F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73 – TFN del 9.12.2019 – (Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19MS/mf dell’11.11.19 a carico del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni e delle società ASD Nettuno e AC Perugia Calcio Srl – Reg. Prot. 94/TFN-SD) Decisione n. 73/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19MS/mf dell’11.11.19 Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione n. 73/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19MS/mf dell’11.11.19

Reg. Prot. 94/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente (Relatore);

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

 Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 006030/1530 pf 18-19MS/mf dell’11.11.19 a carico del sig. Firas Al Dilaimi Maccioni e delle società ASD Nettuno e AC Perugia Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con provvedimento n. 006030 /1530 pf18-19 MS/mf dell’11 novembre 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il sig. Farias Al Dilaimi Maccioni, all’epoca dei fatti vicepresidente della società ASD Nettuno per “la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente CGS), ovvero dei principi di lealtà,

probità e correttezza in relazione all’art. 28 del Reg. SGS secondo cui i soggetti che operano in ambito federale sono tenuti all’osservanza delle norme federali, in quanto applicabili all’attività giovanile e scolastica, nonché agli artt. 39 e 43, comma 2, delle NOIF, per aver:

a) consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, ctg. pulcini, di partecipare, nelle fila della società ASD Nettuno, al torneo autorizzato “Academy Cup 2019”, (organizzato dalla società AC Perugia Calcio Srl e svoltosi in Umbria, in data 18, 19 e 20 aprile 2019), privi di tesseramento, copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false;

b) nello stesso periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Nettuno (ed iscritto la società al torneo Academy Cup 2019 del 18/20 aprile 2019, organizzato dal Perugia calcio), collaborato anche con altra società affiliata alla FIGC, ovvero la società ASD Sporting San Giacomo”;

- la società ASD Nettuno “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio vicepresidente sig. Farias Al Dilaimi Maccioni come sopra descritte”;

- la società AC Perugia “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS vigente “ratione temporis”, (oggi trasfuso nell’art. 6 comma 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio tesserato sig. Tortolini Francesco”;

In particolare, con l’atto di deferimento la Procura federale ha contestato da un lato che il sig. Farias Al Dilaimi Maccioni, in qualità di vicepresidente della società ASD Nettuno, avrebbe consentito a giovani calciatori nati tra il 2008-2009, categoria pulcini, di partecipare privi di tesseramento copertura sanitaria ed assicurativa, previa attestazione di circostanze false e, da un altro lato, che il sig. Francesco Tortolini, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B, tesserato con la società AC Perugia Calcio Srl e soggetto responsabile del Torneo Academy Cup 2019, facendo affidamento sulla regolarità della documentazione presentata, in sede di iscrizione dal sig. Farias Al Dilaimi Maccioni nella qualità di Presidente ASD Nettuno, avrebbe omesso di effettuare il preventivo riconoscimento dei calciatori muniti, consentendo a giovani calciatori non tesserati di partecipare nelle fila della società ASD Nettuno al predetto torneo, tra l’altro, privi di copertura sanitaria ed assicurativa.

Memorie difensive

L’ASD Nettuno si è costituita in giudizio con gli avv.ti Maurizio Branchicella e Filomena Siggillino con memoria del 25.11.2019, con la quale, dopo aver confermato le circostanze contestate al sig. Farias Al Dilaimi Maccioni, hanno contestato che questo ultimo avrebbe agito, all’insaputa dell’ASD Nettuno, “utilizzando fraudolentemente il nome dell’Associazione Sportiva per suoi interessi personali e/o economici”, che si sarebbe attivata immediatamente nella persona del Presidente, sig. Stefano Tosoni, per denunciare i fatti e ripristinare il rispetto delle norme federali.

Il dibattimento

All’udienza del 28.11.2019 hanno partecipato l’avv. Gaetanino Rajani, per il Perugia Calcio, l’avv. Filomena Siggillino e il

Presidente sig. Stefano Tosoni, per l’ASD Nettuno, nonché per la Procura Federale il sostituto avv. Luca Zennaro. Preliminarmente il Perugia Calcio, senza accettazione alcuna del contraddittorio, ha eccepito il difetto di notifica del deferimento presso il domicilio eletto nel corso del procedimento d’indagine.

La Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato la richiesta sanzionatoria nei confronti dei deferiti come segue:

nei confronti del sig. Farias Al Dilaimi Maccioni: 9 (nove) mesi di inibizione; nei confronti della ASD Nettuno: € 600,00 (seicento/00) di ammenda;

nei confronti del AC Perugia Calcio Srl € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Preliminarmente va stralciata e rinviata la posizione del sig. Farias Al Dilaimi Maccioni, preso atto che non si rinviene in atti la prova dell’avvenuta notifica sia dell’atto di deferimento, sia dell’atto di convocazione alla odierna riunione.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il deferimento nei confronti delle due società deferite risulta senz’altro fondato.  Va  infatti  respinta  l’eccezione  di  difetto  di  notifica  dedotta  dalle  difese  dell’AC  Perugia  Calcio  Srl,  fondata  sulla circostanza che l’atto di deferimento le è stato notificato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la quale, tuttavia, con comunicazione dell’11 ottobre 2019, indirizzata alla Procura Federale l’AC Perugia Calcio Srl, nel nominare quali difensori nel procedimento disciplinare de quo gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio, aveva eletto domicilio presso il loro studio.

A parte il rilievo alternativo che la sottoscrizione della procura non è autenticata dal difensore e che la medesima è priva anche di allegazione di copia di valido documento d’identità del firmatario ai sensi DPR n. 445/2000, nella fattispecie, opera, altresì, il principio generale dell’ordinamento processuale – cfr. art. 156, comma 2, c.p.c. – secondo cui la notifica effettuata alla parte personalmente, e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, che è sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio della parte intimata (Cass. 20 ottobre 2006 n. 22587).

Tra l’altro, nel merito, devono considerarsi incidenter tantum provate le condotte ascritte al sig. Farias Al Dilaimi Maccioni ed al sig. Francesco Tortolini, le quali emergono chiaramente dalle audizioni effettuate e dalla documentazione depositata in atti dalla Procura Federale.

Da tali emergenze risulta che i predetti hanno consentito a giovani calciatori, nati tra il 2008-2009, categoria pulcini, di partecipare al Torneo Academy Cup 2019, svoltosi in Umbria tra il 18 ed il 20 aprile 2019, sebbene privi di tesseramento e di copertura sanitaria ed assicurativa.

Avute presenti queste condotte, segue l’ascrivibilità delle medesime a titolo di responsabilità oggettiva, dal momento che le condotte in essere sono state poste in essere da soggetti tesserati: il sig. Farias Al Dilaimi Maccioni, all’epoca dei fatti Vice Presidente e, in precedenza, Presidente della ASD Nettuno ed il sig. Francesco Tortolini, allenatore tesserato UEFA B e responsabile del Torneo.

Quanto alla ASD Nettuno, ai fini dell’applicazione della responsabilità oggettiva, risulta inconferente la circostanza che la società si sia attivata, successivamente all’iscrizione al torneo, “a rispristinare il rispetto delle norme”, in quanto quest’ultima avrebbe dovuto porre in essere azioni volte a prevenire la commissione delle predette violazioni, peraltro da parte di soggetti apicali della stessa società.

Azioni e modelli societari che nel caso risultano non adottati o comunque violati da uno dei massimi rappresentanti della società, come dimostrano i fatti oggetto di contestazione.

Tuttavia, l’immediata denuncia delle condotte illecite da parte del Presidente in carica, nonché l’immediato tentativo di porre termine alle predette violazioni devono essere tenute in considerazione quali circostanze attenuanti al fine di mitigare le sanzioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

stralcia la posizione di Firas Al Dilaimi Maccioni e ne rinvia la trattazione all’udienza del 16.1.2020, ore 15.00. Irroga le seguenti sanzioni:

- per la società ASD Nettuno, ammenda di € 600,00 (seicento/00);

- per la società AC Perugia Calcio Srl, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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