F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN del 15.11.2019 – (Deferimento n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19 a carico del sig. Floriano Rosario Pietro Noto e della società US Catanzaro 1929 Srl – Reg. Prot. 51/TFN-SD) Decisione n. 50/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19 Reg. Prot. 51TFN-SD

Decisione n. 50/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19

Reg. Prot. 51TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Dott. Angelo Fanizza – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19 a carico del sig. Floriano Rosario Pietro Noto e della società US Catanzaro 1929 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del n. 5016/1287 pf18-19 GC/GP/ma del 21.10.19, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Floriano Rosario Pietro Noto, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società US Catanzaro 1929 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera e), del Titolo III - Criteri Sportivi  e Organizzativi - del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 50 del 24.05.2018, per non aver tesserato, entro il termine del 31.01.2019 stabilito con Com. Uff. n. 14/A del 30.11.2018, almeno ulteriori venti calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

- la società US Catanzaro 1929 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante, sig. Floriano Rosario Pietro Noto, come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Dario Parigini e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte

richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Floriano Rosario Pietro Noto, sanzione base ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), diminuita di 1/3 - € 1.000,00 (mille/00), sanzione finale ammenda € 2.000,00 (duemila/00); per la società US Catanzaro 1929 Srl, sanzione base ammenda € 20.000,00 (ventimila/00), ridotta di 1/3 - € 6.667,66 (seimilaseicentosessantasette/66), sanzione finale ammenda € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Floriano Rosario Pietro Noto e la società US Catanzaro 1929 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine ad entrambi i deferiti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Floriano Rosario Pietro Noto, ammenda € 2.000,00 (duemila/00);

- per la società US Catanzaro 1929 Srl, ammenda € 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33). Dichiara la chiusura del procedimento.

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