F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN del 28.11.2019 – (Deferimento n. 5274/56 pf19-20 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Malatesta Iside e della società Kick Off C5 Femminile – Reg. Prot. 88/TFN-SD) Decisione n. 57/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5274/56 pf19-20 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 88/TFN-SD

Decisione n. 57/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5274/56 pf19-20 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 88/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5274/56 pf19-20 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Malatesta Iside e della società Kick Off C5 Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale il 24 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Iside Malatesta, dapprima Vice Presidente sino al 10.04.2019 e poi Presidente della società Kick Off C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS - FIGC in relazione all’art. 35, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, così motivata: “per avere confermato ed organizzato la partecipazione della prima squadra della Kick Off C5 Femminile al Torneo denominato “”3° European Womens’ Futsal Tournament””, organizzato dalla società spagnola “”Jimbee Roldan””, a San Javier - Murcia dal 15 al 19 aprile 2019, pur essendo stata resa edotta del parere contrario espresso dalla Divisione C5 - LND e, comunque, in assenza della prevista autorizzazione degli Organi Federali competenti, ponendosi volutamente in aperto contrasto con il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5”.

È stata contestualmente deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS - FIGC la società Kick Off C5 in ragione delle violazioni disciplinari contestate alla Malatesta, nonché all’allenatore della squadra sig. Riccardo Russo (già Presidente della società), a sua volta deferito alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi dell’art. 38, comma 2, del relativo Regolamento.

L’attuale deferimento aveva tratto le mosse da un esposto della presidenza della Divisione Calcio a 5, risalente al 15 maggio 2019, acquisito in pari data dalla Procura Federale, che aveva denunciato il fatto come sopra rappresentato.

Più in dettaglio era accaduto che la società odierna deferita aveva ricevuto dalla società Roldan della Federazione spagnola l’invito a partecipare al torneo di cui trattasi in sostituzione della società Ternana Futsal Femminile, che, per quanto già ammessa al torneo dietro autorizzazione della Divisione Calcio a 5, ne era stata esclusa per non aver presentato nei termini previsti dal regolamento del torneo la documentazione richiesta.

La società Kick Off C5 Femminile, in relazione all’invito, aveva chiesto alla Divisione Calcio a 5 l’autorizzazione alla partecipazione, che le era stata negata, sicché in data 18 marzo 2019, al fine di ottenere detta autorizzazione, si era rivolta direttamente alla FIGC, senza tuttavia ottenere risposta.

Era infatti accaduto che la FIGC il successivo 19 marzo aveva inoltrato alla Divisione Calcio a 5 il sollecito della società ed aveva ricevuto dalla Divisione la conferma della negata autorizzazione, in quanto era già stata data alla società Ternana Futsal Femminile e che non poteva essere rilasciata ad altra società, nella specie la Kick Off C5 Femminile.

Pur in assenza di autorizzazione, la società partecipava ugualmente al torneo, nell’ambito del quale disputava le gare di competenza, in numero di quattro.

La memoria difensiva

La sig.ra Malatesta, per sé e per la società, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva datata 19.11.2019, a mezzo della quale ha chiesto in via principale il proscioglimento e, in subordine, una sanzione di mite entità.

Ha dedotto che, a termini di regolamento, la Divisione Calcio a 5 non aveva titolo per concedere o negare l’autorizzazione, essendo questa prerogativa esclusiva della FIGC e che, non avendo ricevuto dalla FIGC alcun esplicito diniego, aveva ritenuto di poter partecipare legittimamente al torneo.

Ha infine posto quesiti sulla sua partecipazione al torneo e sulla natura del procedimento di rilascio/rigetto della autorizzazione alla partecipazione di società affiliate a tornei internazionali; infine, ha formulato istanza per la richiesta di

parere della LND in merito all’art. 35 Regolamento LND.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale ha chiesto accogliersi il deferimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: Malatesta Iside, nella qualità, l’inibizione di mesi 6 (sei); società Kick Off C5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Non appare in dubbio che la richiesta di autorizzazione a partecipare ad un torneo internazionale deve pervenire direttamente dalla FIGC per il tramite della Lega e che è la sola FIGC che può concedere o negare detta autorizzazione;

ciò si evince dalla corretta interpretazione dell’art. 35 del Regolamento LND.

Nel caso in esame tale percorso non si è perfezionato; infatti, la FIGC, alla quale la società si era rivolta sotto forma di invito al rilascio della autorizzazione, non aveva emesso alcun provvedimento; essa si era limitata a chiedere alla Divisione Calcio a 5 di essere informata sugli eventuali motivi che avevano ostacolato il rilascio dell’autorizzazione, senza dare seguito alla richiesta.

Invece, nel caso della società Ternana Futsal Femminile il procedimento era stato ben diverso; l’autorizzazione alla partecipazione di detta società al Torneo 3° European Womens’ Futsal Tournament era stata rilasciata dalla FIGC con nota del 4.3.2019, che la stessa FIGC aveva comunicato alla Real Federacion Espanola de Futbol, alla UEFA, alla LND ed, infine, alla Divisione Calcio a 5.

Tutto ciò non è avvenuto nel caso in esame, tanto che il silenzio della FIGC, concretizzatosi nella mancata risposta, aveva indotto la società Kick Off C5 a ritenere di poter partecipare al torneo, sul presupposto che l’autorizzazione si fosse formata implicitamente; trattasi con tutta evidenza di un convincimento erroneo, che non vale ad escludere la colpa della società e per essa della sua rappresentante legale per aver partecipato ad un torneo internazionale senza la prescritta autorizzazione.

Il deferimento deve essere pertanto accolto, previo rigetto di tutte le istanze, di natura vagamente istruttoria, formulate dalla deferita, che appaiono inconferenti.

La peculiarità del caso, che trova espressione nella riscontrata anomalia di applicazione dell’art. 35 Regolamento LND da parte della Divisione Calcio a 5 e della stessa FIGC, induce questo Tribunale a mitigare per entrambe le deferite le richieste sanzionatorie della Procura Federale, riconducendole entro limiti di ridotta entità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Malatesta Iside, nella qualità come in atti, la inibizione di mesi 1 (uno);

- per la società Kick Off C5 Femminile, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

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