F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN del 29.11.2019 – (Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/MG del 11.10.19 a carico del sig. Gaetano Battiloro e della società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord) – Reg. Prot. 73/TFN-SD) Decisione n. 63/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19 Reg. Prot. 73/TFN-SD

 

Decisione n. 63/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/mg del 11.10.19

Reg. Prot. 73/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4269/1460 pf18-19 GP/AA/MG del 11.10.19 a carico del sig. Gaetano Battiloro e della società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 11 ottobre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Battiloro Gaetano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSCD Granata

1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) per non aver pagato al calciatore, sig. Capone Adelchi Giuseppe, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 142 del 8/11/2018, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 14/TFN-SVE del 12.02.2019 (Dispositivo) e con Com. Uff. n. 18/TFN-SVE del 8.04.2019 (Motivazione) e comunicata alla società il 10.04.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;

- la società SSCD Granata 1924 Srl, già SSCD Frattese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Gaetanino Rajani, in sostituzione dell’avv.  Eduardo  Chiacchio,  hanno  depositato  due  distinte  richieste  di  patteggiamento  che  hanno  rimesso  alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Gaetano Battiloro, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 – mesi 2 (due), sanzione finale inibizione mesi 4 (quattro); per la società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord), sanzione base penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, dascontarsi nella  corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda € 1.500,00 (millecinquecento/00), ridotta di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale penalizzazione punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Battiloro Gaetano e la società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord), ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord), che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Battiloro Gaetano, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la società SSCD Granata 1924 Srl (oggi SSDARL Nuova Napoli Nord), penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento.

 

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