F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/TFN del 27.11.2019 – (Deferimento n. 5365/1094 pf18-19 GP/GC/blp del 28.10.19 a carico dei sig.ri Maurizio De Simone, Francesco Paolo Baglio e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. 89/TFN-SD) Decisione n. 60/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5365/1094 pf18-19 GP/GC/blp del 28.10.19 Reg. Prot. 89/TFN-SD
Decisione n. 60/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 5365/1094 pf18-19 GP/GC/blp del 28.10.19
Reg. Prot. 89/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;
Cons. Nicola Bardino – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 5365/1094 pf18-19 GP/GC/blp del 28.10.19 a carico dei sig.ri Maurizio De Simone, Francesco Paolo Baglio e della società Trapani Calcio Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 28.10.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:
1) il sig. Maurizio De Simone, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Trapani Calcio Srl nonché amministratore unico della FM Service Srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere fornito alla società Trapani Calcio Srl una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service Srl che è stata poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega Pro con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, ma che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta;
2) il sig. Francesco Paolo Baglio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere la società Trapani Calcio Srl da lui rappresentata trasmesso alla segreteria della Lega Pro una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla FM Service Srl (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta;
3) la società Trapani Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante sig. Francesco Paolo Baglio nonché dal proprio amministratore delegato all’epoca dei fatti sig. Maurizio De Simone, anche amministratore delegato del Trapani Calcio Srl e amministratore unico della FM Service Srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio Srl, così come descritto ai punti 1) e 2) che precedono;
Nei termini prescritti perveniva nota a firma del sig. Zecchi con la quale, nel comunicare l’impossibilità di presenziare alla prevista udienza del 6 Agosto 2019, si evidenziava che l’eventuale presenza non avrebbe comunque modificato il quadro fattuale delineato dalla Procura federale.
Nei termini prescritti è pervenuta memoria difensiva della società Trapani Calcio Srl con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Aiello e Giancarlo Ranucci.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, a mani del Dott. Giuseppe Chinè ha depositato due richieste di patteggiamento, una sottoscritta dalla società Trapani Calcio Srl, rappresentata nell’occasione dagli Avv.ti Paolo Rodella ed Anna Rossi, e l’altra sottoscritta dal sig. Francesco Paolo Baglio, rappresentato nell’occasione dall’Avv. Carmelo Deiana, entrambe rimesse alla valutazione di questo Tribunale, specificando, preliminarmente, di procedere ad una riqualificazione dell’illecito contestato, escludendo la contestazione relativa alla violazione dell’art. 8, comma 4, del CGS - FIGC vigente al momento di commissione dei fatti.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento sottoscritte dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 nuovo CGS - FIGC; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:
- per la società Trapani Calcio Srl sanzione base ammenda € 9.000,00 (novemila/00), diminuita di 1/3 - € 3000,00 (tremila/00), sanzione finale ammenda di € 6.000,00 (seimila/00);
- per il sig. Francesco Paolo Baglio sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 - mesi 2 (due), sanzione finale mesi 4 (quattro);
risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale, la società Trapani Calcio Srl ed il sig. Francesco Paolo Baglio, ai sensi dell’art. 127, comma 1, nuovo CGS - FIGC, hanno depositato istanze di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3 suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine alla società Trapani Calcio Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti delle parti suddette.
Il dibattimento
Il procedimento è proseguito per la posizione del sig. Maurizio De Simone non costituito.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione come da verbale
Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
Il deferimento è fondato giacché appare incontestata l’avvenuta presentazione della referenza bancaria repentinamente disconosciuta dall’istituto bancario presunto emittente non potendo, in tale sede, costituire valida esimente e/o attenuante la circostanza che la referenza in questione, come anche ammesso dalla Procura nel corso dell’udienza, non sia stata utilizzata per l’ottenimento dell’iscrizione al campionato di competenza.
Dall’esame degli atti emerge chiaramente la responsabilità dell’odierno deferito nella qualità dallo stesso rivestita.
Tanto basta per ritenere fondata l’incolpazione allo stesso ascritta e sulla quale il De Simone non ha fornito alcuna argomentazione difensiva contraria.
Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta sanzionatoria della Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Francesco Paolo Baglio: inibizione di mesi 4 (quattro);
- per la società Trapani Calcio Srl: ammenda di € 6.000 (seimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Maurizio De Simone la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).
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