F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN del 6.12.2019 – (Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 a carico della sig.ra Rosa Scavo e della società Lupa Roma FC Srl – Reg. Prot. 93/TFN-SD) Decisione n. 70/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 Reg. Prot. 93/TFN-SD

Decisione n. 70/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19

Reg. Prot. 93/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 a carico della sig.ra Rosa Scavo e della società Lupa Roma FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con atto del 07/11/2019 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la sig.ra Rosa Scavo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Lupa Roma FC s.r.l. e la società Lupa Roma FC s.r.l. per rispondere:

- Rosa Scavo, Presidente e legale rappresentante della società Lupa Roma F.C. S.R.L., della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, in relazione all’art. 19, comma 2, del CGS vigente ratione temporis, oggi trasfuso nell’art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, precisamente in data 04/12/2018, sottoscritto, nella sua qualità, tre reclami avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – avverso altrettante decisioni della Commissione Accordi Economici del 15/11/2018, nonostante fosse in costanza di una sanzione inibitoria che le precludeva la possibilità di rappresentare la società di cui era Presidente, all’epoca dei fatti, in attività rilevanti per l’Ordinamento Sportivo Federale;

- la società Lupa Roma FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell’ art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per le violazioni ascritte al Presidente sig.ra Rosa Scavo con potere di rappresentanza della stessa.

Le memorie difensive

Non sono pervenute memorie difensive nell’interesse dei deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 28 novembre 2019 nessuno è comparso per i deferiti.

La Procura Federale si riporta all’atto di deferimento e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la società Lupa Roma FC Srl un’ammenda pari a € 900,00 (novecento/00); per la sig.ra Rosa Scavo chiede mesi 6 (sei) di inibizione.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

La documentazione in atti consente di ritenere pacificamente acquisite le contestazioni mosse ai deferiti.

In particolare, i reclami numero 99, 100 e 101 inviati in data 7 dicembre 2018 nell'interesse della società Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Rosa Scavo venivano dichiarati inammissibili da questo Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 21/TFN del 21/05/2019); in quella sede veniva accertato, infatti, che gli atti introduttivi dei procedimenti erano stati sottoscritti dalla sig.ra Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente, sebbene alla data della sottoscrizione, ossia al 04/12/2018, si trovasse in stato di inibizione in conseguenza della sanzione comminatale con la decisione di cui al Com. Uff. n. 109/AA del 18 novembre 2018 la quale aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Alla luce di tale provvedimento sanzionatorio, alla sig.ra Scavo era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi  dell'articolo  19  comma  1  lettera  h)  nonché  comma  2  lettera  a)  CGS  vigente  ratione  temporis,  il  quale

espressamente collega alla sanzione della inibizione temporanea il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Conseguentemente i tre menzionati ricorsi della società venivano considerati dal Tribunale tamquam non esset e veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale la quale, per quanto di competenza, muoveva le contestazioni alla base del presente procedimento.

Quanto detto e documentato in atti, vale ad affermare la responsabilità disciplinare della sig.ra Rosa Scavo per le condotte di cui sopra, poste in essere in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia vigente ratione temporis. Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell’ art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per il comportamento posto in essere dal Presidente sig.ra Rosa Scavo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Rosa Scavo, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società Lupa Roma FC Srl, ammenda di € 900,00 (novecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it