Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0074/CSA del 12 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.196 del 08.11.2023

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Audace Monopoli A.R.L.

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla società perchè proposto dal presidente inibitoInfatti l’art. 49, comma 4, C.G.S. richiede che i ricorsi e i reclami siano “sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori”. Il successivo comma 7 stabilisce inoltre che “Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”. Nel caso in esame il reclamo risulta proposto dalla S.S.D. Audace Monopoli A.R.L. in persona del sig. … nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della società il quale, tuttavia, risulta sfornito del necessario potere rappresentativo essendo stato colpito dalla sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività fino all’8/12/2023” con decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n.196 del 08.11.2023, peraltro in margine a condotte personali riferite alla medesima gara oggetto del presente ricorso. L’art.9, comma 2, C.G.S., infatti, stabilisce che “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale”. Per quanto precede, l’attuale inesistenza in capo al sig. … dei necessari poteri rappresentativi rende invalida la procura ed inammissibile il reclamo, trattandosi di irregolarità procedurale non sanabile.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0023/CSA del 20 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 22 del 21.09.2023

Impugnazione – istanza: S.C.D. Ligorna 1922

Massima: In primo luogo deve essere respinta l’eccezione preliminare di difetto di potere di rappresentanza in capo al Segretario Generale, in quanto la Vogherese ha allegato alla propria memoria di costituzione dinanzi a questa Corte il proprio Statuto societario, dal cui art. 24 emerge che “Hanno poteri di rappresentanza legale in seno agli Organi Federali nessuno escluso, compreso quindi il ricorso/reclamo in ogni ordine e grado, anche il Segretario ed il Direttore Generale”, circostanza confermata anche dal censimento LND-FIGC.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0016/CSA del 9 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 39 del 12.09.2023

Impugnazione – istanza: – AS Roma S.r.l./Empoli F.C. S.p.A.

Massima:…ai sensi dell’art.49, 7 comma, del C.G.S., le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi, nonché alla delega ai difensori, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Nel caso in esame il ricorso non è stato sottoscritto con firma digitale,  e mancava l’autentica della procura alle liti da parte dei difensori della reclamante.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 240/CSA del 31 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 132 del 26.4.2023 (“errata corrige”)

Impugnazione – istanza: – S.S.D. Porto D’Ascoli s.r.l.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società avverso la sanzione comminata al proprio presidente in quanto….non può essere riferito ad alcun rappresentante legale della società (come invece impone l’art. 34, comma 4, C.G.S.). Il reclamo, difatti, risulta proposto impersonalmente (dalla società) e sottoscritto genericamente dalla “segreteria” con una firma illeggibile. Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto di acquisire il foglio di censimento della società al fine di verificare se la firma potesse corrispondere a quella del Segretario e se costui risultasse legittimato a rappresentare la Società reclamante.  Sta di fatto che la firma, depositata, del segretario sig. …, risulta ictu oculi completamente diversa da quella apposta in calce al reclamo, la cui provenienza resta pertanto né indicata, né verificabile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 124/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: Sig.ra L.G.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla madre del calciatore sanzionato con la squalifica in quanto il preannuncio di reclamo non solo è stato inoltrato oltre il termine di cui all’art. 71, comma 2, C.G.S., ma, per di più, risulta sottoscritto personalmente dal giovane calciatore che, in quanto minore di età, è privo della capacità di agire (non a caso il reclamo risulta invece sottoscritto dalla di lui madre, quale esercente la potestà genitoriale).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 136/CSA del 01 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (C.U. n. 919 del 18.3.2021)

Impugnazione – istanza: Futsal Monferrato/Ossi C5 San Bartolomeo

Massima: E’ inammissibile il reclamo tendente ad ottenere la effettuare la gara, non disputatasi a seguito di eventi non dipendenti dalla volontà della società appellante, in quanto non sottoscritto, ai sensi dell’art. 49 CGS, dal presidente del sodalizio e non trasmesso alla società controparte ai sensi dell’art. 71, comma 3, CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 81/CDN  del 29 Aprile 2010 n. 4  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 100 del 25.2.2010 Impugnazione - istanza: (225) – Appello della società Coop Vis Aurelia Srl avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni 15 al sig. M.F. (presidente) e dell’ammenda di € 500,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: E’ inammissibile il reclamo a favore della società sottoscritto da soggetto inibito.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009

Impugnazione – istanza: 2) Ricorso dell’A.S.D. Hinterreggio avverso le sanzioni: a) squalifica del campo di giuoco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse; b) ammenda di € 3.000,00 inflitta alla reclamante; c) inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 al sig. P. F., seguito gara Hinterreggio/Rosarno del 25.10.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CGF sottoscritto dal presidente della società nell’interesse della società stessa che era stata sanzionata dal Giudice sportivo con l’ammenda, in quanto il presidente era in corso la inibizione in precedenza comminatagli.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN  del 25 Settembre 2009 n. 5  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 3 del 17.7.2009 Impugnazione - istanza: (19) – Appello della società ASD FC Vigliano avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 7.1.2010 al sig. A. G. (presidente) e dell’ammenda di € 600,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale.

Massima: Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto nell’interesse della società poiché la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 11/CDN  del 24 Luglio 2009 n. 4  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 108 del 21.5.2009 Impugnazione - istanza: (320) – Appello della società FC Latina Srl avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 al sig. P. D. M. (presidente) e dell’ammenda di € 2.000,00 alla società, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: E’ improcedibile il ricorso proposto nell’interesse della società quando la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009  n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 8 Giugno 2009. n. 7  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 48 del 30.10.2008 e Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 58 del 19.11.08Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dall’U.S.D. Monasterace avverso le sanzioni: - n. 2 giornate di squalifica campo da gioco; - € 600,00 ammenda ; - inibizione dirigente U. A. sino al 29.6.2009

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato nell’interesse della società dal presidente

precedentemente inibito e dallo stesso sottoscritto.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 28 Novembre 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 22 Maggio 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Roma Calcio Femminile avverso le sanzioni: perdita della gara con il punteggio di 0-3; penalizzazione di punti 1 in classifica;inibizione fino al 19.11.08 al sig. P. B., inibizione fino al 19.11.08 alla sig.ra D.T., inflitte merito gara Campionato Nazionale Femminile Primavera Roma Calcio Femminile/Lazio Calcio Femminile del 9.11.08

Massima: A norma dell’art. 19 C.G.S. la sanzione dell’inibizione temporanea comminata al dirigente comporta, tra l’altro, il divieto per il medesimo di rappresentare la società di appartenenza e quindi di espletare attività processuale nei confronti della stessa. Sotto questo profilo, dunque, il reclamo interposto dal Presidente è da dichiarare inammissibile. Detto reclamo, invece, è ammissibile e può essere esaminato per quel che concerne la singola posizione del presidente, atteso che l’inibizione di un soggetto indubbiamente consente l’espletamento dell’attività difensiva relativamente alla propria persona. Quando il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d’ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull’incontro in questione - ad esaminare gli atti ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare della calciatrice ed ha conseguentemente applicato le sanzioni nei confronti sia della Società che dei suoi rappresentanti, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell’art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, può sì attivarsi d’ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 Novembre 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 Maggio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Femminile Juventus Torino avverso le sanzioni: perdita della gara alla società Femminile Juventus Torino con il punteggio di 0-3; un punto di penalizzazione in classifica; inibizione fino al 30.01.2009 al presidente P.N.; inibizione fino al 30 gennaio 2009 al dirigente O.S. inflitte seguito gara Campionato Nazionale Primavera Biellese /Femminile Juventus Torino del 25.10.2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando è privo della sottoscrizione del soggetto ricorrente, che costituisce il presupposto del rapporto processuale quale requisito essenziale per la giuridica esistenza del ricorso stesso, che pertanto va considerato “tamquam non esset”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 72/CGF Riunione del 28  novembre 2008 n. 1 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 86/CGF Riunione del 19 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del G.S. Roma Calcio Femminile avverso le sanzioni: • perdita della gara con il punteggio di 0-3; • penalizzazione di punti 1 in classifica; • inibizione fino al 19.11.08 al sig. P.B.; • inibizione fino al 19.11.08 alla sig.ra D.T., inflitte merito gara campionato nazionale primavera Roma Calcio femminile/Lazio Calcio femminile del 9.11.08

Massima: A norma del C.G.S. (cfr. art. 19) la sanzione dell’inibizione temporanea comminata al dirigente comporta, tra l’altro, il divieto per il medesimo di rappresentare la società di appartenenza e quindi di espletare attività processuale nei confronti della stessa. Sotto questo profilo, dunque, il reclamo interposto dal Presidente nell’interesse della società è da dichiarare inammissibile. Detto reclamo, invece, è ammissibile e può essere esaminato per quel che concerne la singola posizione del presidente, atteso che l’inibizione di un soggetto indubbiamente consente l’espletamento dell’attività difensiva relativamente alla propria persona.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 67/CDN del 23 Giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 65 del 15.5.2008

Impugnazione - istanza:(308) Appello della società SSD Ospedaletti Sanremo Srl avverso l’inibizione per mesi quattro ai sig.ri C.O., T.C., F.G. e l’ammenda di € 1.500,00 alla società SSD Ospedaletti Sanremo Srl a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il reclamo è inammissibile quando sottoscritto, nel solo interesse della Società, dal Presidente ed Amministratore Delegato, nelle loro rispettive qualità, durante il periodo di espiazione della sanzione, ovvero quando gli stessi erano privi della capacità di agire in nome e per conto della stessa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 16 maggio 2008 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo - C.U. n. 47 del 13.3.2008 – Campionato di 2^ Categoria Impugnazione - istanza: (303) - Reclamo della società Pol. Caldari Calcio avverso le decisioni merito gara Faresina-Caldari del 24.2.2008

Massima: La mancata sottoscrizione del reclamo alla CD Territoriale, che non è contestata, comporta il vizio di inammissibilità del reclamo stesso che si ricava dal comma 5 art. 33 CGS e che è di per sé insanabile atteso che, comunque, nel caso di specie il ricorrente non ha chiesto di sanare prima della decisione impugnata, che dev’essere pertanto confermata. (Il caso di specie: Sul reclamo risultavano opposti il timbro della reclamante, l’indicazione di cognome e nome del presidente, ma non la firma di quest’ultimo).

 

Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009  n.2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno 2009. n. 2 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 17.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso della Pol. Nuovo Campobasso Calcio s.r.l. avverso le sanzioni, dell’inibizione fino al 17.10.2009 al sig. C. F. e dell’ammenda di € 300,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 e 4, comma 1 C.G.S.

Massima: E’ inammissibile l’impugnativa della società proposta dal presidente, proprio nel periodo in cui egli risultava colpito da inibizione e quindi inidoneo ad agire nella sua veste di presidente e legale rappresentante di essa.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 60/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 201/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’U.S. Carianese Calcio avverso decisioni merito gare Carianese Calcio/Clarentia Trento del 18.11.2007 e altre Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007)

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando risulta del tutto privo di sottoscrizione e tale irregolarità non risulta sanata anteriormente al trattenimento in decisione. L’art. 33, comma 5, C.G.S. impone che i reclami siano sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori e prevede poi (al comma nono) che le eventuali irregolarità formali siano sanabili fino al momento del trattenimento in decisione del reclamo o del ricorso.

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 9 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 9 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del calciatore G.M. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.1.2008

Massima: Ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 38, comma 2, del C.G.S., il ricorso del calciatore alla C.G.F. è inammissibile in quanto il fax di reclamo è stato inviato oltre i 7 giorni previsti. Nel caso di specie il calciatore aveva inviato, nel termine di 7 giorni il reclamo via fax però non sottoscrivendolo, che pertanto non poteva essere preso in considerazione, ed un nuovo reclamo sempre via fax e sottoscritto, inviato oltre il termine di 7 giorni.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 19/CDN del 12 Dicembre 2007 n. 5 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna - C.U. n. 18 del 15.11.2007 – Campionato di 3^ Categoria

Impugnazione - istanza:Reclamo della società ASD Calcetto Elmas 01 avverso le decisioni merito gara Atletico Trexenta-Calcetto Elmas del 20.10.2007.

Massima: Il ricorso non sottoscritto dal suo estensore può essere regolarizzato e sanato con successivo atto ai sensi dell’art. 33 comma 9 C.G.S

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione

Impugnazione - istanza:Reclamo della società U.S. ASD Palestrina avverso le decisioni merito gara Palestrina-Monterotondo del 16.9.2007 .

Massima: Il reclamo è regolare quando è stato firmato da persona che, dallo stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la carica di presidente e come tale legittimato a rappresentare la società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione

Impugnazione - istanza:Reclamo della società U.S. ASD Palestrina avverso le decisioni merito gara Palestrina-Monterotondo del 16.9.2007 .

Massima: Il reclamo è regolare quando è stato firmato da persona che, dallo stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la carica di presidente e come tale legittimato a rappresentare la società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 043/C Riunione del 26 Marzo 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 411 del 16.2.2007

Impugnazione - istanza: 8. RECLAMO A.S. CATANZARO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5/A.S. CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2007

Massima: E’ nullo il ricorso privo di sottoscrizione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C - Riunione del 30 marzo 2006 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 35 dell’8.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.H.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 7.4.2006, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 40, comma 11 N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 2 C.G.S.

Massima: A norma dell’art. 29 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo agli Organi di Giustizia Sportiva deve essere sottoscritto dal tesserato che intende impugnare il provvedimento mentre, nel caso in esame, il ricorso risulta sottoscritto dal difensore nominato dal ricorrente. Ne deriva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile con l’incameramento della relativa tassa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 16 gennaio 2006 n. 3 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 19 dell’8.12.2005

 Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Ceglie avverso decisioni merito gara Nuovo Pignone/Pol. Ceglie del 20.11.2005

Massima: Il ricorso è inammissibile in quanto mancante della firma del Presidente della società ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 21 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Wipptal avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell’inibizione inflitta all’allenatore M.S. fino al 15.12.2005 e della dell’ammenda di € 52,00 inflitta alla reclamante

Massima: In particolare, l’art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro …;”. La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”. La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, esso non può essere sottoscritto da persona inibita. L’art. 33 comma 6 C.G.S., disciplinando i procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale, dichiara che “con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze”, onde la CAF non potrebbe neppure esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti – il che non è - perché non consentito da detta norma.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Wipptal avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive inflitta al calciatore R.M. e l’ammonizione con diffida carico dell’allenatore P.C.

Massima: L’art. 14, comma 1 C.G.S., statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro …;”. La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”. La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, non può essere firmato da persona inibita.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Autonomo di Bolzano – Com. Uff. n. 21 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Wipptal avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell’inibizione inflitta all’allenatore M.S. fino al 15.12.2005 e della dell’ammenda di € 52,00 inflitta alla reclamante

Massima: In particolare, l’art. 14, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro …;”. La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”. La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, esso non può essere sottoscritto da persona inibita. L’art. 33 comma 6 C.G.S., disciplinando i procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale, dichiara che “con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze”, onde la CAF non potrebbe neppure esercitare tale funzione ammesso che ne ricorressero i presupposti – il che non è - perché non consentito da detta norma.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 01 dicembre 2005 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 20 del 27.10.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Wipptal avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive inflitta al calciatore R.M. e l’ammonizione con diffida carico dell’allenatore P.C.

Massima: L’art. 14, comma 1 C.G.S., statuisce che “i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro …;”. La norma, dunque, commina espressamente l’inibizione a “rappresentare le società nell’ambito federale”. La sottoscrizione di un reclamo, per impugnare una decisione della Commissione Disciplinare, costituisce esercizio di un potere di rappresentanza della società reclamante e, pertanto, non può essere firmato da persona inibita.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 10 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Anastasio Salvatore A.S.D. (già Real Castelluccio) avverso le sanzioni delle inibizioni inflitte fino al 31.12.2007 ai signori P.A. e P.A., per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.

Massima: Quando sia il presidente che il dirigente sono stati sanzionati con l’inibizione, avverso la delibera che li ha condannati, il reclamo deve essere sottoscritto personalmente dagli stessi o da chi ha la rappresentanza della società ma non dal presidente inibito, in quanto il ricorso da questi sottoscritto produce effetti solo per quanto riguarda la sua posizione e non anche per quella del dirigente.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/Cf del 21 Febbraio 2005. n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. Correra Fabrizio, ex art. 32, comma 5, dello statuto federale, tendente ad ottenere lo svincolo d’autorità dei calciatori D.S.L.W. e P.D.S.A.dall’A.S. Napoli Calcio a 5

Massima: E’ inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso alla Corte Federale proposto da persona, in rappresentanza della società di consulenza e in qualità di curatore degli interessi di calciatori con il quale si chiede lo svincolo d’autorità dei propri assistiti. Infatti, l’atto è stato sottoscritto da persona non legittimata, in quanto, da un lato, non è portatrice di alcun interesse che la abiliti a proporre reclamo, così come prescritto dall’art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e, dall’altro, non risulta fornita di alcuna procura da parte di un soggetto legittimato a ricorrere.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 27 Giugno 2005 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 26.5.2005

Impugnazione - istanza: Appello Bellani Cittadellalberone avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto avverso sanzioni diverse

Massima: A norma dell’art. 29 C.G.S. è inammissibile il reclamo sottoscritto da soggetto non avente cariche sociali che comportano il potere di rappresentanza. Sono legittimati a porre reclamo per le società solo i soggetti cui è espressamente conferito il potere di rappresentanza e nell’apposito “Foglio di censimento” depositato all’atto dell’iscrizione al Comitato Regionale, nello spazio riservato alla “Delega di rappresentanza”. (Nel caso in esame nessun nominativo era stato indicato e pertanto a fronte della inibizione del Presidente è inammissibile il reclamo proposto da altro dirigente).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 14 del 6.10.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo del signor C.C. avverso la sanzione della inibizione per anni 3, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 27 comma 2 dello statuto federale, a seguito deferimento del procuratore federale

Massima: Nel caso in esame l’appello è stato sottoscritto dal legale di fiducia e pertanto, in difetto di sottoscrizione da parte della parte legittimata l’appello deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi considerare valida, la sottoscrizione apposta in calce alla delega (peraltro su pagina distinta dall’appello) essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell’impugnazione proposta. Per formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura antecedentemente, e non successivamente, alla redazione ed alla sottoscrizione da parte del legale dell’atto di impugnazione; prova che nel caso in esame non è stata peraltro fornita.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo del C.C.A. avverso la sanzione dell’inibizione sino al 15.12.2004

Massima: Il ricorso è inammissibile non essendo lo stesso stato sottoscritto dal ricorrente, in violazione dell’art. 29 comma 1 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 5 Luglio 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Racalmuto avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.4.2005 inflitta al calciatore M.S. e dell’ammenda di e 1.000,00 inflitta alla stessa società a seguito di deferimento del Comitato Regionale Sicilia

Massima: L’atto con cui viene proposto il reclamo deve essere sottoscritto, nell’ultima pagina, da persona i cui requisiti rispondano a quanto dettato dall’art. 29 comma 1 C.G.S.. A nulla vale la sottoscrizione della nomina, riportata nella prima pagina del reclamo stesso, redatta dall’avente diritto nei confronti dell’avvocato, in quanto tale formulazione non è riportata nella pagina conclusiva dell’atto stesso. Consegue l’inammissibilità del reclamo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 3 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’arbitro F.Q. C.E. avverso il provvedimento di non rinnovo tessera del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia e la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto alla Corte Federale

Massima: Il ricorso non sottoscritto, incide sull’attribuibilità del documento all’interessato e ne comporta l’inammissibilità.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005.

Massima: Ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. è inammissibile il reclamo quando è  firmato dal solo difensore del calciatore (nominato da quest’ultimo, esclusivamente, suo rappresentante e difensore nel procedimento).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Poseidon avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Casalvelino/Poseidon del 23.2.2004

Massima: E’ regolare il reclamo proposto a firma del Vice Presidente della società, quando risulta munito di regolare delega alla firma (conferitagli dal presidente) risultante dalla documentazione in essere presso il Comitato Regionale

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Pozzo avverso decisioni merito gara Atletico Pozzo/Acsi Orsa Maggiore dell’11.1.2004

Massima: L’appello deve essere dichiarato inammissibile quando proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S. Ciò si verifica nel caso in cui è stato firmato, in calce, dall’avvocato e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata. (Nel caso di specie a margine del primo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società, dava “mandato” all’avvocato di rappresentare e difendere la società “nella procedura di cui al presente atto”. Questa firma apposta a margine della prima pagina del ricorso deve, secondo la costante giurisprudenza della CAF, essere considerata, esclusivamente, come conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente procedimento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Pozzo avverso decisioni merito gara Atletico Pozzo/Acsi Orsa Maggiore dell’11.1.2004

Massima: L’appello deve essere dichiarato inammissibile quando proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S. Ciò si verifica nel caso in cui è stato firmato, in calce, dall’avvocato e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata. (Nel caso di specie a margine del primo foglio del reclamo il presidente e legale rappresentante della società, dava “mandato” all’avvocato di rappresentare e difendere la società “nella procedura di cui al presente atto”. Questa firma apposta a margine della prima pagina del ricorso deve, secondo la costante giurisprudenza della CAF, essere considerata, esclusivamente, come conferimento di delega in favore del citato avvocato, a difendere la società nel presente procedimento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And Footbal club avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo merito gara Messina/Genoa del 7.12.2003

Massima: Il reclamo è regolare quando è sottoscritto da persona munita dei poteri di rappresentare la società di fronte agli organi di giustizia sportiva, come risultava dal foglio di censimento acquisito agli atti, fino quando una diversa comunicazione non viene fornita alla Lega (art. 37 comma 1 NOIF).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And Footbal club avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo merito gara Messina/Genoa del 7.12.2003

Massima: Il reclamo è regolare quando è sottoscritto da persona munita dei poteri di rappresentare la società di fronte agli organi di giustizia sportiva, come risultava dal foglio di censimento acquisito agli atti, fino quando una diversa comunicazione non viene fornita alla Lega (art. 37 comma 1 NOIF).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del Cisco Calcio Roma avverso la declaratoria di improcedibilità inerente il reclamo per la squalifica inflitta al calciatore P.M. fino al 30.9.2006

Massima: Il ricorso proposto avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, firmato dall’avvocato e non anche dalle parti reclamanti, le cui firme sono apposte non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dell’avvocato, risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale, e pertanto deve essere dichiarato improcedibile. L’art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli Organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. A sua volta l’art. 30 comma 8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 10 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del Cisco Calcio Roma avverso la declaratoria di improcedibilità inerente il reclamo per la squalifica inflitta al calciatore P.M. fino al 30.9.2006

Massima: Il ricorso proposto avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, firmato dall’avvocato e non anche dalle parti reclamanti, le cui firme sono apposte non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dell’avvocato, risulta proposto da persona non legittimata e quindi privo di valore sostanziale, e pertanto deve essere dichiarato improcedibile. L’art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli Organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. A sua volta l’art. 30 comma 8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega”.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione dell’ 1 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Treviso F.C. 1993 avverso la sanzione dell’ammenda di e 20.000,00 con diffida.

Massima: E’ inammissibile il ricorso quando è stato firmato dall’avvocato e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali. L’art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”. A sua volta l’art. 30 comma 8 C.G.S. stabilisce che “nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva agli assistenti delle parti devono essere muniti di delega”

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 15 Novembre 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 14 del 6.10.2004

Impugnazione - istanza: Reclamo del signor C.C. avverso la sanzione della inibizione per anni 3, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 27 comma 2 dello statuto federale, a seguito deferimento del procuratore federale

Massima: Nel caso in esame l’appello è stato sottoscritto dal legale di fiducia e pertanto, in difetto di sottoscrizione da parte della parte legittimata l’appello deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi considerare valida, la sottoscrizione apposta in calce alla delega (peraltro su pagina distinta dall’appello) essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell’impugnazione proposta. Per formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura antecedentemente, e non successivamente, alla redazione ed alla sottoscrizione da parte del legale dell’atto di impugnazione; prova che nel caso in esame non è stata peraltro fornita.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 5 Luglio 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 380 del 27.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Racalmuto avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.4.2005 inflitta al calciatore M.S. e dell’ammenda di e 1.000,00 inflitta alla stessa società a seguito di deferimento del Comitato Regionale Sicilia

Massima: L’atto con cui viene proposto il reclamo deve essere sottoscritto, nell’ultima pagina, da persona i cui requisiti rispondano a quanto dettato dall’art. 29 comma 1 C.G.S.. A nulla vale la sottoscrizione della nomina, riportata nella prima pagina del reclamo stesso, redatta dall’avente diritto nei confronti dell’avvocato, in quanto tale formulazione non è riportata nella pagina conclusiva dell’atto stesso. Consegue l’inammissibilità del reclamo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 5 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello della A.C. Lazio Club Sonnino avverso decisioni merito gara Lazio Club Sonnino/San Francesco Latina del 29.11.2003 a seguito di richiamo degli atti da parte del presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell’art.40.9 C.G.S.

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) C.G.S.., il ricorso sottoscritto dal Presidente della Società nell’interesse della società, allorquando, con la stessa delibera che impugna è stato dichiarato inibito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003 n.12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello del sig. F.M. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.2007

Massima: L’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che i ricorsi alla C.A.F. devono essere sottoscritti dai tesserati legittimati a proporre il reclamo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vis Lacedonia avverso decisioni merito gara Vis Lacedonia/Vallatese del 15.2.2003

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF quando il reclamo non risulta sottoscritto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Torriceripi avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi tre inflitte al presidente sig. T.F. e dell’ammenda di € 2.478,99 inflitta alla società, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio.

Massima: Il ricorso non è ammissibile quando è sottoscritto dal presidente inibito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione dell’8 maggio 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Tombolo avverso decisioni merito gara Borghetto/Tombolo del 30.3.2003

Massima: Il gravame mancante della firma, per sottoscrizione, del legale rappresentante la società ne preclude l’esame.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 41 del 26.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Eridano avverso decisioni merito gara Atletic Lova/Eridano del 16.3.2003

Massima: La sanzione dell’inibizione non consente al presidente della società di sottoscrivere reclami per la società di appartenenza nel corso della squalifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 17 marzo 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Mazara 1946 avverso decisioni merito gara Mazara/Fincantieri del 15.12.2002

Massima: Secondo l’art. 29 comma 1 C.G.S. sono legittimati a proporre reclamo le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Secondo l’interpretazione di tale norma costantemente seguita dagli organi di Giustizia Sportiva, la presentazione dei reclami deve essere sempre effettuata dalla parte interessata; è fatta salva esclusivamente l’ipotesi di reclamo presentato in forza di procura speciale notarile. Nel caso in esame, il reclamo della società al Giudice Sportivo è stato presentato e sottoscritto dall’avvocato della reclamante nella qualità di “legale di fiducia” in base ad un “atto di nomina di legale di fiducia”, redatto su un foglio separato e privo di specifici riferimenti al reclamo, che non può quindi assumere neppure valore di procura speciale, essendo privo dei caratteri di contestualità e specificità ad esso erroneamente attribuiti dalla Commissione Disciplinare. Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del reclamo proposto in primo grado dalla società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Cappelle dei Marsi avverso decisioni merito gara Cappelle dei Marsi/Folgore Collelongo del 22.9.2002

Massima: I soggetti colpiti della sanzione di cui all’art. 14 comma 1 lett. e) C.G.S. possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società; il presidente di società non può, pertanto, sottoscrivere l’impugnazione avanti la Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Verres avverso decisioni merito gara Verres/Aosta Sarre del 26.10.2002

Massima: La omessa sottoscrizione del ricorso impedisce di accertarne la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto. La sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Torregrotta avverso decisioni merito gara Torregrotta/Tortorici del 13.10.2002, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di € 400,00.

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la sanzione nei confronti della società, quando è firmato dal presidente inibito con la medesima delibera che si impugna, in quanto firmato da persona non legittimata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 2 dicembre 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Lugagnano avverso decisioni merito gara Albaprimavera/Lugagnano del 20.10.2002, per presunta posizione irregolare di calciatori di età non consentita.

Massima: E’ valida la sottoscrizione del reclamo da parte del Vice-Presidente risultante da un atto a firma del Presidente (in calce alla scheda ufficiale della società, depositata agli atti del Comitato Regionale Veneto in data anteriore al reclamo) con il quale lo stesso ha espressamente delegato il Vice Presidente a rappresentare la società. Trattasi di atto sicuramente valido, previsto dalle norme generali in tema di rappresentanza delle persone e delle persone giuridiche in particolare e facente parte di un documento ufficiale agli atti del Comitato Regionale di competenza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 21 ottobre 2002 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Ariete avverso decisioni merito gara Ariete/Mussomeli del 15.9.2002

Massima: E’ regolare il preannuncio reclamo sottoscritto dal presidente inibito ed inviato lo stesso giorno in cui è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale la decisione avente ad oggetto anche la sua inibizione. Infatti, ai sensi dell’art. 17 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate “a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 10 Giugno 2002 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 16.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Palagianello avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 30.4.2003 M

assima: L’art. 29 C.G.S. disciplina i “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”; al numero 1 si prevede che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Il reclamo non può essere sottoscritto dal presidente inibito, il quale, ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 7 C.G.S., non può rappresentare la società nell’ambito federale. Tale ultima norma, infatti, consente ai soggetti sanzionati da inibizione temporanea di poter svolgere soltanto attività amministrativa, attività che concerne la categoria dell’agire dell’operatore e cioè l’amministrativa della società, che non superi la soglia della rilevanza giuridica; essa si identifica con la cosiddetta “attività interna” dell’apparato societario e si esprime con atti attinenti ai rapporti senza soggettività esterna.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Alba Ercolanese avverso decisioni merito gara Alba Ercolanese/Piano Pizzeria Lucia del 3.2.2002

Massima:Il reclamo è inammissibile per mancata sottoscrizione dei motivi.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 59 del 14.3.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2002 inflitta al calciatore A.E.

Massima: La sottoscrizione dell’atto da parte del legale della società in calce allo stesso deve ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 4 luglio 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Palagianello avverso la declaratoria di inammissibilità del suo reclamo alla Commissione Disciplinare.

Massima: L’appello alla CAF, con il quale si impugna la penalizzazione irrogata alla società, è inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 2 C.G.S., per difetto di legittimazione della reclamante quando è sottoscritto dal presidente della società inibito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 141 del 22.2.2002

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Turris 1944 avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il ComitatoNazionale per l’Attività Interregionale in relazione al suo reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo fino al 31.5.2002

Massima: Il reclamo è inammissibile quando non risulta obiettivamente riconducibile al legale rappresentante della Società o ad altro soggetto legittimato a proporre il reclamo stesso nel caso in cui non è indicato né il nome né la qualifica del sottoscrittore, sia nel testo del reclamo che nel timbro sociale posto in calce al medesimo e la sottoscrizione posta in calce constava di una semplice sigla illeggibile ed in alcun modo riconducibile alle firme depositate nel foglio di censimento. A nulla rileva il fatto che il reclamo era stato comunque prodotto su foglio di carta intestata della società, con relativo timbro apposto in calce allo stesso, né la dichiarazione successiva a firma dell’Amministratore Unico Antonio Ascione, in cui si assumeva che il reclamo era stato redatto e sottoscritto dal massimo dirigente della società in argomento, ovvero il Presidente. Non può evincersi, infatti, in alcun modo né dalla forma, né in verità dal testo del reclamo esperito dinanzi alla Commissione Disciplinare, a quale soggetto, legalmente o specificamente legittimato ad agire e rappresentare la società in tale sede, sia riconducibile la – peraltro assolutamente illeggibile – sottoscrizione che, inoltre, non risulta trovare corrispondenza nel foglio di censimento della società. Incidendo il profilo suddetto sulla intrinseca validità ed esistenza dell’atto, e quindi non potendosi porvi rimedio con dichiarazioni ex post da parte dei vertici societari, la declaratoria contestata va inevitabilmente confermata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 37 del 6.12.2001

Impugnazione - istanza:Appello della Santarsenese Calcio avverso decisioni seguito gara Santarsenese/Marina Camerota dell’11.11.2001

Massima: E’ inammissibile il ricorso perché sottoscritto da persona non legittimata ovvero dal rappresentante del Consiglio Direttivo, persona che, agli atti della F.I.G.C., non risulta abilitata a rappresentare la società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 10, 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 31 del 10.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’Associazione Calcio Femminile Milan avverso decisioni a seguito di deferimento della Commissione Tessera­menti (calciatrice P.E., squalifica per mesi 3 - a far data dall'11.12.2001; presidente A.C.F. Milan, inibizione per mesi 4; A.C.F. Milan, ammenda l. 2.000 000 pari ad euro 1.032,91) nonché avverso decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine all’annullamento del tesseramento della calciatrice P.E. in proprio favore. Appello della calciatrice P.E. avverso la sanzione della squalifica per mesi 3 -a far data dall’11.12.2001 - inflittale a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti.

Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., è inammissibile l’appello alla CAF proposto dalla società quando è sottoscritto da Presidente inibito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 31 Gennaio 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 6.12.2001

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S Usinese avverso decisioni merito gara Usinese/Golfo Aranci del 6.12.2001

Massima: Il ricorso sottoscritto dal Presidente in calce ad ogni pagina è formalmente corretto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 21 Settembre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 9 del 13.7.2001

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. La Benvenuta avverso decisioni merito gara la Benvenuta/Pratosport del 24.6.2001

Massima: Nel caso in cui il presidente sia inibito, il reclamo per conto della società può essere proposto dal segretario con potere di firma

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 5 del 23.7.2001

Impugnazione - istanza: Appelli della Pol. Alberobello e dei sigg.ri P.A., G.A., P.D., M.G., C.N., P.D., D.L.A., T.D. e G.G. avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: E’ ammissibile il reclamo, nel caso in cui il presidente della società, pur avendo sottoscritto il mandato alle liti all’avvocato a margine del reclamo, senza precisare che la procura veniva conferita sia a titolo personale e sia in qualità di Presidente della società, ha apposto la sottoscrizione anche in calce a reclamo nella cui intestazione è espressamente indicata quale reclamante, la società in persona del suo Presidente pro-tempore. Pare quindi plausibile che questi abbia inteso sottoscrivere il reclamo anche nella veste di Presidente della società, oltre che nell’interesse personale. Il reclamo in questo caso è ammissibile solo nella parte in cui il presidente impugna la sanzione della inibizione comminata dall’organo disciplinare e non anche per quella che concerne la società, in quanto non può riconoscersi al presidente inibito la legittimazione di agire per conto della società, anche nel caso in cui con il medesimo reclamo si impugna anche la sanzione dell’inibizione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 28 Luglio 2001 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 292/C del 4.7.2001

Impugnazione - istanza:Appello del sig. Z.A. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.9.2001 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.

Massima: L’appello è inammissibile, quando sottoscritto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati dalle Carte Federali; infatti, la procura rilasciata in calce dall’amministratore delegato della società conferisce al difensore la rappresentanza ma non la legittimazione.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001

Impugnazione - istanza:Appello della A. Pol. Santos Licata avverso decisioni seguito gara Santos Licata/Olimpia Cas Ravanusa del 22.4.2001

Massima: E’ inammissibile il reclamo nell’interesse della società sottoscritto dal dirigente inibito e quindi non legittimato a rappresentare la società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’ 1 giugno 2001 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 22/C - Riunione dell’8.3.2001

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione per l’U.S. Marinese Garzella D.D.R. avverso decisioni merito gara Orciatico/Marinese Garzella del 17.12.2000

Massima: Il ricorso non firmato né dal presidente della ricorrente, né dall’avvocato delegato a rappresentarlo non può essere preso in esame.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 10 maggio 2001 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello per l’U.S. Bitonto Calcio avverso decisioni merito gara Bitonto/Minervino dell’11.2.2001

Massima: Come da costante giurisprudenza, il legale delegato alla rappresentanza del presidente non è legittimato a sottoscrivere, in sua vece, il ricorso stesso, che pertanto viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 23 comma 1 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 26 aprile 2001 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 dell’8.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello per il sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2004, inflittagli a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia.

Massima: Il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 23 comma. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, nella specie dall’avvocato sulla base di una delega alla difesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 19 aprile 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello per l’U.S.C. Campalto Venezia e per il calciatore Tiraoro Matteo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 a quest’ultimo inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto.

Massima: L’art. 23 comma 1 C.G.S. impone che tutti i reclami vengano proposti ai competenti organi, direttamente dalle parti interessate, che possono si farsi assistere o essere rappresentate da procuratori e difensori, ma non nella presentazione dei reclami che, secondo quanto è ormai “ius receptum” nell’interpretazione della norma, deve essere sempre personalmente effettuata dalla parte interessata, così come individuata dal citato comma 1 dell’art. 23 C.G.S.. Sicché, alla luce della giurisprudenza consolidata, si appalesa inammissibile il reclamo sottoscritto da un legale cui le parti interessate abbiano concesso delega a parte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione dell’ 11 aprile 2001 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello per il calciatore C.G.C. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 comma 3 del regolamento dell’attività di procuratore sportivo.

Massima: Secondo la costante giurisprudenza, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura “ad lites” che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto. E’ il caso del reclamo sottoscritto dall’avvocato sulla base di una delega alla difesa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. S. Zeno avverso decisioni merito gara non disputata Scaligera/S. Zeno del 20.1.2001

Massima: E’ inammissibile il reclamo quando reca solo il timbro della società e risulta una firma illeggibile dalla quale non è possibile risalire al soggetto che l’ha apposta e alla sua qualifica societaria. Infatti, a norma dell’art. 23 comma 5 C.G.S., i reclami debbono essere proposti direttamente dalle parti interessate. Trattandosi di reclamo concernente lo svolgimento della gara, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente, che ha il potere di rappresentanza della società, dal Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo o da un dirigente espressamente indicato nello Statuto sociale e nei fogli di censimento della società stessa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 146 del 2.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello F.C. Potenza avverso decisioni merito gara Potenza/Nuova Vibonese del 21.1.2001

Massima: Secondo il disposto di cui al 2° comma dell’art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. Sia dalla lettera che dalla ratio della norma risulta evidente che le società e i soggetti sopra indicati sono legittimati a proporre reclami in ordine allo svolgimento delle gare soltanto in quanto, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano un interesse diretto a proporre i reclami stessi (art. 23 comma 1 C.G.S.). Anche il dirigente accompagnatore, iscritto nella distinta delle squadre che hanno partecipato all’incontro, al pari dei calciatori, dell’allenatore e del medico sociale, è legittimato a proporre ricorso per i fatti inerenti allo svolgimento della gara, ma solo in quanto titolare di un interesse diretto, che deriva esclusivamente da una sanzione o da un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. Nel caso di ricorso avverso la regolarità della gara, l’interesse diretto alla proposizione del reclamo è quindi esclusivamente della Società, che si ritiene lesa nel proprio diritto e, conseguentemente, legittimato a proporre il reclamo stesso è soltanto un soggetto che ha i poteri di rappresentanza della società medesima. Il dirigente accompagnatore, che dal foglio di censimento non risulta avere il potere di rappresentanza della società, non può proporre reclamo nell’interesse dalla società stessa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 56 del 15.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Real Aversa avverso decisioni merito gara Portici/Real Aversa del 6.1.2001

Massima: Quando il reclamo risulta sottoscritto dal “dirigente” che è, in effetti, il segretario, come risulta dalla domanda d’iscrizione della società depositata presso il Comitato, ma non risulta nessuna delega rilasciata dal Presidente, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 23 comma 1 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 22 marzo 2001 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 73 del 13.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Stella Azzurra Drosi avverso decisioni merito gara Stella Azzurra Drosi/Campo Calabro del 21.1.2001

Massima: Il sottoscrittore del reclamo - il semplice dirigente accompagnatore della squadra - non ha la rappresentanza sociale neppure per delega e quindi il reclamo stesso è inammissibile. Inammissibilità non più sanabile, secondo la regola di valore generale contenuta dall’art. 23 comma 10 C.G.S..

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 9 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 9.2.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Grosseto avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.4.2001 al sig. R.A.A. e dell’ammenda di L. 4.000.000 alla società.

Massima: Il ricorso sottoscritto da persona diversa da quella designata alla firma dal Presidente inibito con atto di delega depositato presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale è inammissibile perché sottoscritto da persona non legittimata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 15 febbraio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 dell’11.1.2001

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Jesi Folgore Largo Europa avverso decisioni merito gara Jesi Folgore Largo Europa/G.D.M. S. Orso del 26.11.2000, nonché avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.12.2005 inflitta al sig. R.I. Massima: Secondo la costante giurisprudenza della CAF, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile, ma è da considerarsi non valida la semplice procura “ad lites” che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

Massima: E’ inammissibile, ai sensi dell’art. 23 comma 1 C.G.S., il reclamo alla CAF sottoscritto da persona non legittimata, come è il caso di sottoscrizione da parte dell’avvocato sulla base di una delega, in calce all’atto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 8 febbraio 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Cosenza Calcio 1914 avverso le sanzioni dell’inibizione al presidente P.P. fino al 31.3.2001 e dell’ammenda di L. 30.000.000 alla società, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.

Massima: E’ inammissibile l’appello nell’interesse della società sottoscritto dal presidente inibito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 31 Gennaio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Lazio - Com. Uff. n. 42 del 4.1.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003, inflitta al calciatore A.E..

Massima: La sottoscrizione dell’atto da parte del legale della società in calce allo stesso deve ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma ed anche perché in calce allo stesso è apposta delega da parte del presidente del seguente contenuto: “Nella mia qualità di Presidente delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l’Avvocato, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il recapito dello stesso”. Non può revocarsi in dubbio che il presidente della società abbia fatto proprio il contenuto dell’atto con la conseguenza della riferibilità dello stesso alla società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/C Riunione del 25 gennaio 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 14.12.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Atletico Valguarnera avverso decisioni merito gara Atletico Valguarnera/Ragalna del 15.10.2000

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF, ai sensi dell’art. 23 comma 1 C.G.S. quando sottoscritto dal tesoriere della società, in quanto non sottoscritto da persona legittimata a proporre reclami per conto della società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 6/C del 6 settembre 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295 del 18.7.2001

Impugnazione - istanza: Appello per il calciatore O.D. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art 27 dello Statuto Federale

Massima: E’ inammissibile l’appello proposto dall’avvocato del calciatore per­ché proposto da persona non legittimata ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 30 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 28 dicembre 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 18 del 23.11.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Argentina avverso decisioni merito n. 2 gare, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria per partecipazione del calciatore J.S. in posizione irregolare.

Massima: E’ inammissibile l’atto di impugnazione in quanto risulta sottoscritto dal Presidente che, in quanto inibito, a norma dell’art. 9 comma 1, lett. e), e 7 C.G.S., non era legittimato a rappresentare la società nell’ambito federale e quindi a proporre reclamo in nome e per conto della stessa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 14 dicembre 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Real Piedimonte avverso decisioni merito gare Broccostella/Real Piedimonte dell’1.10.2000 e Real Piedimonte/Mignano dell’8.10.2000.

Massima: E’ inammissibile il reclamo sottoscritto dal presidente inibito nell’interesse della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 30 novembre 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano - Com. Uff. n. 40 del 30.6.1998

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del calciatore S.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002 inflittagli in relazione alla gara del Torneo Memorial Gianni Pirina, Selleria Locci/Panificio Frau del 9.6.1998

Massima: E’ inammissibile il ricorso per omessa sottoscrizione. La sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 26 ottobre 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 10 del 28.9.2000

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Carasco Old Stars e dei sigg.ri N.A. e C.A. avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 ai sigg.ri N.A. e C.A. e dell’ammenda di L. 2.000.000 ad essa reclamante, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 ed ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.

Massima: Il reclamo è inammissibile perché, pur se redatto su carta intestata della società, non risulta sottoscritto da persona legittimata ad agire per la stessa. L’art. 23 C.G.S., che disciplina i “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, al comma 1 prevede che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”.

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000

Impugnazione - istanza:Appello del C.S. Inter Copial Putignano avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 38 punti in classifica del campionato 1999/2000 e dell’ammenda di L. 300.000 inflittale, a seguito di ricorso del Presidente Federale, e del disposto rinvio alla Commissione Disciplinare, da parte della C.A.F., degli atti inerenti il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia a carico della società reclamante in relazione alla partecipazione, in posizione irregolare, del calciatore G.E. a gare diverse del campionato 1999/2000.

Massima: L’art. 23 comma 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi competenti direttamente dalle “parti interessate”, uniche legittimate a proporre reclamo ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; solo successivamente, come dispone l’art. 24 comma 5, le parti possono, ove ne sia disposta la convocazione, “farsi assistere da persone di loro fiducia” (art. 24 comma 5 C.G.S.), ma tale regola non può valere nella presentazione dell’atto di impugnativa, che, secondo quanto costituisce “ius receptum” nella interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva, deve essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata. Pertanto è inammissibile il reclamo che non è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, bensì da persona che viene qualificata “rappresentante” e/o “difensore”, e ciò in forza di mandato rilasciato in calce all’atto, cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento del mandato e non già a sottoscrivere il reclamo facendone proprio il contenuto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Martina 1947 avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.12.2000 al presidente C.G. e dell’ammenda di L. 3.000.000 alla società reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 39 comma 2 del regolamento della L.N.D. ed ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.

Massima: E’ inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il reclamo sottoscritto dal presidente inibito e proposto nell’interesse della società, anche se con il medesimo atto impugna anche la decisione con la quale gli è stata comminata l’inibizione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 4– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 38 del 26.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Sestri Levante avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 1 al Presidente G.S. e della penalizzazione di punti 6 nella classifica della corrente stagione sportiva alla societa reclamante loro inflitte, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria, rispettivamente per violazione dell’art. 7 comma 5 e ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.

Massima: Il ricorso è inammissibile, ex art. 23 comma 1 C.G.S., per la parte afferente le sanzioni irrogate alla società, risultando sottoscritto dal Presidente che, in quanto inibito, non é legittimato a rappresentarlo, a norma dell'art. 9 comma 1, lett. e). e 7 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della A.D. Santangiolese avverso decisioni merito gara Santangiolese/Pa.Li.Var del 16.1.2000

Massima: L'art. 23 comma 2 C.G.S., prevede che "... per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto la società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato. Trattandosi di società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente, che é l'organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza, o dal Vice-Presidente, in caso di comprovato impedimento del primo, o da altro dirigente espressamente deputato all'incombenza. (Nel caso in esame, non ricorrendo tale ipotesi, essendo il Presidente firmatario inibito, il reclamo risulta irregolarmente sottoscritto da persona non legittimata).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 24 febbraio 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Audace Osnago avverso decisioni seguito gara Audace Osnago/Ges Monza del 28.11.1999

Massima: Il tesserato inibito quale Presidente di una società sportiva è autorizzato per regolamento a proporre reclamo quale tesserato e non nella sua qualità di Presidente della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1 999

Impugnazione - istanza:Appello del sig. B.B., per conto del figlio L., avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2000 inflitta a quest' ultimo.

Massima: II ricorso è inammissibile, poiché sottoscritto dall'esercente la patria potestà e non anche dal diretto interessato, ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e, ad abundantiam, ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. d/d1 C.G.S., trattandosi di sanzione inferiore a mesi 12.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 16 dicembre 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Villar Perosa avverso decisioni merito gara Villar Perosa/S. Pietro Libertas del 17.10.1999

Massima: Ai sensi dell' art. 23 comma 1 C.G.S. è inammissibile l’appello, perché sottoscritto dal Segretario della Società, o persona non legittimata a rappresentare la società stessa, come risulta dal foglio di censimento depositato agli atti del Comitato Regionale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999

Impugnazione - istanza:Appelli del G.S. Vis Sezze e del sig. Amici Lorenzo avverso decisioni merito gara Vis Sezze/Ferentino del 19.9.1999

Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società, avverso la decisione della Commissione Disciplinare relativa ad una gara quando è sottoscritto da persona non legittimata. (Nel caso di specie l’appello non è stato sottoscritto direttamente dal presidente ma da altra persona in rappresentanza del presidente).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 2 settembre 1999 n. 2,3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999

Impugnazione - istanza: Appelli della società l’Accademia di Calcio avverso decisioni merito gare 1° Accademia di Calcio/Montemare del 14.11.1998, 1° accademia di Calcio/Diocleziano P. Minopoli del 31.1.1999. Nuovo Quarto 93/1" Accademia di Calcio del 7.2.1999 e Diocleziano P. Minopoli" Accademia di Calcio del 9.5.1999.Appello della sig.ra S.A.M., presidente della società l’Accademia di Calcio, avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 30.6.2002 a suo carico e della squalifica per anni 4 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria o rango della F.I.G.C. all’allenatore S.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a) C.G.S., l’appello contro la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale, con la quale è stata inflitta alla società ricorrente la perdita della gara, è inammissibile quando è sottoscritto dal presidente inibito e quindi non legittimato a rappresentare la società, anche qualora lo stesso, con il medesimo reclamo, impugni anche la sanzione della inibizione nei propri confronti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 30 giugno 1999 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 53 del 27.5.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Libertas Erice avverso decisioni merito gara Don Bosco Partitico/Libertas Erice del 9.5.1999.

Massima: L'art. 12 comma 11 C.G.S. prevede che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”. Per cui il presidente inibito non può sottoscrivere il ricorso per conto della società il giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale gli è stata inflitta l’inibizione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 25 marzo 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 dell'11.2.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Presicce avverso decisioni merito gara Nuova Gioventù Calcio Brindisi/Presicce del 24.1.1999

Massima: Secondo la costante giurisprudenza della CAF il reclamo deve essere sottoscritto dal diretto interessato e, quindi, nel caso di società affiliata alla FI.G.C., dal suo legale rappresentante. La rappresentanza processuale è istituto del tutto diverso dalla rappresentanza sostanziale. Mentre avrebbe valore sostanziale una procura speciale conferita con atto notarile, la semplice procura "ad lites" non può univocamente essere intesa come manifestazione di volontà idonea ad imputare alla società (o al diretto interessato) i contenuti dell'atto di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 1/2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 63 del 18.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pescatori Ostia avverso decisioni merito gara non disputata Tanas Primavalle/Pescatori Ostia del 24.1.1999. Appello del G.S. Tanas Primavalle avverso decisioni merito gara non disputata Tanas Primavalle/Pescatori Ostia del 24.1.1999

Massima: Ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, i reclami devono essere proposti direttamente dalle parti interessate e, pertanto, se reclamante è una società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente o da un rappresentante delegato alla firma con delega risultante dal foglio di censimento della società o da successivo atto. Nella specie, il reclamo - non risultando firmato dal presidente della società, né da un rappresentante permanente di questa, ma da un Avvocato e non potendo la delega conferita dal vice-presidente a quest'ultimo valere come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del reclamo, ma esclusivamente come conferimento della sola procura - non è ammissibile, in quanto irrituale, ai sensi della sopra richiamata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 29 del 3.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore L.S. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.6.2001, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Secondo la costante giurisprudenza della CAF va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile, mentre è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites".

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 21 gennaio 1999 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti -Com. Uff. n. 210 del 18.12.1998

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore P.V. avverso le sanzioni dell’ammenda di L. 30.000.000 e della squalifica fino al 31.1.1999 inflittagli, a seguito di deferimenti del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti e della Commissione Tesseramenti, per violazione dell’art. 39 comma 4 N.O.I.F.

Massima: L'art. 23 C.G.S., nel ritenere legittimati a proporre reclamo le società, i dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso (comma 1), prevede però al comma 5, che tutti i reclami e i ricorsi vengano inoltrati agli organi competenti direttamente dalle parti interessate. Le parti, ove ne sia disposta la convocazione dinanzi ad un organo disciplinare, possono farsi assistere "da persone di loro fiducia" (art. 24 comma 5 C.G.S.) e quindi anche da un legale, per cui è inammissibile il reclamo se sottoscritto esclusivamente dall’avvocato e non anche dalla parte.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 7 gennaio 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 22 del 12.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Adige avverso decisioni merito gara Paganella/Adige del 18.10.1998

Massima: Il reclamo è inammissibile, quando, pur redatto su carta munita di timbro della società, risulta non sottoscritto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 17 settembre 1998 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore dell'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 1 del 9.7.1998

Impugnazione - istanza: Appello del P.G. Vallentia Junior avverso le sanzioni, dell’inibizione dei sigg.ri F.R. e C.A. rispettivamente fino al 31.12.2001 ed al 31.12.1999, nonché della squalifica fino al 31.12.1999 dell’allenatore C.A., loro inflitte in relazione al torneo Provinciale Categoria Pulcini Andrea Cariaci.

Massima:L'appello è inammissibile quando non sottoscritto dal legale rappresentante della società, così come prescritto dall'art. 23 comma 1 C.G.S., ma da persona che non compare nell'organigramma societario quale risulta nella domanda di affiliazione depositata agli atti del Comitato Regionale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 23.3.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Veterani Melito avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 30.9.1998 al presidente, L.E., della squalifica fino al 31.3.1999 al calciatori T.C. e M.S. e della penalizzazione di n. 12 punti in classifica inflitta alla società

Massima: Il ricorso sottoscritto dal Presidente della società, inibito, si appalesa inammissibile, in virtù del combinato disposto degli arti 23 comma 1 e 12 comma 8 C.G.S.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C - Riunione del 12 marzo 1998 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 29.1.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.P. Strasatti 1971 avverso decisioni merito gara Strasatti 1971/Castellammare Calcio 94 del 14.12.1997, le sanzioni della penalizzazione di n. 3 punti in classifica e la squalifica del campo fino al 31.3.1998

Massima: Il reclamo nell’interesse della società è inammissibile se sottoscritto dal presidente inibito.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C - Riunione del 29 gennaio 1998 - n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. Com. Uff. N. 12/C - Riunione del 18.12.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’U.S. Vighignolo avverso decisioni merito gara Cornaredese/Vighignolo del 28.9.1997

Massima: Il reclamo è inammissibile quando è sottoscritto dal Presidente di una società, che al momento della sottoscrizione risulta inibito con la medesima decisione che ha inflitto la penalizzazione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C - Riunione del 22 gennaio 1998 - n. 6 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Cerveteri avverso le sanzioni squalifica inflitte a diversi tesserati a seguito della gara Villa Aurelia Forum/Cerveteri del 15.11.1997

Massima: Il Presidente colpito da inibizione non può impugnare il provvedimento di squalifica irrogato nei confronti del proprio calciatore, anche se con il medesimo atto impugna anche il provvedimento con il quale è stata irrogata la squalifica nei propri confronti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 106 del 10.6.1997

Impugnazione - istanza: - Appello dell'A.C.R. San Giovannello avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 inflitta al calciatore C.T.

Massima: A norma dell’art. 23 comma 1 C.G.S. è inammissibile il reclamo quando è sottoscritto unicamente dall’avvocato al quale il Vice-Presidente ha conferito mandato mediante delega in calce all'atto contenente la dichiarazione di impugnativa e non anche dal diretto interessato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32/Disc. del 22.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Fortitudo Mussomeli avverso decisioni merito gara Realmonte/Fortitudo Mussomeli del 27.4.1997

Massima: E’ inammissibile l’appello in merito alla regolarità della gara quando è sottoscritto da persona inibita o squalificata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 10 aprile 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Appignanese avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflitta al calciatore F.F.

Massima: L'appello è inammissibile, quando non è sottoscritto dal legale rappresentante di una determinata società, ma dall’avvocato cui il presidente della società ha conferito mandato ad lites mediante delega a margine dell'atto di impugnazione. A norma del art. 23 comma 5 C.G.S., i reclami devono essere inoltrati direttamente dalle parti interessate, per cui, ai sensi del comma 1 del citato articolo, ove legittimata a proporre reclamo sia una società, il relativo atto deve essere inviato dal Presidente, il quale ne ha istituzionalmente la rappresentanza, e non da un rappresentante del Presidente della società, non essendo prevista dai vigenti regolamenti una tale delega. Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che concernono, la firma del Presidente apposta a margine della delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 6 marzo 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 23.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Teolo avverso decisioni merito gara Teolo/C.S.R. Teolo del 15.12.1996

Massima: L’art. 23 comma 1 C.G.S. impone che tutti i reclami vengano proposti, ai competenti organi, direttamente dalle parti interessate che possono farsi assistere o essere rappresentate da procuratori e difensori, ma non nella presentazione dei reclami che, secondo quanto è ormai "ius receptum" nell'interpretazione della norma, deve essere sempre personalmente effettuata dalla parte interessata. Sicché, alla luce della giurisprudenza consolidata, si appalesa inammissibile il reclamo sottoscritto da un legale cui il rappresentante della società abbia concesso delega a margine dell'atto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 141 del 10.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pro Calcetto Avezzano avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 4 al sig. C.G. e dell’ammenda di L 1.000.000 ad essa reclamante inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.

Massima: L’ appello, relativo all’impugnazione dell’ammenda comminata alla società è inammissibiles e sottoscritto dal Presidente inibito, mentre è ammissibile quello con il quale il presidente stesso richiede una diminuzione dell’inibizione inflitta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 51 del 24.12.1996

Impugnazione - istanza: Appello del Real Soverato Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.1998 inflitta al calciatore C.G.

Massima: L'appello è inammissibile quando è sottoscritto unicamente dal difensore della società e non anche dal legale rappresentante la società, così come prescritto dell'art. 23 comma 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 16 gennaio 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 14.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cremenaga avverso decisioni merito gara Cremenaga/Cunardo Ferrera del 6.10.1996

Massima: Il reclamo avverso la regolarità della gara è inammissibile, quando sottoscritto dal Presidente, nei confronti del qualeè ancora efficace il provvedimento disciplinare che gli inibisce ogni svolgimento di attività federale e quindi anche di rappresentare la società dinanzi agli Organi di disciplina.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 18 luglio 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 50 del 9.5.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso le sanzioni inflitte all’U.S. Calliano e a suoi tesserati, in relazione alla gara Calliano/Altipiani Calcio del 14.4.1996

Massima: Nell'ipotesi di inibizione del Presidente e nel caso di contestuale inibizione anche del Dirigente all'uopo delegato, l'orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere abilitato a rappresentare la società nell'ambito federale il Vice-Presidente, operando nell’ipotesi suddescritta la legittimazione vicaria prevista negli atti statutari.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 7.3.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Matinum avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1999 inflitta al calciatore B.A.

Massima: L’appello è inammissibile quando è sottoscritto da persona (segretario) non legittimata a rappresentare la società e quando risulta dal foglio di censimento della società riferito alla stagione de quo che al segretario non è stata conferita alcuna delega di rappresentanza.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 26 del 21.2.1996

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Porcari calcio avverso decisioni seguito gara Giovanissimi Porcari Calcio/Luccasette del 21.2.1996

Massima:L’appello avverso la sanzione dell’inibizione, proposto in favore del dirigente da parte del presidente della società, è inammissibile, quando è sottoscritto dal presidente inibito e, pertanto, impossibilitato a proporlo non avendo titolo a rappresentare la società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione dell’11 gennaio 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° grado presso il comitato regionale Lombardia del settore per l'attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 23.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Robur Saronno avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Giovanissimi Robur Saronno/Matteotti del 30.9.1995

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF quando è privo della firma del Presidente della società appellante, il cui nominativo risulta solo dattiloscritto in calce, dal che consegue la giuridica inesistenza dell'atto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 14 dicembre 1995 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 33 del 31.10.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Reggio Gallina 1969 avverso decisioni merito gara Reggio Gallina/Calcio Villese dell’8.10.1995

Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF con il quale si deduce la nullità del precedente giudizio per difetto di sottoscrizione del reclamo sostenendo l’illegittimità dell’elezione del Presidente di quel sodalizio firmatario del reclamo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso i Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 13.10.1995

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Alatri avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.1998 inflitta al calciatore S.Q.

Massima: L'atto d'impugnazione, che pur riportando in calce la dizione “Il Presidente…..” è privo della relativa sottoscrizione, è giuridicamente inesistente perché posto in violazione dall'art. 23 comma 3 C.G.S. Tale omissione non può essere sanata dalla apposta sottoscrizione del legale, in quanto, per quanto concerne la potestà di proporre reclami, la rappresentanza processuale - da non confondere con la rappresentanza di diritto sostanziale della quale l'ordinamento sportivo offre il più comune esempio con la capacità di agire delle società affiliate attraverso propri organi - è istituto estraneo alla normativa federale poiché questa ha riservato lo "jus postulandi" personalmente ed esclusivamente agli interessati (società e tesserati), facultando gli stessi a farsi rappresentare ed assistere soltanto nel procedimento instaurato in base ai reclami (erg. ex artt. 24 comma 7, 30 comma 6, 39 comma 3, 41 comma 4, C.G.S.). Né può considerarsi come valida sottoscrizione la firma del legale rappresentante della società apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, posto che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova (non risultante "ex actis") volta a piacere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione della dichiarazione di impugnazione. Poi, la sanzione processuale della inammissibilità non è revocabile in dubbio, atteso che la sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità dell'atto processuale, il quale se ne è privo ovvero (il che è lo stesso) se è munito di sottoscrizione inefficace, è da considerare "tamquam non esset", con l' ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. Ed è sterile il rilievo che la ragione di inammissibilità non è espressamente contemplata dalle norme dell' ordinamento sportivo. Tale ragione, infatti, si coglie in "re ipsa" e corrisponde al principio d'ordine generale che non può consentirsi il promuovimento di una valida procedura sulla base di un atto introduttivo viziato di nullità (per mancanza di valida sottoscrizione), il quale atto, a cagione del vizio, risulta intrinsecamente incapace di conseguire lo scopo a cui è diretto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n.10 del 12.10.1996

Impugnazione - istanza: Appelli del sig. B.F. e dell’U.S. Borgotorre avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.1.1996 e dell’ammenda di L.1.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.

Massima: Il dirigente inibito, stante l’immediata efficacia della sanzione inflitta, non è legittimato a rappresentare dinanzi agli organismi disciplinari la società, per tutta la durata della inibizione stessa.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 33/C.A. Riunione dell'8.5.1995

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione per conto del calciatore M.R. avverso decisioni a seguito di pattuizione privata con il F.C. L’ Aquila calcio per la stagione sportiva 1993/94.

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 23 comma 1 C.G.S., se è sottoscritto da persona non legittimata. Nel caso di specie il ricorso per revocazione avverso la delibera del Collegio Arbitrale presso Ia Lega Professionisti Serie C, è stato sottoscritto soltanto dall'Avvocato, quale procuratore, e non anche dal calciatore il quale ha conferito mandato mediante delega a margine dell'atto contenente la dichiarazione di impugnativa, e non anche dal diretto interessato, e ciò in violazione dell'art. 23 comma 1 C.G.S. secondo il quale sono legittimati, tra gli altri, a proporre reclamo i tesserati che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione la firma del calciatore apposta in calce alla delega, non potendo dalla stessa univocamente dedursi una manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto dell'impugnazione proposta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.A.F - Com. Uff. n. 36/C - Riunione del 15.6.1995; Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 24.4.1995

Impugnazione - istanza: Ricorsi per revocazione dell’A.S. Scillese avverso decisioni della C.A.F. e della Commissione Disciplinare merito gara Croce Valanidi /Scillese del 4.3.1995

Massima: I reclami proposti nell'interesse di una società possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza, ossia dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, oppure, ai sensi dell'art. 3 comma 4 Reg. LND, da altri dirigenti forniti della rappresentanza legale abbiano conferito delega, anche per singoli atti. In tal caso il soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale è tenuto, contestualmente alla sottoscrizione, ad indicare gli estremi della delega, ovvero allegare la stessa all'atto, con la conseguenza che in difetto la sottoscrizione deve considerarsi del tutto improduttiva di effetti per la società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.1995

Impugnazione - istanza: Appello del sig. G.R. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.8.1996 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 24 dello Statuto Federale.

Massima: Il reclamo privo di sottoscrizione è da considerarsi alla stregua di un atto giuridicamente inesistente con conseguente declaratoria di inammissibilità.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 55 del 15.6.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. S. Egidio avverso decisioni merito gara S. Egidio/Bastia Umbra del 14.5.1995

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Disciplinare quando risulta inoltrato e sottoscritto da persona con la qualifica di "dirigente" priva dei poteri di rappresentanza della società in ambito federale; questi competono al Presidente, che è I'organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza della società, o al Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, ovvero ad altro dirigente espressamente delegato all'incombenza. In particolare, il dirigente che ha sottoscritto il reclamo, come si legge nell'atto, "in vece del Presidente inibito", non aveva i poteri di rappresentanza della società che sarebbero spettati al Vice-Presidente, già munito di delega di rappresentanza, così come risulta dal foglio di censimento agli atti, e, infine, in caso di impedimento di questi, ad un dirigente appositamente delegato dal Consiglio Direttivo (come previsto anche nell'atto costitutivo della società pure in atti).

 

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