Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 55/2020 del 12 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo, emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020.

Parti: ASD Antonio Padovani Futsal/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Atletico Silvi

Massima: Annullata per litispendenza la decisione della CFA che ha disatteso l’eccezione di litispendenza formulata dall’allora resistente (oggi ricorrente) Antonio Padovani Futsal, ed accoglieva il reclamo del Presidente Federale, annullando la sentenza della Corte Sportiva di Appello enunciando il principio di diritto secondo cui “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”… Dalla mera lettura degli atti di causa è assolutamente chiaro ed evidente che la decisione n. 25/2020 del Collegio di Garanzia (Sezione Prima) è intervenuta ben prima che la Corte Federale di Appello si pronunciasse. In quell’occasione, questo Collegio ha affermato la sussistenza di una litispendenza e, in qualità di giudice preventivamente adito, ha dato seguito al processo che si stava celebrando dinanzi ad esso. Già da questa semplice considerazione emerge come la Corte Federale di Appello – edotta della decisione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia - avrebbe dovuto disporre, in virtù del principio di prevalenza di cui all’art. 39 c.p.c. - giusto richiamo ex art. 2, comma 6, CGS CONI -, la cancellazione della causa dal ruolo. Queste Sezioni Unite rilevano, in ogni caso, come l’iter motivazionale della Corte Federale comporti una insanabile quanto pericolosa violazione del giudicato del Collegio di Garanzia, organo, questo sì, supremo della giustizia sportiva nazionale, indipendente dal CONI e dalle Federazioni, chiamato ad assicurare l’unità, l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto sportivo nazionale e il rispetto dei limiti delle competenze dei giudici federali. Osserva il Collegio che, come affermato dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, Sez. Un., 16 giugno 2006, n.13916), il giudicato è uno dei presidi essenziali della “ragionevole durata” del processo in quanto preclude, mediante la sanzione della irrevocabilità della decisione, una inesausta ricerca della verità in un “processo senza fine”. Di più, nel giudicato si risolve la funzione primaria del processo, che è quella di stabilire la regola del caso concreto, eliminando - mediante la stabilità della decisione – l’incertezza riguardo all'applicazione di una norma di diritto ad una specifica fattispecie: sicché, proprio perché assolve a questa fondamentale esigenza dell'ordinamento, il giudicato non è patrimonio esclusivo dei diritti delle parti, ma risponde ad un preciso interesse pubblico. Il canone di "certezza", assicurato dal giudicato, trova compiuta espressione nel superiore principio del ne bis in idem, cui è orientato un sistema specifico di mezzi processuali - quali sono, ad esempio, quelli predisposti dagli artt. 39 e 395 c.p.c., n. 5 - inteso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti. In questa prospettiva sarebbe non solo assurdo sotto il profilo del comune buon senso, ma anche contrario ai criteri di logicità ed economia, cui deve essere costantemente orientata la vicenda processuale, imporre ad un giudice di pronunciare una sentenza che egli, nel momento della decisione, già sa essere in contrasto con il principio del ne bis in idem e potenzialmente destinata ad essere inutiliter data. Ora, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Federale di Appello si risolve in una violazione del giudicato del Collegio di Garanzia sia sotto il profilo della litispendenza, sia per quanto riguarda il merito della questione e, segnatamente, per essere arrivati in un secondo momento a conclusioni diverse, nonostante e in spregio al dictum del Collegio. La decisione della Corte federale di Appello, pertanto, non può che essere annullata. Appare al riguardo finanche superfluo sottolineare come l’attuale Sistema di Giustizia sportiva trovi la propria consacrazione nella presenza di un organo che, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI - recepito in tutti i sottoinsiemi di giustizia federale -, costituisce l’ultimo grado della giustizia sportiva endo-ordinamentale e, come tale, risulta essere posto a chiusura e garanzia del sistema di giustizia sportiva; predicare, allora, che un organo di giustizia federale possa porvisi in aperto contrasto è una distorsione grave al sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal legislatore sportivo nel rispetto del perimetro tratteggiato dal legislatore statale. È, infatti, indubitabile che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) – istituzione inserita, ad un tempo, (come ente pubblico) nell’ordinamento della Repubblica Italiana e (quale articolazione nazionale) nell’ordinamento sportivo internazionale avente il suo vertice nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – costituisce l’organo apicale dell’ordinamento sportivo nazionale ed ha pieno titolo ad istituire, avvalendosi dell’autonomia ad esso espressamente riconosciuta proprio dalla legislazione statale, organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria iurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale. Confermano la spettanza di tali poteri in capo al CONI, anzitutto, l’articolo 7, comma 2, lett. h- bis), n. 3, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, per come modificato dall’art. 14 del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, che espressamente prevede l’esistenza di una giustizia sportiva di diretta emanazione e competenza del CONI, ma anche il D.L. n. 220/2003 (convertito nella L. 280/03), il quale, dopo aver affermato che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale” (art. 1), dà sostanzialmente atto che l’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI si scompone, a sua volta, in diverse articolazioni interne (i vari ordinamenti governati alle singole Federazioni), con ciò contemplando competenze contenziose distribuite  a più  livelli, con al vertice proprio il sistema di giustizia del CONI, che si articola su un unico grado di giudizio presso il Collegio di Garanzia dello Sport. A questo specifico riguardo, il dato più significativo che si ricava dall’intervento legislativo del 2003 è costituito dalla disposizione che accorda l’accesso alla giurisdizione statale, per le controversie sportive rilevanti anche in quest’ultimo ordinamento, previo esperimento del contenzioso sportivo interno, “secondo le previsioni degli statuti” del CONI e delle Federazioni sportive. L'obbligo di esaurire i gradi della giustizia sportiva (c.d. “pregiudiziale sportiva”) prima di proporre ricorso innanzi alla giurisdizione statale avverso gli atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali (previsto dall'art. 3 l. n. 280 del 2003) implica - come peraltro la Giurisprudenza Amministrativa ha sempre ritenuto sin dai tempi della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio  2007, n. 268; Cons. Stato, Sez. VI,  25 novembre 2008, n. 5782) - che i gradi di giustizia sportiva non si esauriscono con i ricorsi interni federali, ma comprendono necessariamente anche l'ulteriore ricorso all’organo di giustizia istituito presso il CONI, previsto quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva nazionale e, come tale, quale organo supremo, di legittimità, di garanzia e di chiusura, del sistema di giustizia approntato in seno all’ordinamento sportivo nazionale, che, pertanto, ne realizza compiutamente l’architettura. Con la evidente conseguenza che, essendo il Collegio di Garanzia la sede di chiusura del sistema di tutela giustiziale sportivo, ogni sua decisione definitiva non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In disparte ogni valutazione che si rimette ai competenti organi di governo Federali e del CONI circa l’infelice formulazione dell’art. 102 CDS FIGC, per cui il Presidente impugna allorché la decisione sia “inadeguata”, queste Sezioni Unite osservano ulteriormente quanto segue. Seppure risulti evidente quale sia la finalità dell’art. 102 CGS FIGC,    una lettura sistematicamente orientata dello stesso conduce ad affermare inequivocabilmente come tale strumento, pur sempre di carattere eccezionale – come del resto anche affermato dalla difesa della FICG in questo giudizio -, non possa mai essere utilizzato nel momento in cui si impinga su una pronuncia già resa dal Collegio di Garanzia. Ciò comporterebbe, come avvenuto da parte della  Corte  Federale  di  Appello  nel  caso  di  specie,  una  lettura  della  disposizione  come contrastante con lo Statuto del CONI e, dunque, manifestamente illegittima. A tal fine, queste Sezioni Unite trasmettono la presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI, anche in relazione alla possibile  rimozione  della  discrasia  dei termini di proposizione  del ricorso  tra l’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

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