F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/TFN del 20.11.2019 – (Deferimento n. 4741/55 pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. Pennati Marco Antonio e della società SSD Football Milan Ladies – Reg. Prot. 81/TFN-SD). Decisione n. 55/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4741/55 pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.19 Reg. Prot. 81/TFN-SD

Decisione n. 55/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4741/55 pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.19

Reg. Prot. 81/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Dott. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4741/55 pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. Pennati Marco Antonio e della società SSD Football Milan Ladies,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con nota prot. 4741/55pf19-20/GP/AA/mg del 17.10.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale

Sezione Disciplinare:

- il sig. Marco Antonio Pennati, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della SSD Football Milan Ladies, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 dei CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del CGS in vigore), in relazione all'art. 10, comma 2 del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 2 del CGS in vigore), e ciò per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, ed all'obbligo di osservanza delle norme federali, avendo concordato irritualmente con il sig. Enrico Spinelli, padre della calciatrice Jessica Spinelli, il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell'art. 108 delle NOIF, della predetta calciatrice.

- la SSD Football Milan Ladies, per rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1 del CGS in vigore), per responsabilità diretta in qualità di società alla quale apparteneva il soggetto deferito, sopra indicato, al momento della commissione dei fatti.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 14.11.2019.

Il procedimento

Si sono costituiti in giudizio, a mezzo del medesimo difensore ritualmente nominato, il sig. Marco Antonio Pennati e la società SSD Football Milan Ladies, i quali non hanno depositato memorie difensive presso la Segreteria di questo Tribunale; è stata, piuttosto depositata un’istanza di differimento dell’udienza alla quale ha fatto seguito, nell’imminenza dell’udienza del 14.11.2019, un’ulteriore istanza nella quale si è sostanzialmente chiesto il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Il  dibattimento

All’udienza  del  14.11.2019  il  rappresentante  della  Procura  Federale,  Avv.  Dario  Perugini,  dopo  aver  illustrato  il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Marco Antonio Pennati l’inibizione di mesi 3 (tre); per la società SSD Football Milan Ladies l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00). Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

L’attività di indagine, trasfusa nell’atto di deferimento, riguarda il comportamento del Presidente della SSD Football Milan Ladies, sig. Marco Antonio Pennati, il quale avrebbe richiesto ed ottenuto dal sig. Enrico Spinelli, padre della calciatrice Jessica Spinelli, la somma di €. 1.000,00 (mille/00) – corrisposta mediante assegno n. 82705989770-04 della Banca Intesa Sanpaolo in favore della predetta società – per la concessione dello svincolo della predetta calciatrice dalla società di provenienza, e ciò in vista del suo tesseramento per la ASD Riozzese, ove la medesima si è effettivamente trasferita.

Sul punto, occorre premettere che ai sensi dell’art. 108 delle NOIF (“svincolo per accordo”) “le società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità,

presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione” (comma 1).

Tale disposizione, com’è agevole rilevare, disciplina un procedimento tipizzato per la concessione dello svincolo, individuando quali contraenti solo ed esclusivamente “le società”; il che esclude la possibile rilevanza di interventi di soggetti esterni per il perfezionamento della fattispecie in questione.

Di contro, nella specie risulta pacifico che il sig. Enrico Spinelli, padre della calciatrice Jessica Spinelli, ha decisivamente contribuito al trasferimento, avendo effettuato in prima persona il pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) mediante l’emissione di un assegno numerato ed intestato alla società SSD Football Milan Ladies, la quale – come risulta dagli atti allegati al deferimento – ha introitato il predetto pagamento ed ha rilasciato alla società ASD Riozzese in data 7.8.2018 la ricevuta n. 20180807.01, con causale "importo forfettario di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso/premio/preparazioni/  riconoscimento  sportivo".

Per la fondatezza del deferimento depone, inoltre, l’esame delle audizioni effettuate dalla Procura Federale, dalle quali si

evince:

- che il sig. Pennati ha dapprima dichiarato (in data 19.7.2019) che “il trasferimento è stato seguito da Vincenzo Musco Direttore Sportivo della nostra società all'epoca dei fatti (…). Non ricordo la modalità del passaggio (trasferimento o svincolo)”, salvo, successivamente, integrare le proprie dichiarazioni con la mail del 26.7.2019, nella quale ha precisato, invece, che “dopo alcuni incontri e trattative con il Presidente Faraguna della Riozzese (in quanto il loro DS sig. Germano Sessa si negava/non si faceva trovare)” era stato trovato “l'accordo per un trasferimento definitivo con il riconoscimento di una contropartita economica di € 1000,00 (mille/00) pagata con assegno bancario”;

- che il sig. Vincenzo Musco ha dichiarato (22.7.2019) di aver “avuto contatti, unitamente a Pennati, con il Presidente della Riozzese” e di essere “a conoscenza di richieste da parte della famiglia Spinelli perché fosse rilasciato lo svincolo ex art. 108”; che, inoltre, “le operazioni erano gestite da me anche se non avevo nessun potere di firma. Tutte le operazioni dovevano essere avallate e confermate da Pennati”; che “non ho mai ricevuto l'assegno che mi mostrate. Preciso che non

ho mai ricevuto pagamenti dalle famiglie delle calciatrici per ottenere degli svincoli/trasferimenti. Presumo che l'assegno che mi mostrate fosse stato incassato da Pennati in quanto unico con il potere di firma per í versamenti sui conti correnti societari. Ho sempre pensato che il pagamento per il trasferimento di Jessica Spinelli fosse stato effettuato dai dirigenti della  Riozzese”;

- che il sig. Enrico Spinelli, padre della calciatrice Jessica, ha dichiarato (24.7.2019) di aver “proposto a Pennati Marco, Presidente della SSD Football Milan Ladies, di pagare di tasca mia lo svincolo in argomento. In quell'occasione ho cercato di trattare con Pennati, proponendo di pagare € 800,00 (ottocento/00) anziché € 1.000,00 (mille/00), ma Io stesso rifiutò la proposta. A quel punto ho compilato l'assegno in argomento e l'ho consegnato nelle sue mani (di Pennati Marco). Ricordo che ho chiesto una ricevuta del pagamento effettuato a Pennati, ma lui mi disse che non mi avrebbe dato nessuna ricevuta e che potevo fare solo una foto dell'assegno e così feci”;

- che il sig. Mileto Jacopo Faraguna, Presidente della ASD Riozzese, ha dichiarato (30.7.2019) di ricordare che “ci siamo sentiti, io e Pennati, un paio di volte telefonicamente per concordare il trasferimento di Jessica Spinelli. La trattativa si è interrotta quando Pennati mi disse che per il trasferimento voleva essere corrisposto la somma di circa € 1.000,00 (mille/00). Rifiutai la richiesta in quanto come società non possiamo permetterci di pagare i trasferimenti delle calciatrici”; a ciò ha soggiunto che “non avendo sostenuto nessuna spesa e ignaro, all'epoca dei fatti, di qualsiasi accordo tra di loro, ho tesserato la calciatrice e gli ho rilasciato contestualmente lo svincolo ex ad.108 (AM 2) in modo tale che ogni anno potesse essere libera di scegliere la sua destinazione. Nel caso cui avessimo sostenuto una spesa non avrei mai rilasciato il 108. Sono venuto a conoscenza del fatto che era stata corrisposta la cifra richiesta dalla SSD Football Milan Ladies solo nel dicembre del 2018, quando me lo disse il papà di Jessica. All'epoca pensavo fosse solo una battuta”.

È, di conseguenza, provato: 1) che la volontà di concedere lo svincolo per il trasferimento della calciatrice Spinelli è stato subordinato dal legale rappresentante della società di provenienza al pagamento di una somma di denaro; 2) che il legale rappresentante della ASD Riozzese non ha mai espresso l’animus solvendi funzionale al predetto pagamento, anzi ha

perentoriamente negato tale intendimento; 3) che il pagamento di €. 1.000,00 (mille/00), fatto giuridico che ha sostanziato l’adempimento della prestazione pecuniaria richiesta dal deferito sig. Pennati, è provenuto da un soggetto (il padre della calciatrice sig. Enrico Spinelli) estraneo al novero delle parti contraenti ai sensi dell’art. 108 delle NOIF; 4) che tale pagamento è stato ricevuto dal soggetto deferito in nome e per conto della società SSD Football Milan Ladies.

Sulla base di quanto illustrato viene, allora, in evidenza la prova di un operato attivo del sig. Marco Antonio Pennati nel sollecitare (e poi ottenere) un pagamento finalizzato alla concessione dello svincolo: una sollecitazione conseguente ad una trattativa condotta in prima persona dallo stesso deferito, come confermano le concordanti dichiarazioni rese in sede di audizione sia dal sig. Enrico Spinelli, ossia dall’autore del pagamento in questione, sia dal sig. Mileto Jacopo Faraguna, presidente della ASD Riozzese.

È, perciò, fondata la contestata violazione dell’art. 108 delle NOIF, di cui più sopra si è detto, nonché dell’art. 32, comma 2 CGS, secondo cui “le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”.

Va, di conseguenza, accertata la responsabilità del sig. Marco Antonio Pennati, all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della SSD Football Milan Ladies, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 dei CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del CGS in vigore), in relazione all'art. 10, comma 2 del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 32, comma 2 del CGS in vigore), nonché, per responsabilità diretta, della SSD Football Milan Ladies ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1 del CGS in vigore).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Marco Antonio Pennati, la inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società SSD Football Milan Ladies, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

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