F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 100/TFN del 30.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del Sig. Giuseppe Troise e della Società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 125/TFN-SD) Decisione n. 100/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 Reg. Prot. 125/TFN-SD
Decisione n. 100/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019
Reg. Prot. 125/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Cons. Domenico De Falco – Componente;
Avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);
Avv. Francesca Mite – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019 a carico del Sig. Giuseppe Troise e della Società FC Rieti Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
Il Procuratore federale f.f.,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 8098/565 pf 19-20 GC/blp del 24.12.2019, avente ad oggetto "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato riscontro, da parte della società FC Rieti Srl,
alla richiesta di notizie in merito al presupposto della continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis c.c.", iscritto nel registro in data 29.11.2019;
esaminata la documentazione acquisita e l'istruttoria espletata;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini prot. 7203/565pf19-20/GP/GC/blp del 3.12.2019;
rilevato che il sig. Giuseppe Troise, A.U. e legale rappresentante della società sportiva all'epoca dei fatti, non aveva presentato memoria difensiva né aveva chiesto di essere sentito, mentre il sig. Riccardo Curci, attuale legale
rappresentante, era stato sentito in data 12.12.2019,
ha deferito
innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
- il Sig. Troise Giuseppe (amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Rieti Srl, dal 16 ottobre 2019), per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, in relazione ai doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante rituali richieste del 04.11.2019 prot. 11685/2019, 12.11.2019 e 18.11.2019 prot. 12106/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c., al dettaglio delle risorse pecuniarie su cui la società FC Rieti Srl, sino al termine dell’esercizio sociale in corso, può fare legittimo affidamento per prevenire fenomeni di crisi o insolvenza, e alla sostituzione della fidejussione di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) rilasciata in sede di ammissione al campionato 2019/2020 quale obbligo assunto, in via negoziale, dalla società cessionaria delle quote della società FC Rieti Srl in relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la società FC RIETI Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Troise Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Rieti Srl dal 16 ottobre 2019, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del CGS, e 80 delle NOIF, per non aver fornito alla Co.Vi.So.C.,
nonostante rituali richieste, del 04.11.2019 prot. 11685/2019, 12.11.2019 e 18.11.2019 prot. 12106/2019, informazioni ed evidenze documentali in merito alle iniziative assunte o da assumere affinché possa ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c., al dettaglio delle risorse pecuniarie su cui la società FC Rieti Srl, sino al termine dell’esercizio sociale in corso, può fare legittimo affidamento per prevenire fenomeni di crisi o insolvenza, e alla sostituzione della fidejussione di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) rilasciata in sede di ammissione al campionato 2019/2020 quale obbligo assunto, in via negoziale, dalla società cessionaria delle quote della società FC Rieti Srl.
Le memorie difensive.
Il sig. Giuseppe Troise ha fatto pervenire una e-mail in data 21.1.2020 nella quale, illustrando il proprio ruolo, ha chiesto l'assoluzione o l'irrogazione di "un provvedimento disciplinare mite".
Il dibattimento.
All'odierna riunione sono risultati presenti il rappresentante della Procura federale, i difensori del sig. Giuseppe Troise ed il difensore della società FC Rieti Srl.
I difensori del sig. Giuseppe Troise hanno chiesto ed ottenuto, senza opposizione della Procura federale, di depositare la lettera di dimissioni da A.U. risalente al 19.11.2019 e l'accettazione delle stesse rilasciata dal sig. Riccardo Curci, contestualmente nominato legale rappresentante della società in sostituzione del primo.
Il rappresentante della Procura federale ha, quindi, concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al Sig. Giuseppe Troise, inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società FC Rieti Srl, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
I difensori del sig. Giuseppe Troise hanno concluso per il proscioglimento o, in subordine, per la riduzione della sanzione sotto il minimo edittale in applicazione dell'art. 13, c. 2°, CGS in ragione della breve durata dell'incarico, dal 16.10.2019 al 19.11.2019.
Il difensore della società FC Rieti Srl ha concluso per il proscioglimento, sostenendo che la stessa sarebbe parte lesa dalle condotte dell'ex amministratore unico (A.U.).
I motivi della decisione.
In fatto.
L'origine del presente procedimento ed il suo oggetto sono dettagliatamente descritti nell'atto di deferimento testualmente riportato, in unione a tutti i documenti in esso richiamati ed acquisiti.
Risulta pacifico che Co.Vi.So.C. in data 4.11.2019 prot. n. 11685 abbia chiesto via pec alla società Rieti Srl, in persona del suo A.U. sig. Giuseppe Troise, richiamando la tensione finanziaria emersa in sede di ultima ispezione, di ricevere comunicazioni sulle iniziative assunte o in procinto di essere assunte ad opera del sodalizio e della compagine sociale affinché potesse ritenersi soddisfatto il requisito della continuità aziendale di cui all'art. 2423-bis c.c., e che abbia chiesto, in particolare, di conoscere nel dettaglio le risorse pecuniarie sulle quali il sodalizio potesse far affidamento per prevenire fenomeni di crisi e/o insolvenza e se, come da obbligo negoziale, la società cessionaria delle quote avesse provveduto a sostituire la fideiussione di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) a suo tempo rilasciata dal sig. Riccardo Curci, che appariva ancora in essere, concedendo all'uopo un termine di quattro giorni.
Tale richiesta non è stata evasa; per cui l'organo di controllo, scaduto il termine concesso, ha provveduto ad un sollecito via pec in data 12.11.2019 e poi ad un’altra missiva in data 18.11.2019, prot. 12106, nella quale ha espressamente segnalato che l'omessa risposta sarebbe stata suscettibile di integrare profili di responsabilità disciplinare. Persistente l’inerzia, il segretario della Co.Vi.So.C. ha provveduto, con nota del 27.11.2019, prot. 12387, a segnalare la condotta omissiva del sodalizio sportivo alla Procura federale, che ha dato seguito all'indagine. In data 29.11.2019 perveniva la comunicazione della società FC Rieti Srl, ad opera del nuovo legale rappresentante, con la quale si riferiva che a seguito della cessione di quote del 15.10.2019, intervenuta tra il sig. Riccardo Curci e Italdiesel Srl, la cessionaria non avrebbe né implementato il piano di investimento né rispettato altri impegni assunti così che era stata stipulata in data 19.11.2019 una risoluzione per mutuo consenso (documentata con l'allegato contratto e con verbale assembleare) in forza della quale il cedente sarebbe tornato nella disponibilità del capitale sociale, con contestuali dimissioni dell'A.U. sig. Giuseppe Troise e sua sostituzione con lo stesso signor Riccardo Curci. Sempre in data 19.11.2019, quest'ultimo avrebbe poi provveduto a versare nelle casse sociali gli importi necessari al pagamento degli emolumenti ai tesserati, adempiendo alla messa in mora dei calciatori e sarebbe contestualmente iniziata la ricerca di nuove sponsorizzazioni al fine di consentire una programmazione finanziaria, con riserva di successivi aggiornamenti.
In 12.12.2019 il sig. Riccardo Curci riferiva al rappresentante della Procura federale che, non appena nominato legale rappresentante del sodalizio sportivo, egli aveva controllato la documentazione arrivata alla sede sociale e, viste le richieste della Co.Vi.So.C non evase dall'A.U. che l'aveva preceduto, aveva risposto senza indugio, come sopra riferito, assicurando che le comunicazioni giunte in sede relative al sig. Giuseppe Troise erano state prontamente portate a conoscenza diretta dello stesso.
Le considerazioni in diritto.
Tanto premesso in fatto, il deferimento risulta integralmente meritevole di accoglimento.
La condotta omissiva dell'ex A.U. sig. Giuseppe Troise è pacifica e peraltro anche correttamente ammessa nella e-mail del 21.1.2010 indirizzata all'Organo decidente, dopo la ricezione della convocazione all'odierna riunione.
Nella stessa si legge che, avendo egli ricevuto la richiesta della Co.Vi.So.C. del 4.11.2019 con la richiesta di notizie sulla solvibilità di Italdiesel Srl, società che aveva rilevato l'intero capitale sociale del sodalizio sportivo, avendo acquisito notizie dalla stessa che “a giorni la Società sarebbe ritornata nelle mani dell'ex proprietario Sig. Curci Riccardo (cosa poi realmente avvenuta), ritenevo inutile, anche per la mia profonda inesperienza nel mondo del calcio, di non dar seguito a quanto mi era stato richiesto".
A parte la superfluità e la potenziale equivocità della locuzione "di non", il pensiero del sig. Giuseppe Troise è di evidente chiarezza: egli, nonostante la carica di A.U. ricoperta e l'assunzione dei conseguenti oneri anche nei riguardi dell'ordinamento federale, ha consapevolmente omesso di rispondere alla Co.Vi.So.C. sull'esistenza del requisito della continuità aziendale e sulla sostituzione della fideiussione, pur a perfetta conoscenza delle gravi ragioni a sostegno delle informative richieste e della loro urgenza, poste a tutela della trasparenza gestionale e finanziaria della società calcistica e della regolarità dello svolgimento dei campionati, preferendo attendere gli sviluppi inerenti la probabile cessione del capitale sociale, senza sapere tuttavia quando la stessa sarebbe intervenuta, così rimettendo a chi lo avrebbe sostituito il doveroso incombente. Neppure ha ritenuto opportuno, a fronte della scadenza del termine concesso e della ricezione di ben due solleciti, comprovanti l'importanza attribuita alle informative invocate, offrire una pur minima risposta interlocutoria.
Orbene, Il presupposto di continuità aziendale o dell'impresa è notoriamente norma aziendalistica ed implica l'idoneità di una società ad operare sul mercato come entità in funzionamento, nell'ottica cioè della prosecuzione della stessa attività per un periodo pari ad almeno un anno dalla chiusura dell'esercizio, principio trasposto in ambito giuridico dall'art. 2423 bis c.c., c. 1° n. 1. La continuità aziendale è una valutazione prognostica, da effettuare non solo al momento della redazione del bilancio ma anche nel corso dell'esercizio, in ordine alla capacità dell'impresa di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività.
La garanzia fideiussoria è una delle condizioni di ammissione al campionato di competenza e, a quanto pare, la società acquirente si era impegnata a sostituire quella originariamente depositata dal cedente nell'ambito della cessione del capitale sociale.
L'importanza delle informative richieste da Co.Vi.So.C., a tutela della trasparenza gestionale e finanziaria della società calcistica e della regolarità dello svolgimento dei campionati, è di tutta evidenza, come le potenziali conseguenze dannose che avrebbero potuto scaturirne, senza possibilità di un tempestivo intervento a causa delle omesse risposte del legale rappresentante pro-tempore.
Per queste ragioni, la condotta consapevolmente omissiva del sig. Giuseppe Troise configura violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, sia in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 31, c. 1°, CGS, sia in relazione al disposto di cui all'art. 80 NOIF, avendo egli anche ostacolato la Co.Vi.So.C. nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, impedendole il controllo sull'equilibrio economico-finanziario della società e la verifica del rispetto dei principi della corretta gestione.
Tali violazioni, considerato lo specifico contesto nel quale sono state realizzate ed il modo in cui si è poi positivamente risolto l'allarme determinato, possono essere sanzionate con la sanzione di mesi sei di inibizione, come richiesta dal rappresentante della Procura Federale, che peraltro coincide con la sanzione minima edittale di cui al citato art. 31, c. 7°, CGS.
Tale sanzione non è suscettibile di essere ridotta in applicazione dell’art. 13, co. 2 del CGS. Il deferito ha invocato la propria "inesperienza nel mondo del calcio". Il Collegio osserva che la rilevanza disciplinare della condotta persistentemente omissiva gli era stata segnalata dalla stessa Co.Vi.So.C. in sede di sollecito; a questo si aggiunge il chiaro disposto dell'art. 4, c. 2°, CGS sulla inescusabilità dell'ignoranza delle norme federali.
D’altra parte, chi aderisce ad un ordinamento ne accetta le regole, la cui conoscenza si presume iuris et de iure in ragione della pubblicità che le norme federali scontano nell’ordinamento giuridico generale.
Presunzione che cede solo dinanzi alla buona fede comportamentale nella consumazione della condotta disciplinarmente rilevante, purché questa emerga in modo chiaro, inequivoco e risulti da elementi univoci e concordanti e che giammai potrebbe investire la conoscenza stessa della norma fondante quel comportamento.
Il sig. Giuseppe Troise, in relazione alla su contestata condotta, neppure si ritiene meritevole neppure dell'attenuante generica di cui all'art. 13, c. 2°, CGS, invocata nel corso dell'odierna riunione. La brevità del tempo in cui egli ha ricoperto la carica di A.U. del sodalizio sportivo non assume rilevanza alcuna nella fattispecie poiché gli illeciti contestati si sono consumati esattamente e interamente in tale lasso di tempo, quindi sotto il suo dominio e controllo gestionale.
La società FC Rieti Srl risponde poi a titolo di responsabilità diretta della violazione del suo A.U. sig. Giuseppe Troise ai sensi dell'art. 6, c. 1°, CGS nonché di responsabilità propria per l'intervenuta violazione degli artt. 31, c. 1°, CGS e 80 NOIF e va sanzionata con l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00), come richiesta dal rappresentante della Procura Federale, che peraltro coincide con la sanzione minima edittale di cui all'art. 90, c. 2°, NOIF in relazione al campionato di appartenenza, sempre considerato lo specifico contesto in cui sono state realizzate le condotte antiregolamentari ed il modo in cui si è poi positivamente risolto l'allarme determinato dalle omesse informative.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Giuseppe Troise, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società FC Rieti Srl, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)
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