F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN del 21.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7840/414 pf19-20 GC/blp del 18.12.2019 a carico della Sig.ra Carelli Maria Rita e della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa – Reg. Prot. 113/TFN-SD) Decisione n. 89/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7840/414 pf19-20 GC/blp del 18.12.2019 Reg. Prot. 113/TFN-SD

 

Decisione n. 89/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7840/414 pf19-20 GC/blp del 18.12.2019

Reg. Prot. 113/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Leonardo Salvemini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7840/414 pf19-20 GC/blp del 18.12.2019 a carico della Sig.ra Carelli Maria Rita e della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento n. 7840/414pf19-20/GC/blp del 18 dicembre 2019 la Procura Federale ha deferito:

- la Sig.ra Carelli Maria Rita, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa: violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel Com. Uff. n. 1145 – Divisione Calcio a 5 – pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante “dichiarazione del Comitato Regionale” e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Caltanissetta (CL) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta;

- la società ASD Pol. Nuova Pro Nissa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. 

Memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 16.1.2020 la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti

richieste sanzionatorie:

- nei confronti della Sig.ra Carelli Maria Rita: inibizione di giorni 30 (trenta);

- nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa: ammenda di € 200,00 (duecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato né comunicato scritti a difesa.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento risulta, senz’altro fondato.

Il mancato deposito da parte della sig.ra Carelli Maria Rita, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa, della documentazione riguardante “dichiarazione del Comitato Regionale” risulta provato per tabulas.

Tra l’altro il predetto mancato deposito, contestato dalla Procura, è stato espressamente contestato alla deferita con nota del 13.11.2019 e dalla stessa regolarmente ricevuta, relativamente alla quale non vi è stato riscontro alcuno da parte dell’interessata.

Il silenzio della deferita e la propria omessa difesa non consentono a questo Tribunale di verificare l'esistenza di eventuali cause impeditive al rispetto di detto termine per il deposito della documentazione mancante, sicché appaiono suscettibili di accoglimento le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Ne consegue la responsabilità della deferita, Sig.ra Carelli Maria Rita, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa per violazione dell’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel Com. Uff. n. 1145 – Divisione Calcio a 5 – pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante “dichiarazione del Comitato Regionale” e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente ratione temporis, della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa il cui Presidente e rappresentante legale pro tempore al momento

della commissione dei fatti era la deferita.

Sotto il profilo del quantum le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono adeguate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Carelli Maria Rita, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Pol. Nuova Pro Nissa, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

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