a nome Giorgio La Cava, altro accordo che prevedeva la corresponsione a suo favore di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società SS Arezzo Srl in caso di eventuale futura cessione ad altra società del calciatore Basit Abdallah, forma questa non prevista dalla normativa vigente ed in ogni caso di gran lunga superiore al limite normativamente previsto e,  successivamente,  per  aver raggiunto con la stessa parte un diverso accordo che prevedeva il pagamento di una somma pari ad € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), anche in questo caso per un ammontare di gran lunga superiore al limite previsto dalla normativa vigente all’epoca del fatto.

Il  patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Salvatore Casula e, per il calciatore Basit Abdallah, l’avv.ssa Monica Fiorillo, in proprio ed in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato una proposta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il calciatore Basit Abdallah sanzione base squalifica per 3 (tre) gare ufficiali, diminuita di 1/3 – 1 (una) giornata, sanzione finale squalifica per 2 (due) gare ufficiali; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale ed il sig. Basit Abdallah, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della seguente sanzione: Basit Abdallah squalifica per 2 (due) gare ufficiali. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il  dibattimento

La discussione è proseguita per la posizione di Leonardo Giusti.

Alla riunione odierna sono comparsi l’avv. Salvatore Casula per la Procura Federale ed il sig. Leonardo Giusti di persona, assistito dall’avv. Annalisa Roseti.

L’avv. Roseti ha eccepito l’incompetenza a decidere di questo Tribunale ed ha indicato la competenza della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC, ovvero, in subordine, della Commissione Agenti Sportivi presso il CONI. Ha depositato copia dell’atto di querela del Giusti nei confronti dei sig.ri Giorgio La Cava e Ermanno Pieroni, rispettivamente Presidente il primo e Direttore Generale il secondo della società SS Arezzo Srl, che è stato presentato il 29 ottobre 2019 alla Legione Carabinieri Toscana Stazione di Pescia.

Ha concluso per l’accoglimento della pregiudiziale.

La Procura Federale ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza di questo Tribunale, affermandone la competenza; nel merito ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’integrale accoglimento con la sanzione a carico del Giusti, anche in termini di recidiva, di mesi 18 (diciotto) di inibizione.

Non si è opposta al deposito di copia della querela,rilevandone l’assoluta ininfluenza.

L’avv. Roseti ha contestato la richiesta sanzionatoria e la sussistenza di qualsivoglia recidiva a carico del proprio rappresentato ed ha concluso insistendo per la declaratoria di incompetenza del Tribunale, ovvero ed in subordine, nella ipotesi di rigetto della pregiudiziale, per l’applicazione di una sanzione minima, stante la sostanziale inesistenza di colpa a carico del proprio assistito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre innanzi tutto evidenziare che il dibattimento, già fissato per la riunione del 17 ottobre 2019, è stato aggiornato alla data odierna in seguito all’accoglimento della istanza di  rinvio  formulata  dalla  difesa  del  deferito  ed  accolta  da questo Tribunale con ordinanza pubblicata sul  CU  n.  9/TFN-SD  di  pari  data,  assunta  con  sospensione  dei  termini  ai sensi degli artt. 110 comma 5 CGS - FIGC e 38 comma 5 lett. d CGS - CONI.

L’eccezione di incompetenza sollevata dal deferito è infondata.

L’asse portante del deferimento è costituita dall’incolpazione del calciatore Basit Abdallah e dalle reiterate violazioni al medesimo contestate, che attrae a sé la posizione del Giusti, che non sarebbe stato deferito se non avesse svolto l’attività di procuratore sportivo di detto calciatore.

E poiché il calciatore per il proprio status è di per sé sottoposto alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della FIGC e quindi di questo Tribunale, il Giusti non può non sottostare alla medesima disciplina, atteso che il Tribunale è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal deferimento principale, che per l’appunto attiene al calciatore, la cui posizione costituisce il mezzo e la premessa per accertare la sussistenza delle violazioni ascritte al Giusti.

Nel merito il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti di indagine e specificatamente dalle dichiarazioni rese agli organi inquirenti dai sig.ri Ermanno Pieroni (Direttore Generale e responsabile area tecnica della società SS Arezzo Srl), Roberto Cucciniello (già consigliere di detta società) e Massimo Anselmi (vice presidente della società) che in effetti tra il sig. Giorgio La Cava, Presidente della società ed il Giusti era stato raggiunto un accordo che prevedeva, in caso di cessione del calciatore Basit, il pagamento in favore del Giusti del 50% del prezzo di cessione; siffatto accordo, redatto in forma scritta nel Gennaio 2019, aveva suscitato la disapprovazione dell’intero CdA della società perchè ritenuto sin troppo economicamente elevato e comunque contrario alla normativa vigente in materia, tanto che il Presidente La Cava lo aveva revocato; dalle dichiarazioni del Pieroni è altresì emerso che il Giusti aveva condotto con la società la trattativa per il tesseramento del Basit.

Lo stesso La Cava ha confermato l’esistenza dell’accordo che il Giusti gli aveva proposto e che tale accordo fu sostituito da altro, che prevedeva, nella ipotesi di cessione del calciatore per una cifra pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), che al Giusti fosse riconosciuta una provvigione di € 600.000,00 (seicentomila/00).

Il Giusti, sentito dalla Procura Federale, ha smentito l’esistenza dell’accordo ed ha dichiarato di aver agito in forza di regolare mandato rilasciatogli dalla società relativamente alla cessione del calciatore Basit; tali affermazioni sono state smentite dalla circostanza che il documento dell’accordo era stato esibito dal presidente La Cava nel CdA del 18 Gennaio 2019 e ridiscusso nel successivo CdA del 9 marzo 2019 ed era quindi ben esistente, mentre in effetti sussiste in atti il mandato citato dal Giusti sulla provvigione di € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore al prezzo minimo richiesto, circostanza che, per inciso, non si era poi verificata.

In sintesi, può dirsi raggiunta la prova sulle circostanze poste a base del deferimento; e cioè che tra la società ed il Giusti vi era stato l’accordo sul riconoscimento in favore del Giusti del 50% del prezzo della (eventuale) cessione del calciatore; che tale accordo, revocato dalla società, era stato poi sostituito da altro sul riconoscimento in favore del Giusti della somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) se il calciatore fosse stato ceduto per l’importo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00); e che, infine, appare credibile, perchè dichiarato dalle persone sentite a sommarie informazioni dalla Procura Federale, che il Giusti abbia trattato il tesseramento del calciatore Basit per la società SS Arezzo Srl senza il mandato di quest’ultimo (la trattativa era avvenuta nell’estate del 2018 ed il mandato del calciatore al Giusti era stato rilasciato nel successivo Settembre).

Il deferimento va pertanto accolto in uno alla sanzione chiesta dalla Procura Federale a carico del Giusti, che appare proporzionata ai fatti.

Va evidenziato, infine, che il sig. Giorgio La Cava e la società SS Arezzo Srl, coinvolti nei fatti e raggiunti dalla CCI, avevano patteggiato la pena ai sensi dell’art. 32, sexies CGS - FIGC nella misura della inibizione di mesi 2 (due) a carico del La Cava e dell’ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a carico della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone a carico del sig. Basit Abdallah, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali e dispone la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Accoglie per il resto il deferimento ed irroga al sig. Leonardo Giusti la inibizione di mesi 18 (diciotto).

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