F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN del 27.11.2019 – (Deferimento n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019 a carico della società SS Argentina Srl – Reg. Prot. 233/TFN-SD) Decisione n. 58/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019 Reg. Prot. 233/TFN-SD

Decisione n. 58/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019

Reg. Prot. 233/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019 a carico della società SS Argentina Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale in data 10 aprile 2019 aveva deferito a questo Tribunale il sig. Stefano Ragazzoni, direttore generale della SS Argentina Srl per la stagione sportiva 2017/2018, al quale aveva contestato la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS - FIGC per due specifici motivi:

il primo, anche in relazione agli artt. 3, commi 3.1 e 5, stesso Codice, perché, prima di rivestire la carica rappresentativa della società, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della FIGC e senza aver quindi potuto stipulare alcun contratto di rappresentanza, aveva prestato attività di assistenza ad un calciatore poi tesserato per la SS Argentina Srl, dal cui genitore aveva percepito un compenso di € 5.700,00, che gli era stato corrisposto a rate, le ultime percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della detta società;

il secondo, perché aveva avanzato al padre stesso del calciatore, al fine di seguire il figlio nel corso dell’intera stagione sportiva, una ulteriore richiesta economica di € 10.000,00.

Entrambe le circostanze avevano trovato conferma in sede di indagine attraverso le audizioni delle parti coinvolte a vario titolo nei fatti.

Era stata nel contempo deferita la SS Argentina Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS - FIGC in conseguenza del comportamento posto in essere dal Ragazzoni.

Questo Tribunale, con decisione assunta il 2 Agosto 2019 e pubblicata sul Com. Uff. n. 18/TFN del successivo 8 Agosto, aveva accolto il deferimento nel confronti del Ragazzoni (inibizione di mesi 18) e, visto che in atti non vi era prova che la SS Argentina Srl avesse ricevuto la lettera di convocazione a comparire e ad esercitare la propria difesa, aveva rinviato a nuovo ruolo il procedimento nei confronti della medesima, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 34 bis, comma 5, CGS - FIGC; alla Procura Federale era ordinato di acquisire una visura camerale aggiornata della società e di trasmetterla alla Segreteria del Tribunale entro il termine di giorni 30 ai fini del rinnovo della convocazione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale ha illustrato il capo del deferimento riguardante la società e ne ha chiesto l’accoglimento con l’ammenda a carico della deferita di € 1.000,00 (mille/00).

Nessuno è comparso per la SS Argentina Srl, che non ha esercitato attività difensiva.

La decisione

Occorre preliminarmente osservare che la SS Argentina Srl, pur non svolgendo alcuna attività di carattere sportivo ed essendo pertanto inattiva, risulta non revocata nella sua affiliazione alla FIGC; essa pertanto soggiace alla disciplina dettato dall’ordinamento sportivo.

Va altresì osservato che la società era stata raggiunta dalla notifica del deferimento e che, allo stato, la nuova lettera di convocazione alla odierna riunione, indirizzata alla società, dal sito Poste italiane è risultata resa alla Segreteria di questo Tribunale per compiuta giacenza.

Sicché può ritenersi validamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della odierna deferita.

Nel merito il deferimento è fondato.

La decisione di questo Tribunale, sopra richiamata, non è stata impugnata dal Ragazzoni ed è pertanto coperta dal giudicato.

Siffatta decisione era maturata all’esito della rigorosa prova che era stata acquisita in merito alla colpa del deferito; le numerose ricevute di ricariche di PostePay avevano attestato l’esistenza di un rapporto economico tra il Ragazzoni ed il calciatore, che esulava da qualunque ruolo che il Ragazzoni aveva svolto dentro e fuori la società; lo stesso calciatore, peraltro, udito dalla Procura Federale, aveva confermato che il Ragazzoni aveva chiesto soldi al padre per interessarsi del suo inserimento in qualche società e che, per questo, il padre lo aveva querelato.

Essendosi formato il giudicato sulla condanna del Ragazzoni, la responsabilità, di natura oggettiva, della Società ne è la inevitabile conseguenza; pertanto, il deferimento deve essere accolto ed inflitta alla SS Argentina Srl la sanzione richiesta, che appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge a carico della società SS Argentina Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

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