F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 88/TFN del 21.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7901/419 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. Paradisi Giuseppe e della Società ASD Akragas Futsal – Reg. Prot. 115/TFN-SD) Decisione n. 88/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7901/419 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 Reg. Prot. 115/TFN-SD

 

Decisione n. 88/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7901/419 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019

Reg. Prot. 115/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Leonardo Salvemini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  7901/419  pf19-20  GC/gb  del  19.12.2019  a  carico  del Sig. Paradisi Giuseppe e della Società ASD Akragas Futsal,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento n. 7901/419pf19-20/GC/gb del 19 dicembre 2019 la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Paradisi Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Akragas Futsal: violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15/07/2019;

- la società ASD Akragas Futsal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 16.1.2020 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Sig. Paradisi Giuseppe: inibizione di giorni 30 (trenta);

- nei confronti della società ASD Akragas Futsal: ammenda di € 200,00 (duecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato né comunicato scritti a difesa.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento risulta, senz’altro fondato.

Il mancato deposito da parte del sig. Paradisi Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Akragas Futsal, della fidejussione bancaria originale risulta provato per tabulas.

Tra l’altro il predetto mancato deposito, contestato dalla Procura, è stato espressamente contestato al deferito nella nota del 18.11.2019 e dallo stesso regolarmente ricevuta, relativamente alla quale non vi è stato riscontro alcuno da parte dell’interessato.

Il silenzio del deferito e la propria omessa difesa non consentono a questo Tribunale di verificare l'esistenza di eventuali cause impeditive al rispetto di detto termine per il deposito della documentazione mancante, sicché appaiono suscettibili di accoglimento le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Ne consegue la responsabilità del deferito, Sig. Paradisi Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Akragas Futsal per violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15/07/2019.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente ratione temporis, della società ASD Akragas Futsal il cui Presidente e rappresentante legale pro tempore al momento della commissione dei fatti era il deferito.

Sotto il profilo del quantum le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono adeguate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paradisi Giuseppe, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società, ASD Akragas Futsal, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it