F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN del 13.11.2019 – (Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pietro Del Pozzo e della società ASD Oltrepovoghera – Reg. Prot. 71/TFN-SD) Decisione n. 45/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione n. 45/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19

Reg. Prot. 71/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;

Avv. Andrea Del Re – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pietro Del Pozzo e della società ASD Oltrepovoghera,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota 4277/1461 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Del Pozzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Oltrepovoghera, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7 del CGS in vigore) per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Fulvio Fiorin, gli importi così come accertati dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo arbitrale pubblicato sul Com. Uff. n.

2.10.19 del 11.04.19 (Vertenza n. 118/89), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

Con la medesima nota è stata altresì deferita la società la ASD Oltrepovoghera, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in

vigore) per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritti.

Il dibattimento

All’udienza del 7 novembre 2019, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per Pietro Del Pozzo la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e, per la società, le sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica - da scontarsi in occasione della prima iscrizione utile ad un campionato organizzato dalla FIGC - e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per le parti né sono pervenute memorie difensive.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio dà atto che sia l’atto di deferimento che le convocazioni per la predetta udienza di trattazione sono stati ritualmente comunicati alle parti nei termini e con le modalità previsti dall’ordinamento e, pertanto, la loro mancata costituzione in giudizio non può avere alcuna rilevanza ai fini processuali.

Sempre preliminarmente, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante della Procura federale in sede di discussione orale del procedimento, circa la comunicazione fatta pervenire all’ufficio dal sig. Fiorin attestante che la società deferita aveva provveduto, in data 12 Luglio  2019, a corrispondere allo stesso quanto di sua spettanza.

Nel merito il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento.

I fatti ascritti al sig. Pietro Del Pozzo, così come nella sua qualità in atti, risultano provati dalla produzione documentale offerta dalla Procura riguardo al mancato pagamento della somma di € 8.005,00 in favore del sig. Fulvio Fiorin, così come accertato dal lodo adottato dal Collegio Arbitrale presso la LND in data 11.04.19 (Vertenza n. 118/89), comunicato alla società ASD Oltrepovoghera a mezzo pec in data 19.04.2019, nonché dalla nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 20.05.2019, pervenuta alla Procura Federale in data 21.05.2019.

Alla luce di tali, inconfutati elementi probatori risulta provata la responsabilità in capo al sig. Del Pozzo, legale rappresentante della società, in ordine ai fatti a lui contestati e conseguentemente, in relazione agli stessi, della società medesima in ragione del principio di immedesimazione organica del primo con la compagine di appartenenza; società che risponde a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, ora ex art. 6, comma 1, del nuovo CGS-FIGC.

Ai fini della congruità della sanzione, il Collegio non può tuttavia ignorare la circostanza allegata dalla procura federale che, con un comportamento improntato a leale collaborazione, ha dichiarato in udienza l’avvenuto adempimento della società. Adempimento che, seppure tardivo, non è tuttavia sufficiente a recidere la responsabilità.

La circostanza si configura, invero, come fatto estintivo del debito intervenuto oltre il termine indicato dalla norma come perentorio per l’inveramento della fattispecie illecita.

Tuttavia, poiché l’adempimento risulta comunque effettuato ben prima dell’esercizio dell’azione disciplinare, e comunque prima del giudizio (per tale intendendosi la trattazione in udienza del deferimento), la circostanza appare riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. c, del nuovo CGS (Circostanze attenuanti) a mente del quale La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze - … - per aver riparato interamente il danno o l’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’infrazione prima del giudizio” .

Per quanto precede:

Viste le richieste della Procura federale;

Visto l’art. 94 ter, commi 11 e 13, delle NOIF;

Visto l’art. 8, comma 9, del CGS vigente ratione temporis, ora trasfuso nell’art. 31, comma 6, del nuovo CGS - FIGC; Tenuto conto del ravvedimento operoso dei deferiti e applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. c, del nuovo CGS, il Tribunale ritiene sanzioni congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Del Pozzo Pietro, la inibizione di mesi 5 (cinque);

- per la società ASD Oltrepovoghera, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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