F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN del 20.11.2019 – (Deferimento n. 4660/1467 pf18-19 GP/MS/blp del 16.10.19 a carico del sig. Calegari Marco – Reg. Prot. 75/TFN-SD). Decisione n. 53/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4660/1467 pf18-19 GP/MS/blp del 16.10.19 Reg. Prot. 75/TFN-SD

Decisione n. 53/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4660/1467 pf18-19 GP/MS/blp del 16.10.19

Reg. Prot. 75/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Dott. Angelo Fanizza – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4660/1467 pf18-19 GP/MS/blp del 16.10.19 a carico del sig. Calegari Marco,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con provvedimento del 16.10.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Interregionale deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il signor Marco Calegari, all’epoca dei fatti, Consigliere della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), per avere lo stesso, in data 31.5.2019, promosso un sondaggio attraverso il proprio profilo del social “Instagram”, pubblicizzando lo stesso anche attraverso il proprio profilo del social “Facebook”, nel quale appare sullo sfondo il logo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, senza alcuna autorizzazione all’utilizzo di tale immagine, così generando negli utenti la plausibile riferibilità delle domande poste alla componente istituzionale e non alla propria iniziativa personale; tutto ciò, peraltro, nonostante la propria posizione di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, suscettibile di avvalorare la riferibilità delle domande poste alla stessa componente e non alla sua privata iniziativa.

Nei termini prescritti il deferito ha fatto pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento.

Il  dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del sig. Marco Calegari.

È altresì comparso il difensore del Calegari, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nella memoria in atti, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Risulta documentalmente provato che in data 31.5.2019 il signor Calegari, all’epoca dei fatti componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, promuoveva sul proprio profilo Instagram un sondaggio

avente il seguente tenore: “Cosa vorresti cambiare della Divisione Calcio a 5? Cosa vorresti fosse inserito nel Comunicato Ufficiale n. 1?”. Detta iniziativa veniva richiamata sulla pagina Facebook del deferito attraverso la riproposizione delle domande appena richiamate in un box con l’invito ai lettori “Scrivi qualcosa”. Sullo sfondo della pagina Facebook compariva, parzialmente visibile, il logo della Divisione Calcio a 5 per l’utilizzazione del quale non risulta rilasciata autorizzazione al Calegari.

Rileva preliminarmente il Tribunale che non sono in discussione, in questa sede, il diritto del deferito ad esprimersi pubblicamente, anche attraverso i più diffusi social network, in merito alle vicende e all’organizzazione della Divisione di appartenenza ovvero la facoltà di interpellare il pubblico circa le ritenute necessità di riforma e/o miglioramento della Divisione medesima, così da poter valutare iniziative da proporre nelle sedi opportune.

Ciò che rileva in questa sede è unicamente la valutazione circa la legittimità, ai fini delle iniziative sopra indicate e nel contesto fattuale della vicenda in esame, dell’utilizzo del logo della Divisione Calcio a 5.

Ritiene il Tribunale che detta legittimità sia da escludere nel caso di specie e ciò non già, come rilevato nel deferimento (peraltro in termini meramente ipotetici), per la possibilità che l’utente di Instagram o Facebook potesse equivocare l’iniziativa e ritenere riferibili i quesiti alla Divisione, quanto piuttosto e unicamente per l’incontestata assenza di autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del relativo diritto. La pubblicizzazione di una iniziativa personale con il logo ufficiale dell’ente di appartenenza, senza essere a ciò autorizzato, costituisce una condotta disciplinarmente rilevante, in particolare sotto il profilo della violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1bis, CGS vigente all’epoca dei fatti, e come tale sanzionabile.

Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto delle risultanze complessive e dell’assenza, nell’iniziativa in questione, di espressioni esorbitanti dal legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il  dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, delibera di irrogare al sig. Calegari Marco la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it