F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN del 23.12.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7250/44 pf 19-20 GP/GM/sds del 4.12.2019 a carico del sig. Luigi Carbone e della società US Avellino 1912 Srl – Reg. Prot. 102/TFN-SD). Decisione n. 79/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7250/44 pf 19-20 GP/GM/sds del 4.12.2019 Reg. Prot. 102/TFN-SD
Decisione n. 79/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7250/44 pf 19-20 GP/GM/sds del 4.12.2019
Reg. Prot. 102/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Marco Santaroni – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 dicembre 2019,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7250/44 pf 19-20 GP/GM/sds del 4.12.2019 a carico del sig. Luigi Carbone (all’epoca dei fatti nella s.s. 2018/2019 Direttore Operativo di fatto della società Calcio Avellino SSDARL e nell’attuale s.s. 2019/2020 formalmente inserito con la medesima carica nell’organigramma della società US Avellino 1912 Srl) e della società US Avellino 1912 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il sig. Mario Barisano, di professione giornalista, nel giugno 2019 inviava alla Presidenza FIGC, al Consiglio Federale e, da ultimo, alla Procura Federale una nota che si riferiva alla Società US Avellino 1912, a mezzo della quale denunciava, tra l’altro, il comportamento del sig. Luigi Carbone, che qualificava come direttore operativo di tale società e che, a dire dello scrivente, era solito frequentare, in maniera assidua, le sale scommesse; aggiungeva che siffatte frequentazioni lasciavano pensare a qualche risultato strano che si sarebbe verificato nel calcio ed invitavano i destinatari dello scritto ad agire, perché altrimenti si sarebbero resi complici della incresciosa situazione.
Allegava alla denuncia una foto che ritraeva il Carbone all’interno di un locale di Avellino, adibito a sala scommesse.
La Procura Federale, svolte le necessarie indagini, sentite a sommarie informazioni le persone a conoscenza dei fatti, nonché lo stesso Carbone, in data 4 dicembre 2019 deferiva a questo Tribunale il sig. Luigi Carbone, direttore operativo della Società Calcio Avellino SSDARL (ss 2018-2019) e della Società US Avellino 1912 Srl (ss 2019-2020), a cui contestava la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (artt. 2 commi 1 e 2, 4 comma 1 CGS - FIGC), stante la frequentazione di sale ed agenzie di scommesse, dove era possibile effettuare giocate su tutti i campionati nazionali ed esteri, che era ritenuta dimostrata e che costituiva di per sé condotta antiregolamentare del deferito.
Veniva altresì deferita la Società US Avellino 1912 Srl ai sensi dell’art. 6 comma 2 stesso Codice, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del proprio direttore operativo.
Le memorie difensive
Reagiscono al deferimento tanto il Carbone (memoria redatta in proprio), quanto la Società US Avellino 1912 Srl (memoria redatta dagli avv.ti Chiacchio, Calò e Cozzone), i quali hanno contestato a vario titolo la sussistenza delle incolpazioni ed hanno concluso per il totale proscioglimento.
La discussione
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni trascritte a verbale; sono comparsi i deferiti, i quali, richiamati i rispettivi scritti difensivi, hanno insistito per il proscioglimento.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Occorre evidenziare che la norma afferente il divieto di effettuare scommesse punisce sia colui che scommette direttamente, sia colui che accetta la scommessa che abbia ad oggetto una o più gare della FIGC o della FIFA.
È pertanto essenziale, ai fini della violazione e della conseguente sanzione, che vi sia la prova che l’incolpato, come soggetto qualificato dell’ordinamento federale, abbia effettivamente effettuato una o più scommesse.
Tale prova, nel caso di specie, non sembra sussistere, ed anzi parrebbe addirittura essere esclusa nella parte motiva del deferimento, là dove viene dato atto della impossibilità di contestare al Carbone l’effettuazione di scommesse in violazione dell’art. 24 CGS - FIGC.
Come se ciò non fosse sufficiente ad escludere la sussistenza dell’illecito, contribuiscono a deporre a sfavore del deferimento tanto la (singolare) circostanza della dichiarazione resa in sede di audizione innanzi la Procura Federale dal denunciante Barisano di non aver mai prodotto e/o presentato l’esposto che gli veniva mostrato e che era quello dal quale avevano preso avvio le indagini, quanto la dichiarazione del titolare della agenzia Punto Snai ubicata in Scofreta di Avellino, all’interno della quale era stato fotografato il Carbone, a nome Giuseppe Mallardo, il quale, anch’egli escusso a sommarie informazioni, aveva affermato di non conoscere né la persona raffigurata nella foto, che gli veniva mostrata, nè altra persona a nome di Luigi Carbone; il sig. Giannandrea De Cesare, vice presidente della Società, dal canto suo, aveva escluso che il Carbone, al pari di ogni altra persona riconducibile alla Società, potesse o avesse potuto scommettere.
In conclusione può essere affermato oltre ogni ragionevole dubbio che non sussiste da parte del Carbone la violazione dei principi richiamati nel deferimento per il semplice fatto che il deferito sia stato ritratto una sola volta all’interno di un’agenzia di scommesse (all’atto di parlare con persona estranea all’odierno deferimento e non certo di scommettere) e senza che vi fossero prove piene e certe sulla abituale frequentazione del Carbone di sale - scommesse.
Il deferimento è pertanto infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il sig. Luigi Carbone e la società US Avellino 1912 Srl da ogni incolpazione.
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