F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN del 6.12.2019 – (Deferimento n. 6167/204 pf 19-20 GC/GP/ma del 12.11.19 a carico del sig. Brazzit Massimo e della società US Triestina Calcio 1918 Srl – Reg. Prot. 95/TFN-SD) Decisione n. 71/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 6167/204 pf 19-20 GC/GP/ma del 12.11.19 Reg. Prot. 95/TFN-SD

Decisione n. 71/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 6167/204 pf 19-20 GC/GP/ma del 12.11.19

Reg. Prot. 95/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 6167/204 pf 19-20 GC/GP/ma del 12.11.19 a carico del sig. Brazzit Massimo e della società US Triestina Calcio 1918 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 12/11/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Brazzit Massimo, Responsabile del Marketing e all’epoca dei fatti rappresentante della Società US Triestina Calcio 1918 nei rapporti con la FIGC in forza degli atti notarili del 5 novembre 2018 e del 13 giugno 2019 e la società US Triestina Calcio 1918 per rispondere:

- Brazzit Massimo, della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dei termini per l’adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Com. Uff. n. 110/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Com. Uff. n.

131/A del 24 maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS valida fino al termine della stagione sportiva 2019/2020;

- la società US Triestina Calcio 1918, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società US Triestina Calcio 1918 e del sig. Brazzit.   In sede di memoria si adduceva la non ascrivibilità della violazione contestata al sig. Brazzit in quanto allo spirare del termine ultimo fissato dalla normativa al 17 giugno 2019 per il deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS, la società aveva provveduto agli adempimenti in questione facendo pervenire agli organi federali competenti tutta la documentazione necessaria ad ottenere la licenza per la stagione sportiva 2019/2020.

Secondo quanto riportato in memoria, già in data 14 giugno 2019 veniva dato parere favorevole all’agibilità dello stadio N. Rocco di Trieste da parte del Comune di Trieste (proprietario dell’impianto) e della Prefettura, parere dato tuttavia fino alla data del 20 Luglio  2019 in quanto i detti enti, tenuti al rilascio, erano in attesa di ricevere l’aggiornato certificato di idoneità statica da parte della commissione competente.

Come veniva chiarito con comunicazione inviata alla Co.Vi.Soc. ed alla segreteria della Lega Pro da parte del Vice Prefetto Vicario della Prefettura – UTG di Trieste (comunicazione in atti), tutti i parametri di sicurezza strutturali, antincendio, igienico sanitari, nonché le predisposizioni rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico erano stati accuratamente verificati dalla commissione di vigilanza competente, ed erano risultati pienamente rispondenti alle normative  di  settore  già  in  sede  di  rilascio  della  prima  certificazione  datata  14  giugno  2019. 

Solo  ragioni  di organizzazione interna alle menzionate amministrazioni avevano condotto ad una duplicazione delle certificazioni di idoneità statica, una prima depositata nei termini ma avente validità fino al 20 Luglio  2019 ed una seconda depositata il 24 giugno 2019 ed avente validità fino al 20 Luglio  2020.

Duplicazione delle certificazioni da ricondursi proprio alla volontà degli enti tenuti all’adempimento di rispettare il termine fissato dalle disposizioni federali al 17 giugno 2019.

Si chiedeva, pertanto, il proscioglimento del sig. Brazzit e, conseguentemente, della società per quanto riguarda la responsabilità diretta derivante dalle contestazioni formulate al primo.

Il dibattimento

All’udienza del 28 novembre 2019 la Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la società US Triestina Calcio 1918 un’ammenda pari a € 10.000,00 (diecimila/00); per il sig. Brazzit Massimo chiede giorni 30 (trenta) di inibizione.

La difesa si riporta agli scritti difensivi ed insiste nel chiedere il proscioglimento del sig. Brazzit e della società.

Motivi della decisione

Il deferimento ad avviso del Collegio non appare fondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

Nel merito, con nota del 17.07.2019 la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi comunicava alla Procura Federale di aver riscontrato per la società US Triestina Calcio 1918 il mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. A) del Com. Uff. n. 110/A del 17 aprile 2019, come modificato dal Com. Uff. n. 131/A del 24 maggio, per non aver depositato, entro il termine del 17 giugno 2019, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS valida fino al termine della stagione sportiva 2019/2020.

La società, infatti, depositava la licenza di cui sopra con validità fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 solo in data 24 giugno 2019. Tuttavia, la stessa Commissione nella medesima nota evidenziava come il sodalizio avesse depositato tempestivamente in data 17 giugno 2019 altra licenza idonea ai sensi dell'art. 68 TULPS ma con validità fino al 20 Luglio  2019 e, pertanto, non coerente con quanto previsto dalla menzionata normativa di riferimento laddove richiede che detto atto abbia validità fino al termine della stagione sportiva 2019/2020.

Sulla base della discrasia temporale degli atti evidenziata in tale nota dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi veniva, quindi, avviato il presente procedimento disciplinare.

Questo collegio, tuttavia, non ritiene che la condotta posta in essere dalla società US Triestina Calcio 1918 si ponga in contrasto con le disposizioni di cui ai menzionati comunicati ufficiali.

Ed invero, al di là del profilo strettamente formale, tale per cui la prima licenza veniva rilasciata dagli organi competenti con validità al 20 Luglio  2019 e quindi non conforme sotto il profilo temporale alla disposizione di cui al Com. Uff. 131/A del 24 maggio 2019, pare nondimeno necessario valutare l’adempimento anche sotto il profilo sostanziale, tale per cui la società ha depositato la documentazione riportante il corretto periodo di validità in data 24 giugno 2019 e cioè ben prima della scadenza della validità della prima certificazione depositata.

Tali considerazioni inducono ad accogliere l'interpretazione, in certo qual modo autentica, fornita dal Vice Prefetto Vicario Dottor Argentieri, ossia che il parere favorevole sull'agibilità dello Stadio Nereo Rocco di Trieste è stato rilasciato dagli organi competenti in data 14 giugno 2019 ed è stato temporalmente limitato al 20 Luglio  2019, data di scadenza del certificato di idoneità statica vigente, perché si era in attesa del rilascio del certificato di idoneità statica aggiornato. Allorquando si riuniva la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo la stessa, quindi, nella vigenza del precedente certificato di idoneità statica ancora in corso di validità, emanava un primo provvedimento avente efficacia fino al 20 Luglio  2019 proprio allo scopo di consentire alla società US Triestina Calcio 1918 di rispettare i termini federali.

Le considerazioni svolte inducono a ritenere che il parere espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 14 giugno 2019 soddisfi i requisiti fissati dalla normativa federale e per ciò che concerne strettamente il certificato di idoneità statica, la valutazione operata dagli enti pubblici competenti di emanare due provvedimenti amministrativi con diversi periodi di validità, ha consentito che non vi fosse un periodo di mancata efficacia/copertura.

Pertanto, si deve ritenere rispettato che la società US Triestina Calcio 1918 abbia rispettato il termine finale di validità

previsto dalla normativa federale e fissato fino alla conclusione della stagione sportiva 2019/2020 sebbene alla luce del deposito di due certificazioni disgiunte ma coprenti l'intero periodo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

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