F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/TFN del 13.11.2019 – (Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19 a carico della sig.ra Cinzia Valenti e della società ASD Ludos – Reg. Prot. 77/TFN-SD) Decisione n. 47/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19 Reg. Prot. 77/TFN-SD

Decisione n. 47/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19

Reg. Prot. 77/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;

Avv. Andrea Del Re – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4590/1506 pf18-19/GP/AA/mg del 14.10.19 a carico della sig.ra Cinzia Valenti e della società ASD Ludos,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 ottobre 2019, ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Cinzia Valenti, nella qualità di presidente della società ASD Ludos, alla quale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC per non aver depositato presso il competente ufficio della LND Dipartimento calcio femminile, entro il termine del 31.10.2018, l’accordo economico afferente il tesseramento nella stagione sportiva 2018/2019 della calciatrice Giuseppa Bassano, che era stato sottoscritto il precedente 29 Agosto.

È stata contestualmente deferita la società suddetta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per l’inadempimento del proprio rappresentante legale.

Era stato proprio il Dipartimento calcio femminile che aveva segnalato il fatto alla Procura Federale con nota del 29 aprile 2019.

In prossimità del dibattimento, la signora Valenti ha fatto pervenire presso la Segreteria di questo Tribunale una nota con allegata documentazione.

Il dibattimento

Alla  riunione  odierna  è  comparso  per  la  Procura  Federale  l’avv.  Alessandro  Pietrangeli,  il  quale  ha  illustrato  il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) a carico della Valenti e dell’ammenda di € 500,00 a carico della società ASD Ludos.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato e/o fatto pervenire scritti a difesa.

La decisione

Preliminarmente, va disposto lo stralcio della documentazione e memoria depositati dalla signora Valenti il 5 novembre 2019, ossia due giorni prima dell’udienza di discussione.

Il deposito è tardivo in quanto effettuato oltre il termine stabilito dall’art. 85 CGS - FIGC di tre giorni antecedenti la data fissata per l’udienza. La Procura, sul punto, neppure ha dichiarato di accettare il contraddittorio.

Nel merito il deferimento è fondato.

Non si rinviene in atti alcun elemento suscettibile di escludere o quanto meno di attenuare la responsabilità della società e di chi la rappresenta per il fatto dedotto nel deferimento.

Il Collegio, esaminata la documentazione e approfonditi i fatti sottesi al procedimento, reputa fondata l’incolpazione siccome  basata  su  evidenze  e  circostanze  comprovate  dalla  Procura  e  non  confutate  dai  deferiti  che,  in  seno all’udienza, neppure hanno ritenuto di esercitare il diritto di difesa.

Il deferimento va accolto e vanno irrogate le sanzioni proposte dalla Procura Federale, che appaiono sostanzialmente congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Cinzia Valenti, nella qualità come in atti, la inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società ASD Ludos, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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