F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66/TFN del 5.12.2019 – (Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19 a carico del sig. Sdanga Antonio e della società SSDSRL Manfredonia Calcio – Reg. Prot. 57/TFN-SD) Decisione n. 66/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19 Reg. Prot. 57/TFN-SD

Decisione n. 66/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19

Reg. Prot. 57/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 3576/1463 pf18-19/GP/AA/mg del 26.09.19 a carico del sig. Sdanga Antonio e della società SSDSRL Manfredonia Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 26 Settembre 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Sdanga Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDSRL Manfredonia Calcio, nonché la stessa società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere:

1) il sig. Sdanga Antonio della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore), per non aver pagato al calciatore sig. Giuseppe Fabio Simone, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 108/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 183 del 20.12.2018 e comunicata alla società in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la società SSCD Manfredonia Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dall’esposto dell'avv. Valentina Porzia, legale del calciatore sig. Giuseppe Fabio Simone, con i relativi allegati, pervenuto alla Procura Federale in data 17.05.2019, con il quale è stato evidenziato l’inadempimento della società, che non aveva ottemperato alla richiamata decisione nel termine di cui sopra.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni:

- per il sig. Sdanga Antonio l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSCD Manfredonia Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione utile ad un campionato organizzato dalla FIGC, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per il deferiti, i quali non hanno depositato o fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue.

La  presente  riunione  è  stata  fissata  di  seguito  al  rinvio  della  precedente  riunione  con  ordinanza  n.  12/TFN-SD dell’8.8.2019 per l’assenza di prova dell’avvenuta notifica dell’atto di deferimento ora presente in atti.

Non è da revocarsi in dubbio che la società (e per essa il suo legale rappresentante Sdanga Antonio) non ha corrisposto al calciatore Giuseppe Fabio Simone nel termine di cui al comma 11 art. 94 ter NOIF (entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione) la somma di € 6.700,00 (seimilasettecento/00) stabilita dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 108/Cae/2018-2019, pubblicata con Com. Uff. n. 183 del 20.12.2018 e comunicata alla società in pari data.

Nessuna memoria difensiva è stata depositata per i deferiti che non sono comparsi deferiti e nulla è emerso nel corso del procedimento idoneo a comprovare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto o, comunque, a limitare la gravità e gli effetti dell’inadempimento, sicché il deferimento deve essere accolto unitamente alle sanzioni che sono state richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Sdanga Antonio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSDSRL Manfredonia Calcio, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi alla prima iscrizione utile ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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