F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN del 14.11.2019 – (Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pasquale Varone e della società ASD Città di Gragnano – Reg. Prot. 70/TFN-SD). Decisione n. 49/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 Reg. Prot. 70/TFN-SD

Decisione n. 49/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19

Reg. Prot. 70/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo - Presidente;

Avv. Andrea Del Re – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.19 a carico del sig. Pasquale Varone e della società ASD Città di Gragnano,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento n. 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19, la Procura federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- Il sig. Varone Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città di Gragnano, per

rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. Nicola Formisano, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 137/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 302 del 24.04.2019, e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia

- la società ASD Città di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis” (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il   deferimento.

Il sig. Nicola Formisano, calciatore della società ASD Città di Gragnano, presentava ricorso alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di sentir condannare la stessa società al pagamento delle sue

spettanze.

Compiute  le  verifiche  del  caso,  la  Commissione  riteneva  fondata  la  richiesta  e  condannava  la  società  detta  al pagamento della somma di € 1.150,00 in favore del calciatore istante.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche confermava la decisione della Commissione Accordi Economici.

La società non provvedeva al pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale. L’istruttoria.

Venivano acquisiti dall’organo inquirente i seguenti documenti:

1) la decisione della Commissione Accordi Economici c/o LND prot. 137/Cae/2018-19, pubblicata con Com. Uff. n. 302 del 24.04.2019;

2) nota – segnalazione della LND – Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale il 29.05.2019;

3) organigrammi ss 2018/2019 e 2019/2020 della società ASD Città di Gragnano.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, e il difensore della deferita società ASD Città di Gragnano hanno depositato una proposta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il  Tribunale:

Esaminata la proposta di patteggiamento;

Ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

Esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la ASD Città di Gragnano sanzione base punti 1 (uno) di penalizzazione e ammenda di € 1.500,00, diminuita di 1/3 – di € 500,00, sanzione finale squalifica per punti uno di penalizzazione e ammenda di € 1.000,00;

Ritenuta ritualmente formulata la proposta e congrua la sanzione finale;

Dato atto che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e la ASD Città di Gragnano, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”.

Ribadito che a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuta conclusivamente corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione richiesta;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale –  Sezione Disciplinare  dispone l’applicazione della sanzione  di punti 1 (uno) di penalizzazione e l’ammenda di € 1.000,00 nei confronti della ASD Città di Gragnano. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Il procedimento prosegue nei confronti del sig. Pasquale Varone.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Pasquale Varone.

Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione.

La Procura Federale ha fornito documentazione sufficiente alla ricostruzione dei fatti che hanno generato il procedimento.

Dall’attività istruttoria è risultato che il sig. Nicola Formisano, calciatore della società ASD Città di Gragnano, abbia presentato reclamo in data 19.1.2019 alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di sentir condannare la stessa società al pagamento dell’importo di € 1.150,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Compiute le verifiche del caso, sia relativamente all’effettiva conclusione dell’accordo invocato dal calciatore, sia relativamente all’ammontare della somma pretesa, la Commissione riteneva fondata la richiesta,  e  condannava  la società ASD Città di Gragnano al pagamento della somma di € 1.150,00 in favore del calciatore istante.

La società non faceva pervenire alcuna nota difensiva alla Commissione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche confermava la decisione della Commissione Accordi Economici.

L’incedere dei fatti, come documentato agli atti del fascicolo e non confutato, comprova per tabulas la consistenza degli addebiti, i comportamenti ascritti agli imputati e le conseguenti responsabilità disciplinari in capo al sig. Varone Pasquale, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città di Gragnano.

La qualificazione dei fatti si deve pertanto ritenere corretta e congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone a carico della società ASD Città di Gragnano, l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Accoglie per il resto il deferimento ed irroga nei confronti i del sig. Pasquale Varone la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).

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