F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 72/TFN del 9.12.2019 – (Deferimento n. 5484/118 pf19-20 GP/ac del 30.10.19 a carico dei sig.ri Ciriello Antonio, Pantani Maurizio e delle società SSDARL Jolly Montemurlo e SSDSRL US Città Di Pontedera CF – Reg. Prot. 91/TFN-SD) Decisione n. 72/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5484/118 pf19-20 GP/ac del 30.10.19 Reg. Prot. 91/TFN-SD

 

Decisione n. 72/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5484/118 pf19-20 GP/ac del 30.10.19

Reg. Prot. 91/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5484/118 pf19-20 GP/ac del 30.10.19 a carico dei sig.ri Ciriello Antonio, Pantani Maurizio e delle società SSDARL Jolly Montemurlo e SSDSRL US Città Di Pontedera CF,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento n. 5484/118 pf19-20 GP/AC del 30 ottobre 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Ciriello Antonio, in qualità di  Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDARL Jolly Montemurlo nella stagione sportiva 2018/2019 “per la violazione dell’artt.1 bis, comma 1, del previgente CGS (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF (secondo il quale i tecnici non possono svolgere alcuna attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva) per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Del Prete Priscilla di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l’attività di allenatore delle squadre minori della società SSDARL Jolly Montemurlo presso la quale era tesserata e l’attività di calciatore della società SSDSRL US Città di Pontedera CF partecipante al campionato serie C nazionale dipartimento calcio femminile presso la quale era tesserata”;

- il sig. Pantani Maurizio, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDSRL US Città di Pontedera CF nella stagione sportiva 2018/2019 “per la violazione dell’artt.1 bis, comma 1, del previgente CGS (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF (secondo il quale i tecnici non possono svolgere alcuna attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva) per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Del Prete Priscilla di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l’attività di allenatore delle squadre minori della società SSDARL Jolly Montemurlo presso la quale era tesserata e l’attività di calciatore della società SSDSRL US Città di Pontedera CF partecipante al campionato serie C nazionale dipartimento calcio femminile presso la quale era tesserata”;

- la società SSDARL Jolly Montemurlo “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente CGS (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente all’Amministratore Unico e legale rappresentante Ciriello Antonio ed alla tesserata Del Prete Priscilla”;

- la società SSDSRL US Città di Pontedera CF “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente CGS (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva

pubblicato  in  C.U.  F.I.G.C.  n.  139/A  del  17  giugno  2019)  in  relazione  alle  condotte  antiregolamentari  ascritte rispettivamente all’Amministratore Unico e legale rappresentante Pantani Maurizio ed alla tesserata Del Prete Priscilla”. Memorie difensive

I deferiti non si sono costituiti nel procedimento, né nell’ambito delle indagini, né innanzi a Codesto Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All’udienza del 28.11.2019, nel corso della quale sono stati auditi anche il sig. Antonio Ciriello e Paolo Calami, attuale Presidente della SSDARL Jolly Montemurlo, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti dei deferiti come segue:

- per il sig. Antonio Ciriello, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per il sig. Maurizio Pantani, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per la società SSDARL Jolly Montemurlo Euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;

- la società SSDSRL US Città di Pontedera CF Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza delle violazioni addebitate ai deferiti.

Oltre alle dichiarazioni contenute nella segnalazione del sig. Daniele Serappo e alle evidenze allegate, dai fogli di censimento delle due società, dalle distinte di gara e dagli altri certificati federali depositati dalla Procura si desume inequivocabilmente che la sig.ra Priscilla Del Prete sia stata contestualmente tesserata per due società affiliate, svolgendo l’attività di allenatore per le squadre minori della società SSDARL Jolly Montemurlo e di calciatrice della società SSDSRL US Città di Pontedera CF, partecipante al campionato nazionale serie C Dipartimento Calcio Femminile nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019.

La circostanza è stata, del resto, espressamente confermata dai sig. Antonio Ciriello e Paolo Calami, intervenuti nel corso dell’udienza, che hanno tra l’altro ammesso di essere consapevoli del divieto per un tesserato di svolgere contestualmente attività per più società sportiva affiliate (consapevolezza confermata dalla richiesta di deroga doppio tesseramento allenatrice e calciatrice depositata nel corso dell’udienza da questi ultimi).

Il deferimento è, pertanto, da ritenersi fondato, anche con riferimento alla responsabilità oggettiva delle due società. Tuttavia, ai fini sanzionatori occorre valutare la peculiarità del caso e la circostanza che i deferiti sono stati indotti a pensare fosse stata adottata una deroga dal momento che la Federazione ha consentito il tesseramento, normalmente precluso dal sistema telematico in queste ipotesi. È pertanto equo irrogare le seguenti sanzioni:

- per il sig. Ciriello Antonio, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il sig. Pantani Maurizio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSDARL Jolly Montemurlo, ammenda di € 600,00 (seicento/00);

- per la società SSDSRL US Città di Pontedera CF, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Ciriello Antonio, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il sig. Pantani Maurizio, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società SSDARL Jolly Montemurlo, ammenda di € 600,00 (seicento/00);

- per la società SSDSRL US Città di Pontedera CF, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).

 

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