F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 94/TFN del 24.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7903/420 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. Martella Luca e della Società ASD Velletri Calcio a 5 – Reg. Prot. 116/TFN-SD) Decisione n. 94/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7903/420 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 Reg. Prot. 116/TFN-SD

Decisione n. 94/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 7903/420 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019

Reg. Prot. 116/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Leonardo Salvemini – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  7903/420  pf19-20  GC/gb  del  19.12.2019  a  carico  del Sig. Martella Luca e della Società ASD Velletri Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. n. 7903/420 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Martella Luca per rispondere della violazione di cui all'art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel Com. Uff. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante "l'assegno circolare della fidejussione" e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente, avendolo depositato soltanto il 22.07.2019.

- ASD Velletri Calcio A 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

All’udienza del 16.01.2020 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato i presupposti in fatto ed in diritto del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig.  Martella Luca l’inibizione di giorni 30 (trenta); per la società ASD Velletri Calcio A 5 l’ammenda di € 200,00 (duecento /00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Premesso che gli atti di deferimento sono stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento sportivo e che, pertanto, la mancata costituzione in giudizio è esclusivamente imputabile a un’autonoma valutazione processuale e sostanziale per i fatti e le conseguenti violazioni imputate ai soggetti destinatari del predetto deferimento, in relazione agli atti versati nel presente procedimento, nel merito, il deferimento è fondato e pertanto va accolto.

È, infatti, chiaramente provato che la società ASD Velletri Calcio A5, all'esito dell'istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B 2019/2020, dal Com. Uff. n. 1145 del 12/06/19 Divisione Calcio a 5, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, “l'assegno circolare della fidejussione" e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.

Dagli atti versati nell’attuale procedimento risulta che l’assegno circolare della fidejussione sia stato versato in data 22.07.2019.

Non solo dai medesimi atti risulta che non vi sia stato alcun riscontro da parte del rappresentante legale Martella Luca in ordine all’accertato inadempimento anche solo al fine di evidenziare impedimenti a lui non imputabili che lo hanno provocato e pertanto appare chiaramente violato l’art. 32 comma 5 del CGS, e per quanto riguarda la società ASD Velletri Calcio a 5, l’art. 6 comma 1 del CGS,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Martella Luca, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società, ASD Velletri Calcio a 5, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

 

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