F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN del 21.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 5526/1137 pf18-19 GC/GP/ma del 30.10.2019 a carico dei Sig.ri Dini Riccardo, Lertora Gian Maria, Squadrilli Piervincenzo, Gualtieri Nico Massimo e della Società SSD Viareggio 2014 arl – Reg. Prot. 92/TFN-SD) Decisione n. 91/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5526/1137 pf18-19 GC/GP/ma del 30.10.2019 Reg. Prot. 92/TFN-SD

 

Decisione n. 91/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5526/1137 pf18-19 GC/GP/ma del 30.10.2019

Reg. Prot. 92/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Leonardo Salvemini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 5526/1137 pf18-19 GC/GP/ma del 30.10.2019 a carico dei Sig.ri Dini Riccardo, Lertora Gian Maria, Squadrilli Piervincenzo, Gualtieri Nico Massimo e della Società SSD Viareggio 2014 arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Società SSD Viareggio 2014 Srl in data 8 marzo 2019 richiedeva il tesseramento del calciatore Nico Massimo Gualtieri attraverso l’utilizzo del modello denominato “nuovo italiano”, nel quale veniva indicato come luogo di nascita del tesserato

l’Italia, invece del Canada, dove in effetti il Gualtieri era nato (Winsor Ontario il 20 Luglio  2001).

Siffatta richiesta in data 25 marzo successivo veniva respinta dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC; tale rigetto era maturato in seguito alla determinazione 23 Gennaio 2019 della Sottocommissione FIFA, che era stata sollecitata dalla FIGC proprio in relazione alla richiesta di tesserare il Gualtieri, a sua volta avanzata non dalla SSD Viareggio 2014 Srl, bensì dalla Società Sora Calcio, che per prima si era interessata al Gualtieri, quale calciatore minore straniero e che si era indotta ad accertare preventivamente la possibilità di tesserarlo.

La Società Viareggio 2014 Srl aveva utilizzato il calciatore in tre gare del Torneo 71° Viareggio Cup, che si erano disputate l’11 marzo 2019 (Ternana), il 13 marzo 2019 (Club Bruges) ed il 15 marzo 2019 (Bologna), nel periodo di valenza di detto

Torneo dall’11 al 27 marzo 2019, sicché si era trattato di una partecipazione del tutto irregolare.

In questo contesto, la Procura Federale, venuta a conoscenza dei fatti (nota 3 aprile 2019 della Segreteria del Dipartimento Interregionale LND), con atto datato 30 ottobre 2019 deferiva a questo Tribunale i sigg.ri Riccardo Dini, Gian Maria Lertora, Piervincenzo Squadrilli e lo stesso calciatore Nico Massimo Gualtieri, nelle rispettive qualità il Dini di segretario della SSD Viareggio 2014 Srl, il Lertora di responsabile del settore giovanile della Società, lo Squadrilli di presidente della Società, ai quali, a mente del previgente CGS – FIGC, contestava molteplici violazioni in relazione agli artt. 1bis comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS - FIGC, 14 comma 2 e 18 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, art. 40 quater comma 1.1 NOIF (Dini); agli artt. 1bis comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS - FIGC, 14 comma 2 e 18 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, art. 23 comma 2 NOIF, 37 comma 1, 35 commi 1 e 3, 40 comma 3 Regolamento Settore Tecnico (Lertora, allenatore di base iscritto presso il Settore Tecnico FIGC n. 51612); agli artt. 1bis comma 1 CGS - FIGC, 23 comma 2 e 38 comma 4 NOIF, 37 comma 1, 35 commi 1 e 3, 40 commi 1, 2 e 3 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico; artt. 1bis comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS - FIGC, 14 comma 2 e 18 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, art. 40 quater comma 1.1 NOIF (Squadrilli); art. 1bis comma 1 CGS - FIGC (Gualtieri), tutte riconducibili al tesseramento del calciatore ed al suo impiego nelle tre suddette gare.

Veniva altresì deferita la Società SSD Viareggio 2014 Srl ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC per i comportamenti ascritti ai soggetti di cui sopra.

Si leggeva nei capi di incolpazione che il Dini ed il Lertora, in concorso tra loro, in data 6 marzo 2019, durante le operazioni di tesseramento del Gualtieri, avevano fatto uso improprio del modello scheda di tesseramento n. DL8393724 “nuovo italiano”, indicando nella stessa scheda l’Italia quale luogo di nascita del calciatore invece del Canada e ciò al fine di permettere al calciatore, una volta tesserato benché sprovvisto dei requisiti necessari, di prendere parte alle gare del Torneo 71° Viareggio Cup; che il Lertora, inoltre, nonostante l’iscrizione al Settore Tecnico della FIGC, aveva svolto in favore della Società un’attività calcistica del tutto diversa da quella di tecnico, senza aver preventivamente ottenuto la sospensione dall’albo dei tecnici e, nel contempo, aveva procurato il collocamento presso la Società del Gualtieri, curandone il tesseramento; che lo Squadrilli in data 8 marzo 2019 aveva sottoscritto il modulo di tesseramento del calciatore Gualtieri senza essersi accertato della regolarità dei dati inseriti nel modulo, così consentendo il perfezionamento del tesseramento indebito e la partecipazione irregolare del calciatore alle gare del Torneo 71° Viareggio CUP; che il Gualtieri aveva falsamente attestato, sottoscrivendo in data 8 marzo 2018 il proprio modulo di tesseramento per la Società, di essere nato in Italia anziché in Canada e per aver irregolarmente preso parte a tre gare del Torneo 71° Viareggio Cup.

Nel deferimento si dava atto che il Volpi aveva definito la propria posizione con applicazione di sanzioni senza le incolpazioni ai sensi dell’art. 32 sexies CGS - FIGC, per cui egli non figurava più tra i soggetti deferiti.

La discussione

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (avv. Zennaro e dr. De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: Dini inibizione mesi 6 (sei), Lertora squalifica mesi

7 (sette), Squadrilli inibizione mesi 6 (sei), Gualtieri squalifica mesi 3 (tre), Società SSD Viareggio 2014 Srl ammenda € 3.000,00 (tremila).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali, fatta eccezione per il Gualtieri di cui si dirà in seguito, non hanno fatto pervenire

alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il procedimento torna sul ruolo di questo Tribunale dopo il rinvio disposto al termine della riunione del 28 novembre 2019

allo scopo di conoscere la definizione della posizione del Volpi in relazione alla richiesta di quest’ultimo formulata ai sensi dell’art. 32 sexies CGS - FIGC (ordinanza n. 16/TFR-SD depositata il 29 novembre 2019).

Per quanto tale invocata definizione non sia stata comunicata a questo Tribunale, si è ritenuto di trattare ugualmente il merito del deferimento, essendo risultato allo stato ininfluente, ai fini del decidere, l’esito del patteggiamento del Volpi.

È stata acquisita da questo Tribunale una nota scritta proveniente da persona vicina al calciatore Gualtieri, trasmessa a mezzo Pec il 6 Gennaio 2020, che non può essere esaminata perché sprovvista di delega a rappresentare e difendere il calciatore medesimo.

Nel merito il deferimento è fondato nei limiti che seguono.

La Società ASD Sora Calcio, nel periodo corrente tra il mese di Settembre 2018 ed il marzo 2019, aveva in corso la pratica di tesseramento del calciatore Gualtieri, minore di età, proveniente da federazione estera e, più precisamente, dal Canada. Tale tesseramento non si era concluso, perché la FIFA, investita del caso dalla FIGC, a sua volta interpellata dal Sora Calcio, non lo aveva autorizzato (provvedimento del 23 Gennaio 2019); era risultato che i genitori del calciatore non si erano trasferiti in Italia insieme al figlio e che, di conseguenza, il minore era considerato privo della tutela richiesta dal regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori di posizione identica a quella del Gualtieri e che ciò era ostativo al rilascio della autorizzazione.

Sta in fatto che il Gualtieri, nonostante questo, l’8 marzo 2019 si era tesserato per la Società SSD Viareggio 2014 e che, forte di tale tesseramento, si accingeva a partecipare al Torneo di Viareggio, più volte in questa sede richiamato.

Era accaduto che il documento relativo al tesseramento era stato sottoscritto dal calciatore, dai suoi genitori e dal presidente della Società Pier Vincenzo Squadrilli e che in esso era stata indicata l’Italia come luogo di nascita del calciatore e non il Canada; in data 26 marzo 2019 la Segreteria del Dipartimento Interregionale comunicava alla Società SSD Viareggio 2014 la revoca del tesseramento perché in contrasto con quanto previsto dalla FIFA in materia di tesseramento di calciatori minorenni; il calciatore tuttavia aveva già partecipato al Torneo, disputando le gare dell’11, 13 e 15 marzo 2019.

Appare così sostanzialmente provato che la Società SSD Viareggio 2014 Srl, pur di avvalersi delle prestazioni del calciatore, abbia voluto forzare il regolamento, incorrendo in evidenti irregolarità, che hanno trovato la maggiore espressione nella indicazione del luogo di nascita del Gualtieri, volutamente inesatto; se nella richiesta di tesseramento del calciatore fosse stato indicato il Canada e non l’Italia, non solo la procedura da adottare sarebbe stata diversa da quella di “nuovo italiano”, ma la richiesta sarebbe stata respinta dal sistema, così come era avvenuto per quella del Sora Calcio.

La responsabilità del fatto va imputata, quanto meno a titolo di colpa, sia al Dini che allo Squadrilli, che ebbero a predisporre e ad sottoscrivere il tesseramento del Gualtieri, così assecondando le richieste del Lertora, che non poteva non sapere e che, per altro, è autore dell’ulteriore illecito, derivante dall’avere svolto l’attività di collocamento e di tesseramento di un giocatore straniero, evidentemente incompatibile con l’iscrizione presso il Settore Tecnico FIGC. Seppur decisivo nella consumazione dell’illecito è risultato essere l’apporto del calciatore Gualtieri, appare altresì evidente che la responsabilità di maggior rilievo spetta ai genitori dello stesso, che, nel controfirmare la richiesta di tesseramento, avevano evidentemente prestato il loro consenso alla inesatta indicazione del dato anagrafico del proprio figlio.

La giovane età di quest’ultimo e la sua intuibile inesperienza inducono questo Tribunale a limitare la sanzione alla irregolare partecipazione del calciatore alle tre gare del Torneo, mentre le richieste della Procura Federale a carico dei sigg.ri Dini, Lertora e Squadrilli vanno rimodellate secondo l’incidenza nella consumazione dell’illecito delle rispettive responsabilità.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Dini Riccardo, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il sig. Lertora Gian Maria, inibizione di mesi 7 (sette);

- per il sig. Squadrilli Piervincenzo, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il sig. Gualtieri Nico Massimo, la squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- per la società SSD Viareggio 2014 arl, ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it