F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN del 7.11.2019 – (Deferimento n. 3990/1102 pf18-19 GP/GC/blp del 02.10.19 a carico dei sig.ri Sergio Cassingena, Gianluigi Polato, Dario Cassingena, Paolo Cristallini, Antonio Mandato, Leonardo Adamo, Alfredo Pastorelli, Marco Franchetto, Stelvio Dalla Vecchia e Simone Dalla Vecchia – Reg. Prot. 65/TFN-SD) Decisione n. 43/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3990/1102 pf18-19 GP/GC/blp del 02.10.19 Reg. Prot. 65/TFN-SD
Decisione n. 43/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 3990/1102 pf18-19 GP/GC/blp del 02.10.19
Reg. Prot. 65/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 29 Ottobre 2019,
a seguito del Deferimento n. 3990/1102 pf18-19 GP/GC/blp del 02.10.19 a carico dei sig.ri Sergio Cassingena, Gianluigi Polato, Dario Cassingena, Paolo Cristallini, Antonio Mandato, Leonardo Adamo, Alfredo Pastorelli, Marco Franchetto, Stelvio Dalla Vecchia e Simone Dalla Vecchia
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. n. 3990/1102pf18-19/GP/GC/blp del 2.10.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i seguenti soggetti:
1. il sig. Sergio Cassingena, che in ambito civilistico è dal 31.10.2014 amministratore unico della Finalfa Srl, socio di controllo del Vicenza Calcio Spa dal 2004 al 30 maggio 2016 (data in cui il pacchetto azionario di controllo è stato ceduto alla VI.FIN. Spa) e, come tale, responsabile della nomina del CdA che ha amministrato il Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2016-2017 e nelle precedenti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF in quanto responsabile, per la carica ricoperta in ambito civilistico, della scelta e della nomina dei membri del CdA che ha amministrato il Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2016-2017 e nelle precedenti, conducendo una gestione deficitaria dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, caratterizzata dal costante e reiterato omesso versamento degli oneri tributari (quale forma alternativa di reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l’operatività corrente della società medesima) che ha determinato la formazione di un debito tributario che alla fine del 2016 aveva raggiunto l’elevato livello di € 7.327.168 che ha rappresentato la premessa e la causa scatenante del dissesto economico, patrimoniale e finanziario che nel Gennaio 2018 ha poi portato al fallimento del Vicenza Calcio Spa; per non aver assicurato al Vicenza Calcio Spa, attraverso la società a lui riferibile e da lui amministrata, che della prima era il socio di controllo, le risorse economiche adeguate a supportarne le esigenze finanziarie atte a garantire l’equilibrio economico e finanziario; in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
2. il sig. Gianluigi Polato, che della società Vicenza Calcio Spa è stato in ambito civilistico Presidente del CdA e amministratore delegato dal 15.6.2015 al 30.5.2016 e consigliere del CdA dal 30.5.2016 al 18.12.2017, nonché, in ambito sportivo, Presidente nella stagione sportiva 2015-2016 fino al 31 maggio 2016 con delega alla firma, consigliere del CdA con delega all’Area Legale e Sportivo Legale nella stagione sportiva 2015-2016 dall’1.6.2016 e nella stagione sportiva 2016-2017, consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF in quanto responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo nelle stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
3. il sig. Dario Cassingena, che della società Vicenza Calcio Spa è stato in ambito civilistico Consigliere e Amministratore Delegato dal 28.10.2013 al 31.5.2016 con tutti i poteri di ordinaria amministrazione con firma libera e disgiunta e dotato del potere di rappresentanza esecutiva della società presso la Lega e, in ambito sportivo, Presidente nelle stagioni sportive 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nonché amministratore delegato fino al 31.5.2016 con delega alla firma, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio attuata fino al 31.5.2016, che ha posto le basi per il successivo dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
4. il sig. Paolo Cristallini, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico, Consigliere e amministratore delegato dal 28.10.2013 al 21.3.2016; con verbale del 28.10.2013 era stato nominato responsabile dell'area tecnica e gli era stata attribuita la delega di sottoscrivere in nome e per conto della società i contratti di trasferimento e tesseramento giocatori e il potere di rappresentare la società nei confronti degli organi federali e della Lega Nazionale Professionisti di appartenenza della società per il periodo fino al 30 giugno 2014; con verbale del 15.6.2015 gli erano stati attribuiti il potere di sottoscrivere per nome e per conto della società i contratti di trasferimento e tesseramento giocatori e il potere di rappresentare la società nei confronti degli organi federali e della Lega Nazionale Professionisti di appartenenza della società per il periodo fino al 30 giugno 2016; con verbale del 26.06.2015 era stata confermata la delega riguardante l’area tecnica ed erano state integrate le seguenti deleghe: la rappresentanza legale presso la FIGC e LNP B e il potere di firma di tutta la modulistica inerente alla stagione sportiva 2015/2016 di serie B, intendendosi per modulistica i contratti economici dei calciatori, tecnici e tutte le altre figure della società, gli aggiornamenti, i trasferimenti, le risoluzioni, i rinnovi e le cessioni, nonché eventuali documenti di cui si rendesse necessario il deposito presso la FIGC e/o LNP B relativi alle cessioni delle suddette figure professionali; b) in ambito sportivo consigliere nella stagione sportiva 2015-2016 fino al 31.5.2016 con delega alla firma, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo nella stagione sportiva 2015-2016, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori, per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima e, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
5. il sig. Antonio Mandato, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere del CdA e Amministratore Delegato dal 28/10/2013, nonché Vice Presidente del CdA dal 9/7/2015, al 31.5.2016; consigliere del CdA dall’1.6.2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo consigliere nelle stagioni sportive 2015-2016 (con delega alla firma fino al 31.5.2016) e 2016-2017 con delega al Settore Giovanile; consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; per avere, in particolare, in qualità di amministratore delegato, carica ricoperta fino al 31 maggio 2016, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società; per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima; per non avere in qualità di socio della VI.FIN. Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), benché con una quota di minoranza pari allo 0,76% delle azioni, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento e, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
6. il sig. Leonardo Adamo, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere dal 9.7.2015 e amministratore delegato dal 30.7.2015 al 13.4.2016; il 30.7.2015, in aggiunta alla delega per l’area marketing, gli era stata conferita la rappresentanza legale presso la FIGC e la LNP B e il potere di firma di tutta la modulistica inerente alla stagione sportiva 2015-2016 di Serie B, Intendendosi per modulistica i contratti economici dei calciatori, tecnici e tutte le altre figure della società, gli aggiornamenti, i trasferimenti, le risoluzioni, i rinnovi e le cessioni, nonché eventuali documenti di cui si rendesse necessario il deposito presso la FIGC e/o LNP B relativi alle cessioni delle suddette figure professionali; b) in ambito sportivo consigliere nelle stagioni sportive 2015-2016 (dal 30.7.2015 e con delega alla firma fino al 31.5.2016) e 2016-2017 (in quest’ultima stagione con delega per il settore Marketing), consigliere nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti di seguito descritti:
- di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa;
- per avere, in particolare, in qualità di amministratore delegato, carica ricoperta fino al 31 maggio 2016, omesso reiteratamente di effettuare i versamenti erariali dovuti dal Vicenza Calcio Spa, al fine di reperire le risorse liquide necessarie allo svolgimento dell’attività corrente della società, con ciò falsando il campionato e, altresì, determinando la formazione di un elevato e non fisiologico livello di debiti tributari che alla fine dell’esercizio 2016 (coincidente con la stagione sportiva 2015-2016) aveva raggiunto il ragguardevole importo di € 7.327.168 e che ha alla fine rappresentato una delle principali cause del dissesto della società;
- per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima;
- per non avere in qualità di socio della VI.FIN. Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), benché con una quota di minoranza pari all’11,45% delle azioni, nonché in qualità di socio diretto del Vicenza Calcio Spa con lo 0,0037% delle azioni, effettuato direttamente ovvero attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;
- per avere avallato, in qualità di socio della VI.FIN. Spa (a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa), operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte e, in particolare,
- per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
7. il sig. Alfredo Pastorelli, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Presidente e Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 31.5.2016 al 5.6.2017; b) in ambito sportivo Presidente con delega alla firma nelle stagioni sportive 2015-2016 (dall’1.6.2016) e 2016-2017), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti di seguito riportati:
- di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa;
- per aver firmato il bilancio al 30.6.2016 chiusosi con una perdita di € 2.940.832,00;
- per avere proseguito anche nell’esercizio 2016-2017 nella gestione della società Vicenza Calcio Spa in maniera antieconomica e deficitaria come dimostrato dalla perdita in corso di formazione al 31.12.2016 che ammontava a € 3.968.546 ed era per la maggior parte imputabile alla differenza negativa di € 3.926.473 tra costi della produzione (pari a € 9.465.394) e valore della produzione (pari a € 5.538.921), a conferma della consolidata incapacità del sodalizio di generare attraverso la gestione caratteristica i flussi di cassa necessari al fabbisogno corrente;
- per avere abbandonato la guida del sodalizio, nel quale rivestiva la carica di Presidente del CdA e amministratore delegato, il 5.6.2017, poco prima della chiusura dell’esercizio 2017, sottraendosi in tal modo alle responsabilità gestionali;
- per l’effettuazione dell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, avvenuto nell’esercizio 2016, inerente alle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio Spa alla società controllata Vicenza Marketing Srl che aveva generato una plusvalenza di € 6.663.000, consentendo di contenere la perdita di bilancio al 30 giugno 2016; suddetta operazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Collegio Sindacale con ripetute raccomandazioni per l’effettuazione di una nuova perizia che accertasse il reale valore del ramo ceduto soprattutto alla luce dell’avvenuta retrocessione della squadra del Vicenza Calcio Spa dalla Serie B in Lega Pro alla fine della stagione sportiva 2016-2017; il probabile eventuale accertamento di un minor valore della partecipazione avrebbe comportato l’iscrizione a bilancio di una svalutazione e, di conseguenza, incrementato la perdita contabilizzata nell’esercizio 2016 ovvero in quello successivo; diretta conseguenza sarebbe stata per la proprietà la necessità di reperire risorse aggiuntive per mantenere l’equilibrio patrimoniale della società, nonché la continuità aziendale,
- per non avere in qualità di socio di maggioranza e amministratore della società La Colombo Finanziaria Spa, socio al 20,52% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;
- per avere percepito dal Vicenza Calcio Spa, attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, corrispettivi per € 217.001,72 a fronte della cessione di crediti per complessivi € 4.129.277,03 dalla prima vantati verso terze controparti; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte;
- per avere avallato, in qualità di amministratore e socio attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte,
- e, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
8. il sig. Marco Franchetto, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Vice Presidente e Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 31.5.2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo vice Presidente con delega alla firma nelle stagioni sportive 2015-2016 (dall’1.6.2016), 2016-2017 e 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei fatti e comportamenti di seguito riportati:
- di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa;
- per avere proseguito anche nell’esercizio 2016-2017 nella gestione della società Vicenza Calcio Spa in maniera antieconomica e deficitaria come dimostrato dalla perdita in corso di formazione al 31.12.2016 che ammontava a € 3.968.546 ed era per la maggior parte imputabile alla differenza negativa di € 3.926.473 tra costi della produzione (pari a € 9.465.394) e valore della produzione (pari a € 5.538.921), a conferma della consolidata incapacità del sodalizio di generare attraverso la gestione caratteristica i flussi di cassa necessari al fabbisogno corrente;
- per l’effettuazione dell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, avvenuto nell’esercizio 2016, inerente alle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio Spa alla società controllata Vicenza Marketing Srl che aveva generato una plusvalenza di € 6.663.000, consentendo di contenere la perdita di bilancio al 30 giugno 2016; suddetta operazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Collegio Sindacale con ripetute raccomandazioni per l’effettuazione di una nuova perizia che accertasse il reale valore del ramo ceduto soprattutto alla luce dell’avvenuta retrocessione della squadra del Vicenza Calcio Spa dalla Serie B in Lega Pro alla fine della stagione sportiva 2016-2017; il probabile eventuale accertamento di un minor valore della partecipazione avrebbe comportato l’iscrizione a bilancio di una svalutazione e, di conseguenza, incrementato la perdita contabilizzata nell’esercizio 2016 ovvero in quello successivo; diretta conseguenza sarebbe stata per la proprietà la necessità di reperire risorse aggiuntive per mantenere l’equilibrio patrimoniale della società, nonché la continuità aziendale,
- per non avere in qualità di socio di maggioranza della società Marc-One Srl, socio al 20,63% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;
- per avere avallato, in qualità di amministratore e socio attraverso la società Marc-One Srl, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte;
- per non aver depositato il bilancio chiuso al 30.6.2017 e, in particolare,
- per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
9. il sig. Stelvio Dalla Vecchia, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere del CdA dal 31.5.2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo consigliere dall’1.6.2016 nella stagione sportiva 2015-2016, consigliere nelle stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018 fino alla data del fallimento, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei seguenti fatti e comportamenti:
- di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa e, in particolare, per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima;
- per non avere in qualità di socio e amministratore della società Metrotecnica Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società UM Utensilnord Metrotecnica Tools Srl in breve denominata UM Tools Srl), socio all’11,45% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;
- per avere avallato, in qualità di socio e amministratore della società Metrotecnica Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società UM Utensilnord Metrotecnica Tools Srl - in breve denominata UM Tools Srl), socio all’11,45% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte e, in particolare,
- per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D;
10. il sig. Simone Dalla Vecchia, che della società Vicenza Calcio Spa è stato: a) in ambito civilistico Consigliere dal 14 novembre 2016 e Vice Presidente dal 21 dicembre 2016 al 18.12.2017; b) in ambito sportivo vice Presidente nella stagione sportiva 2016-2017 dal 3.3.2017 con la delega alla gestione dei rapporti con i responsabili dei vari settori quali, a titolo esemplificativo, quello amministrativo, finanziario, tecnico, sportivo, settore giovanile; vice Presidente nella stagione sportiva 2017-2018 fino alla data del fallimento con delega a firmare per conto del sodalizio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF responsabile, per la carica ricoperta sia in ambito civilistico che sportivo, dei seguenti fatti e comportamenti:
- di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa e, in particolare, per non aver opportunamente vigilato sull’operato degli altri amministratori e per non aver espressamente manifestato il proprio dissenso rispetto alle condotte da questi tenute e che hanno portato al dissesto della società medesima;
- per non avere in qualità di socio della società Metrotecnica Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società UM Utensilnord Metrotecnica Tools Srl - in breve denominata UM Tools Srl), socio all’11,45% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento;
- per avere avallato, in qualità di socio della società Metrotecnica Srl (che il 3.4.2018 è stata incorporata nella società UM Utensilnord Metrotecnica Tools Srl - in breve denominata UM Tools Srl), socio all’11,45% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, nonché di consigliere d’amministrazione della stessa VI.FIN. Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte e, in particolare,
- per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A,
B, C, D.
La fase predibattimentale
Regolarmente inoltrata e pervenuta la CCI, hanno inviato memorie difensive i signori Franchetto, Pastorelli, Polato, Simone e Stelvio Dalla Vecchia e, all’esito della comunicazione dell’atto di deferimento e della convocazione per l’udienza di trattazione, i predetti ed i signori Leonardo Adamo, Antonio Mandato, Sergio Cassingena e Paolo Cristallini.
Il patteggiamento
Rinviata al 29.10.2019, con salvezza dei diritti e sospensione dei termini, su istanza dei difensori del sig. Antonio Mandato, cui hanno aderito le altre parti, l’udienza di trattazione già fissata per il 24.10.2019, prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale ha depositato e rimesso alla valutazione di questo Tribunale le richieste di patteggiamento sottoscritte dai difensori muniti di delega per i signori Marco Franchetto, Gian Luigi Polato, Leonardo Adamo, Antonio Mandato, Dario Cassingena e Sergio Cassingena.
Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Marco Franchetto sanzione base inibizione di mesi 36 (trentasei) e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00), diminuita di 1/3 – mesi 12 (dodici) e € 2.000,00 (duemila/00), sanzione finale inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00); per il sig. Gian Luigi Polato sanzione base inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 2.200,00 (duemiladuecento/00), diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei) e € 700,00 (settecento/00), sanzione finale inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
per il sig. Leonardo Adamo sanzione base inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei) e € 750,00 (settecentocinquanta/00), sanzione finale inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); per il sig. Antonio Mandato sanzione base inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei) ed € 750,00 (settecentocinquanta/00), sanzione finale inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); per il sig. Dario Cassingena sanzione base inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), diminuita di 1/3 – mesi 6 (sei) e € 750,00 (settecentocinquanta/00), sanzione finale inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); per il sig. Sergio Cassingena sanzione base inibizione di mesi 36 (trentasei) e ammenda di € 6.000,00 (seimila/00), diminuita di 1/3 – mesi 12 (dodici) e € 2.000,00 (duemila/00), sanzione finale inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, con esclusione, per quanto si dirà, della proposta riferita al sig. Gian Luigi Polato, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale, i sig.ri Marco Franchetto, Leonardo Adamo, Antonio Mandato, Dario Cassingena e Sergio Cassingena, per il tramite dei loro difensori, ai sensi dell’art. 127, comma 1 nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto”; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le
sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei signori Marco Franchetto, Leonardo Adamo, Antonio Mandato, Dario Cassingena e Sergio Cassingena.
Quanto al sig. Gian Luigi Polato, di contro, la proposta di patteggiamento viene rigettata, in quanto non ritenuta “corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti” e dovendosi procedere, alla luce dei fatti allegati e della documentazione in atti, al proscioglimento dell’incolpato.
Risulta invero per tabulas, come del resto dedotto anche dall’incolpato nelle memorie difensive, che questi, avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Vicenza, per quanto qui rileva, abbia rivestito l’incarico di Presidente della società Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2015/2016 senza alcun potere di gestione della società, attesa la incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Presidente o componente del CdA “qualora risulti che tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza” (Cass. SS.UU. n. 25797/2013).
In particolare, a far tempo dall’assemblea del 31.5.2016, giusta comunicazione inviata alla competente Lega, l’avv. G.L.
Polato assumeva sì la carica di Consigliere e delegato all’Area Legale e Sportivo Legale, ma con poteri di firma limitati alle dette aeree, senza poteri di gestione della società.
Tale circostanza, come già ritenuto da questo collegio in situazione analoga (cfr. Com. Uff. 34/TFN Sez. Disciplinare 2018/2019 del 31.10.2018), vale ad escludere la sussistenza degli addebiti in capo al prefato con conseguente proscioglimento del medesimo da ogni incolpazione.
Il dibattimento
Il procedimento prosegue nei confronti dei signori Pastorelli Alfredo, Cristallini Paolo, Simone Dalla Vecchia e Stelvio Dalla Vecchia nei cui confronti il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
inibizione di mesi 36 (trentasei) ed ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) per Pastorelli; inibizione di mesi 18 (dodici) ed ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per ognuno dei signori Cristallini, Simone e Sergio Dalla Vecchia.
I difensori dei ridetti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento.
In particolare, il difensore dei signori Pastorelli e Dalla Vecchia richiamato il precedente di questo tribunale di cui al Com. Uff. 17 del 23.9.2016, ne ha evidenziato l’asserita mancanza di responsabilità perché subentrati nella gestione il 31.5.2016, allorché la società versava già in una situazione di chiaro dissesto.
Il difensore del sig. Cristallini, a sua volta, ha insistito sul ruolo di mero Direttore Sportivo dell’incolpato, con assenza di ogni potere gestorio e/o di controllo sull’attività degli amministratori.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
1. Quanto alla posizione del sig. Cristallini Paolo, deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione della difesa in ordine alla mancanza di poteri gestori e di controllo dello stesso, per tale motivo prosciolto dal Tribunale di Vicenza (sent. n. 1295/16) all’esito del procedimento penale che lo aveva visto imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 10 ter D. L. vo per non avere versato, in concorso con gli amministratori Sergio Cassingena e Tiziano Cunico, l’IVA per un importo di € 2.294.215,00 con riferimento al periodo d’imposta 2011.
Sul punto, invero, questo Tribunale ritiene pleonastico riportare l’ormai consolidata giurisprudenza endo ed esofederale in ordine all’autonomia dell’Ordinamento Sportivo e della giustizia sportiva rispetto all’Ordinamento Statale ed alla giustizia ordinaria, diversi essendo i rispettivi ambiti di applicazione, nonché i presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione delle sottese norme comportamentali e delle sanzioni conseguenti alle loro violazioni.
Sicché, incontestata la circostanza che a fine maggio 2016 il pacchetto di maggioranza del Vicenza Calcio Spa sia stato acquistato dalla società VI.FIN. Spa, risulta per tabulas come tanto sia avvenuto nel tentativo, evidentemente non riuscito, di risollevare le sorti di una società che a tutto il 2015 evidenziava già una perdita di € 10.447409 al cui ripianamento la precedente proprietà non era stata in grado di provvedere.
Ciò è tanto vero che, come rilevato dal curatore fallimentare nella sua relazione ex art. 33 (pag. 70): “l’inizio della crisi di
VC è da ricondurre alla stagione 2011/2012, periodo in cui i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni si sono ridotti in modo sensibile, la gestione delle compartecipazioni ha comportato una perdita significativa e gli scarsi risultati sportivi (retrocessione in Lega Pro, salvo ripescaggio) hanno comportato un primo avviso di tensione finanziaria;
- la crisi diviene con ogni probabilità irreversibile nel corso della stagione 2013/2014, quando la società ha militato in Lega Pro a seguito di retrocessione, i ricavi si sono più che dimezzati, la campagna acquisti/vendite non ha generato risultati in linea con gli esercizi precedenti, i proventi da Diritti TV sono sostanzialmente scomparsi e gli sponsor hanno ulteriormente ridotto il proprio apporto;
- il conto economico continua ad essere gravato dalle quote di ammortamento della quota del consistente costo sostenuto nei precedenti esercizi per l’acquisto dei diritti dei giocatori;
- l’insolvenza di VC si manifesta ma viene superata con l’approvazione del bilancio al 30.06.2016 e con l’omologazione dell’ADR 182 bis L.F. basato sull’apporto esterno presente e futuro, promesso per l’esecuzione di risorse monetarie da
parte della neo-controllante VI FIN. Spa”.
Solo con l’acquisizione da parte di VI.FIN. Spa e solo a far tempo dal 30.6.2016, pertanto, la situazione societaria sembrerebbe essersi evoluta in senso positivo e favorevole alle sorti del sodalizio sportivo.
Per quanto si vedrà, però, tanto non è avvenuto e, nonostante il passaggio di proprietà della società, la nuova proprietà non riuscirà a ripianare il consistente passivo determinato dalla precedente gestione, sino a giungere al fallimento della società.
In tale frangente storico e sino al 31.5.2016, dunque, il sig. Paolo Cristallini, che nella società Vicenza Calcio Spa ha ricoperto il ruolo di Consigliere con poteri di firma e delega riguardante l’area tecnica, con l’integrazione della rappresentanza legale presso la FIGC e LNP B e il potere di firma di tutta la modulistica inerente alla stagione sportiva 2015/2016 di Serie B, in concorso con gli altri deferiti e con una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, ha contribuito a determinare il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa, peraltro omettendo di vigilare sull’operato degli altri amministratori e senza manifestare alcun dissenso rispetto alle condotte da questi tenute.
In definitiva, deve affermarsi che la responsabilità del Cristallini, con riferimento alla gestione societaria al 31.5.2016 e relativamente ai capi di incolpazione sub punti A 1), B 1- 2- 8), C 3-4-5 e D 1) dell’atto di deferimento, può ritenersi provata con sufficiente certezza.
Sanzione congrua, in termini ridotti rispetto alla richiesta della Procura federale, pertanto, è quella di cui al dispositivo.
2. Pastorelli Alfredo, Stelvio e Simone Dalla Vecchia
Con la memoria in atti, il sig. Pastorelli ha evidenziato il tentativo posto in essere di risollevare le sorti del sodalizio con l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato il 12 Luglio 2016 ai sensi dell’art. 182 bis L.F. dal Tribunale di Vicenza;
con la decisione assunta dall’assemblea straordinaria del 3.6.2016 di ripianare le perdite per complessivi € 10.447.409,00 mediante l’utilizzo delle riserve e mediante il versamento da parte dei soci per la ricostituzione del capitale sociale; con la conversione in conto capitale dell’importo complessivo di € 3.800.600,00 imputando l’importo di € 3.657.019,00 a copertura integrale delle perdite e l’importo di € 143.681,00 a sottoscrizione del deliberato aumento di capitale in data 24.6.2016 con contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’importo di € 2.499.999,00, versando in data 4.7.2016 l’importo di € 1.693.700,00 nonché in pari data l’importo di € 303.937,18 ed in data 5.7.2016 l’importo di € 358.581,82.
Tanto avveniva, secondo la prospettazione difensiva, ribadita dal difensore in udienza, proprio in ragione della circostanza che, nel momento in cui si era verificata la cessione della proprietà, la società versava già “in un vero e proprio stato di insolvenza” che la nuova proprietà intendeva superare dando attuazione al Piano di ristrutturazione ed alla transazione fiscale che venne poi omologata dal Tribunale di Vicenza.
Nessuna responsabilità, prosegue il deferito nella memoria difensiva, potrebbe dunque essergli ascritta quanto all’approvazione del bilancio al 30.6.2016 espressione della precedente gestione, comunque evidenziante al 30.6.2016 un patrimonio netto positivo per € 5.744.244,00 ed al 31.12.201 positivo per € 3.176.978, in tal guisa sconfessando l’assunto della Procura secondo cui la gestione sarebbe proseguita nel 2016/2017 in maniera antieconomica e deficitaria, dovendosi imputare, “la perdita, nel semestre ………… unicamente al piano di risanamento della società e, più precisamente, alla necessità di dare esecuzione agli impegni assunti da Vicenza Calcio e da VI.FIN. all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, L.F.”.
Ciò nonostante, afferma la difesa, la società veniva iscritta al campionato 2016 e, successivamente, ad onta delle rassegnate dimissioni prima della chiusura dell’esercizio 2017, anche al campionato del 2017, avendo VI.FIN. nel contempo rinunciato ai crediti vantati nei confronti di Vicenza Calcio ed essendo intervenute le segnalazioni del Collegio sindacale - in ordine al conferimento del ramo d’azienda del marchio Vicenza Calcio nella società Vicenza Marketing Srl - solo in un momento successivo alle dimissioni.
Nega alfine, il deferito, di avere fatto mancare alla società, in qualità di socio di maggioranza della società La Colombo Finanziaria Spa gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente Vicenza Calcio Spa, nonché di avere posto in essere cessioni di crediti in favore della stessa La Colombo Finanziaria Spa e di VI.FIN Spa che avrebbero aggravato ulteriormente l’esposizione debitoria di Vicenza Calcio Spa, attesa l’impossibilità della stessa di accedere al credito bancario.
In linea con le anzidette eccezioni si pongono quelle formulate dai signori Stelvio e Simone Dalla Vecchia con riferimento alla circostanza dell’intervenuta acquisizione di Vicenza Calcio Spa quando già versava in stato di crisi e alle attività poste in essere per ripianarne i debiti e superarne la crisi.
In particolare, poi, in aggiunta alle considerazioni svolte dal sig. Pastorelli, il sig. Simone Dalla Vecchia, socio al 49% di Metrotecnica Srl, poi fusa per incorporazione in UM Utensilnord Metrotecnica Tools Srl, non avendo mai assunto la carica di amministratore di detta società, ritiene di non avere alcuna responsabilità nel ritenuto e, comunque, contestato mancato apporto di capitali da parte di tale società. Il sig. Stelvio Dalla Vecchia, che di Metrotecnica Srl era socio ed amministratore, ha a sua volta contestato l’aggravamento determinato dalle cessioni di crediti vantati verso terzi da VC Spa a VI.FIN Spa, asseritamente dovute alla necessità di ricercare strumenti alternativi al finanziamento diretto del socio di maggioranza VI.FIN. Spa.
Le eccezioni sono infondate ed il deferimento va accolto per quanto di ragione.
Per quanto qui rileva, dalla Relazione d’indagine allegata al deferimento, nonché dagli atti e documenti ivi richiamati, emerge quanto segue.
“Il Consiglio di Amministrazione che ha sottoscritto il bilancio di esercizio al 30-6-2016 era composto da:
- Alfredo Pastorelli, Presidente del CdA (nominato Presidente dal CdA in data 31/05/2016 al posto di Luigi Polato) ed amministratore delegato;
- Marco Franchetto, Vice Presidente ed amministratore delegato;
- Antonio Mandato, consigliere;
- Gianluigi Polato, consigliere;
- Stelvio Dalla Vecchia, consigliere;
- Leonardo Adamo, consigliere.
In data 14/11/2016 l’Assemblea degli azionisti ha deliberato l’integrazione del Consiglio di amministrazione con la nomina di Simone Dalla Vecchia.
Il Consiglio di Amministrazione (riunione del 31/05/2016) ha attribuito ai consiglieri Alfredo Pastorelli e Marco Franchetto la veste di amministratore delegato con legale rappresentanza sociale e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti previsti dal Codice Civile, da esercitarsi con firma libera e disgiunta.
Con delibera dell’Assemblea straordinaria del 31/05/2016, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 ter del Cod. Civ., si è proceduto con il ripianamento di tutte le perdite subite dalla Società alla data del 31/12/2015 ed ammontanti a complessivi Euro 10.447.409,00, di cui Euro 5.773.826,00 alla data del 31/03/2016 ed Euro 4.673.583,00 relative ad esercizi precedenti, mediante utilizzo delle riserve della società.
Il capitale sociale è stato quindi ricostituito fino ad un massimo di Euro 2.500.000, con conseguente emissione di 2.500.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.
Il 24/06/2016 è stata costituita una società a responsabilità limitata con denominazione sociale “Vicenza Marketing Srl”
unipersonale, controllata al 100% dal Vicenza Calcio Spa, mediante conferimento del ramo d’azienda di proprietà di Vicenza Calcio Spa, il cui valore è stato determinato da una perizia che ricomprende la gestione delle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione e servizi di biglietteria. Alla società di nuova costituzione è stato trasferito lo sfruttamento economico del marchio, che però rimaneva di proprietà del Vicenza Calcio Spa.
Per quanto concerne i costi di esercizio si osserva una forte espansione delle spese per servizi, cresciute da Euro 1.445.287 ad Euro 2.160.530; in particolare si evidenzia un poco comprensibile incremento dei costi accessori per la campagna trasferimenti, lievitati da Euro 121.280 ad Euro 659.520.
L’incremento del costo del personale (+23,18% rispetto al precedente esercizio) è stato causato esclusivamente dai maggiori oneri per il personale tesserato, aumentati da Euro 7.075.001 ad Euro 8.952.388 con un incremento dei calciatori in rosa di sole due unità.
Alfredo Pastorelli ha formalizzato in data 05/06/2017 le dimissioni da tutte le cariche rivestite in società (Presidente del CdA, amministratore delegato e consigliere).
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2017 non è mai stato approvato né dal CdA né dall’assemblea degli azionisti.
Nella relazione redatta in occasione della visita ispettiva del 17/11/2017, gli ispettori federali hanno preso atto che il bilancio della stagione 2016/2017 sarebbe stato approvato dalla nuova proprietà e che sarebbe stato oggetto di stesura definitiva da parte del nuovo organo amministrativo.
Dal bilancio semestrale alla data del 31/12/2016 risulta che detto semestre presenta una perdita di esercizio di Euro 3.968.546 nel mentre il patrimonio netto evidenzia un valore positivo di Euro 3.176.978. L’incremento del patrimonio netto è frutto della integrale ricapitalizzazione per 2,5 milioni di Euro sottoscritta dall’azionista VI.FIN. Spa nonché da versamenti a copertura perdite Euro 4.644.854.”
Le criticità della società Vicenza Calcio risultano viepiù evidenziate dalle risultanze dell’ispezione eseguita il 3.3.2017 dalla Co.Vi.So.C., i cui ispettori ebbero modo di accertare che in data 13/02/2017 gli amministratori avevano preso in esame la delibera dell’Assemblea degli azionisti di VI.FIN Spa del 06/02/2017, le successive scadenze di pagamento e l’analisi della campagna invernale dei trasferimenti.
In quella sede, si legge nella relazione d’indagine agli atti, “gli amministratori effettuarono la ricognizione del fabbisogno finanziario in vista delle scadenze del 16/02/2017 quantificandolo in Euro 1.296.300,00. Per onorare gli impegni in scadenza nel brevissimo termine, il CdA deliberava di procedere mediante la cessione alla società La Colombo Finanziaria Spa (controllante di secondo livello di proprietà dei fratelli Nicola e Alfredo Pastorelli) di crediti vantati dalla società nei confronti della “Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre” nella misura di per Euro 1.170.000,00, nonché di un credito certificato relativo alla campagna trasferimenti e pari ad Euro 194.004,00 a fronte del riconoscimento di un corrispettivo rispettivamente non inferiore ad Euro 1.115.000,00 ed Euro 184.304,18.
Gli ultimi emolumenti versati ai tesserati alla data della verifica si riferivano alle mensilità di novembre e dicembre 2016, pagate in data 16/02/2017.
In precedenza (15/02/2017) la società aveva versato le ritenute Irpef ed i contributi Inps dovuti in relazione alle suddette
mensilità. I versamenti risultavano così tempestivi rispetto alle disposizioni NOIF, ma in ritardo (in ordine ai contributi Enpals/Inps) rispetto alle scadenze di Legge.
In merito alle obbligazioni assunte con l’atto di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., gli ispettori federali rilevavano come il debito complessivo oggetto della transazione si quantificasse in Euro 6.889.708 da versarsi in 12 anni. In data 30/10/2016 la società aveva versato tempestivamente la prima rata annuale prevista nella transazione fiscale per complessivi Euro 580.725,37.
Gli ispettori riscontravano altresì come la società avesse versato in ritardo l’IVA mensilmente dovuta per Gennaio, febbraio, marzo, Luglio , Agosto, Settembre, ottobre e novembre 2016, oltre all’omesso versamento per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016 (per Euro 216.389,00) nonché per il 2017 dei mesi di Gennaio e febbraio”.
Gli ispettori, prosegue la Relazione d’indagine, enfatizzavano come la società, per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario, fosse stata costretta a ricorrere assiduamente all’istituto della cessione di crediti (anche futuri) mediante l’intervento, in qualità di cessionari, delle società VI.FIN. Spa e La Colombo Finanziaria Spa; formulavano seri dubbi sull’esistenza dei presupposti di continuità aziendale rilevando dall’analisi del bilancio approvato al 30/06/2016 e della bozza di bilancio semestrale al 31/12/2016 che “la società, sia nel corso dell’esercizio chiuso al 30.6.2016 che di quello corrente, ha accumulato perdite ingenti che evidenziano l’incapacità di raggiungere in via autonoma un equilibrio
economico e finanziario della gestione ordinaria in grado di assicurare i presupposti necessari a garantire la continuità aziendale. Tale equilibrio sino ad oggi è stato garantito dall’intervento dei soci che rimane, pertanto, elemento
indispensabile per la continuità aziendale”.
L’evidente situazione di “apnea finanziaria” della società era stata in definitiva chiaramente inquadrata dagli ispettori Co.Vi.So.C. in questi termini: “la società, come ampiamente evidenziato, non ha alcuna capacità di autofinanziamento e
dipende, totalmente, dall’intervento, costante e ripetitivo, dei soci. Tale intervento, per il prossimo futuro, si rende ancor
più indispensabile in forza delle assunzioni del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. e di cui si riferisce nel § 4 e 12. Allo stato la società non ha alcuna possibilità, ricorrendo esclusivamente alla gestione caratteristica, di soddisfare il requisito della continuità aziendale e di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato e conforme alle norme di legge”.
È di contro agli atti come il supporto della controllante VI.FIN. Spa e dei suoi soci sia però venuto a mancare, come del resto evidenziato anche dal Curatore fallimentare di Vicenza Cacio Spa nella sua relazione ex art. 33 L.F. (v. pag. 6 - doc. 138):
“Dai verbali delle assemblee di VI FIN del 4 marzo 2016 e 19-27 maggio 2016 si legge come i soci si impegnano a finanziare VI FIN che immediatamente avrebbe finanziato Vicenza Calcio, per supportare quest’ultima nel pagamento delle spese di gestione dell’attività caratteristica e nell’esecuzione dell’ADR 182 bis L.F. in corso di predisposizione (che sarà omologato il 12 Luglio 2016).
Le assemblee del 4 marzo 2016 e 19-27 maggio 2016 di VI.FIN Spa, deliberano che quest’ultima avrebbe finanziato Vicenza Calcio alla sola condizione del mantenimento della Categoria Serie B e all’omologa dell’a.d.r. 182 bis l.f.: nel mese di aprile 2016 Vicenza Calcio mantiene la Serie B e, in data 12 Luglio 2016 il Tribunale di Vicenza omologa l’A.D.R. 182 bis. Si vedrà che nonostante l’avverarsi delle due condizioni, dal mese di ottobre 2016 VI FIN non adempirà a quante deliberato, salvo effettuare ulteriori due operazioni di factoring”.
Ribadito, poi, a pag. 82 della richiamata relazione, che “la controllante (VI.FIN. Spa), dal mese di ottobre 2016 non finanzia più la partecipata (VC) che continuamente non paga le spese di gestione e registra spese mensili per oltre
450.000,00 al mese”, il Curatore conclude quindi che, a suo parere, “l’inadempimento di VI FIN dovrebbe essere oggetto di azione di responsabilità per il danno causato in Vicenza Calcio”.
Del resto, in disparte quanto emerso dalle ispezioni Co.Vi.Soc. (v. punto D parte motiva deferimento), nonché dai deferimenti e conseguenti sanzioni cui la società è stata attinta, le emergenze documentali hanno confermato la situazione economica e patrimoniale della società così come riportata al punto C) dell’atto di deferimento in ordine:
alle perdite di esercizio negli anni oggetto di esame ed in quelli precedenti;
al deficit di cassa strutturale;
alla differenza fortemente negativa tra valore e costi della produzione;
al sistematico mancato versamento degli oneri tributari ed al loro progressivo incremento, sì da rendere necessario l’accordo di ristrutturazione poi disatteso (A commento della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. già presentata dalla società, gli ispettori (Co.Vi.Soc.: nds) rilevavano che la stessa aveva già contravvenuto all’impegno di versare tempestivamente i debiti tributari che sarebbero sorti nel 2016: tutta l’IVA maturata a debito nel 1’ quadrimestre 2016 (pari ad Euro 333.022,85) non risultava versata alla data della verifica (23/05/2016). Circostanza che conferma, semmai vi fosse necessità, lo stato di gravissima difficoltà finanziaria della Società che già era debitrice nei confronti dell’Erario (in relazione alla data del 31/12/2015) di complessivi Euro 6.886.793. - V. pag. 16 atto di deferimento);
al conferimento del ramo d’azienda a Vicenza Marketing al fine di realizzare una plusvalenza esistente solo sulla carta, peraltro ad onta delle raccomandazioni del Collegio sindacale di procedere ad una congrua determinazione del suo valore;
al già riferito mancato apporto di capitali da parte della nuova proprietà e dei suoi soci;
alle onerose cessioni di crediti futuri verso terzi in favore della nuova proprietà e dei suoi soci.
In definitiva, le circostanze evidenziate, dettagliatamente indicate nell’atto di riferimento con puntale richiamo della relativa documentazione, ove occorra da aversi qui interamente riportate, consentono di ritenere provate con sufficiente
certezza le responsabilità dei prefati Pastorelli, Stelvio e Simone Dalla Vecchia per i fatti loro specificamente ascritti e, dunque, la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF
Sanzioni congrue, come da richiesta della Procura federale, sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Sergio Cassingena, l’inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
- per il Sig. Dario Cassingena, l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per il Sig. Antonio Mandato, l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per il Sig. Leonardo Adamo, l’inibizione di mesi 12 (dodici) e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- per il Sig. Marco Franchetto, l’inibizione di mesi 24 (ventiquattro) e l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.
Rigetta il patteggiamento riguardante il Sig. Gianluigi Polato e lo proscioglie dalle incolpazioni ascritte.
Irroga nei confronti di:
- Paolo Cristallini, le sanzioni dell’inibizione di mesi 9 (nove) e dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);
- Stelvio Dalla Vecchia, le sanzioni dell’inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
- Simone Dalla Vecchia, le sanzioni dell’inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 7.500,00
(settemilacinquecento/00);
- Alfredo Pastorelli, le sanzioni dell’inibizione di anni 3 (tre) e dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).
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