F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/TFN del 14.11.2019 – (Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Angelo Mendola e della società SSD Città di Gela a rl – Reg. Prot. 69/TFN-SD). Decisione n. 48/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 Reg. Prot. 69/TFN-SD

Decisione n. 48/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19

Reg. Prot. 69/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;

Avv. Andrea Del Re – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Angelo Mendola e della società SSD Città di Gela a rl,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento n. 4293/1465 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Mendola Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD Città di Gela a rl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore Sig. Cosenza Cosimo, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 08.11.2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN – SVE del 12.02.2019 (dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN – SVE del 08.04.2019 (motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia

- la società SSD Città di Gela a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il   deferimento.

Il calciatore sig. Cosimo Cosenza presentava ricorso alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,  al fine di  sentir condannare la  società  al  pagamento  delle spettanze economiche in  proprio favore.

 La Commissione riteneva fondata la richiesta e condannava la società al pagamento della somma di € 6.668,68 in favore

del calciatore istante.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche confermava la decisione della Commissione Accordi Economici.

La società non provvedeva al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa federale.

L’istruttoria.

Venivano acquisiti dall’organo inquirente i seguenti documenti:

1) decisione della Commissione Accordi Economici c/o LND prot. 108/Cae/2018-19, pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 08.11.2018;

2) decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche pubblicate con Com. Uff. n. 14/TFN – SVE del 12.02.2019 (dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN – SVE del 08.04.2019 (motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019;

3) nota della LND – Dipartimento Interregionale del 17.05.2019;

4) organigramma ss 2018/2019 della SSD Città di Gela a rl.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto:

- per il sig. Angelo Mendola l’irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSD Città di Gela a rl l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione.

La documentazione acquisita agli atti comprova per tabulas l’inadempimento contestato ai deferiti.

La mancata comparizione degli incolpati, come anche l’assenza di qualsiasi attività defensionale, non consente al Collegio di revocare in dubbio l’attendibilità dei fatti contestati e le conseguenti responsabilità imputate ai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento ed irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Angelo Mendola, la inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSD Città di Gela a rl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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