F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN del 24.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. Canu Salvatore e della Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo – Reg. Prot. 117/TFN-SD) Decisione n. 95/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 Reg. Prot. 117/TFN-SD
Decisione n. 95/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019
Reg. Prot. 117/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante – Presidente;
Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Leonardo Salvemini – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. Canu Salvatore e della Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Canu Salvatore per rispondere, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, della violazione dell'art. 32 comma 5 del CGS, accertata all’esito dell'istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B 2019/2020 nei termini di cui al Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante "la fidejussione in originale" e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.
- la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, del comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il dibattimento
All’udienza del 16.01.2020 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato i presupposti in fatto ed in diritto posti a fondamento del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Canu Salvatore l’inibizione di 30 giorni; per la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo l’ammenda di € 200,00 (duecento /00).
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Motivi della decisione
Premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento sportivo e che, pertanto, la mancata costituzione in giudizio è esclusivamente imputabile ad un’autonoma valutazione processuale e sostanziale per i fatti e le conseguenti violazioni imputate ai soggetti destinatari del predetto deferimento, in relazione agli atti versati nel presente procedimento, nel merito, il deferimento è fondato e pertanto va accolto.
È, infatti, chiaramente provato che la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo, all'esito dell'istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B 2019/2020, è risultata inadempiente, nei termini fissati dal Com. Uff. n. 1145 del 12/06/19 Divisione Calcio a 5, dell’obbligo di presentazione della fidejussione in originale. Non solo dagli atti versati nell’attuale procedimento risulta che non vi sia stato alcun riscontro da parte del rappresentante legale Canu Salvatore in ordine all’accertato inadempimento e pertanto appare violato l’art. 32 comma 5 del CGS, e per quanto riguarda la società ASD Ossi C5 San Bartolomeo l’art. 6 comma 1 del CGS,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- per il sig. Canu Salvatore, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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