Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 078/CSA del 22 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 133 del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - ASD Porto San Giorgio C5

Massima: La Corte, preso atto che la reclamante nell’introdurre il reclamo non ha versato il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, espressamente e formalmente comunicando in data 4 novembre 2021 di non essere intenzionata a versarlo, non può che dichiararlo irricevibile, ai sensi dell’art. 48, secondo comma, C.G.S.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 46/2019 del 21 giugno 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29.03.2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla ASD Città di Cosenza C 5 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di data 20 marzo 2019 – C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 130 del 21.03.2019 e confermata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Parti: ASD Città di Cosenza Calcio a cinque/Associazione C.T. Maestrelli C5/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R.Calabria FIGC-LND

Massima: La tassa reclamo non allegata al ricorso originario innanzi al Giudice Sportivo non redende il ricorso inammissibile. Infatti, la previsione, nel Titolo VII del CGS FIGC, di specifiche diposizioni dettate per “La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica” non esclude l’assoggettamento dei relativi procedimenti alle “Norme generali del procedimento”, di cui al Titolo IV del medesimo CGS FIGC, ed ai principi generali, da queste ultime desumibili. In questa prospettiva, il Collegio ritiene di uniformarsi al precedente specifico di questa Corte, ed applicato nella decisione impugnata (cfr. Decisione n. 20/2015 nel procedimento Prot. n. 00263/15) secondo il quale, dal combinato disposto degli artt. 36, comma 4, e 33, comma 8, CGS FIGC, deve desumersi la regola, di carattere generale, della validità del pagamento della tassa di reclamo effettuato dopo la proposizione del ricorso, ma prima dell’inizio del procedimento. Una simile regola, oltre che conforme alla interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni generali del procedimento, è altresì conforme al principio generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, dettato in tema di invalidità degli atti processuali. La prescrizione del pagamento della tassa di reclamo, infatti, è strumentale allo svolgimento del procedimento e, pertanto, l’obbligo deve ritenersi validamente assolto, qualora sia comunque effettuato prima del concreto avvio dello stesso. Né può in contrario attribuirsi rilevanza alla circostanza che l’art. 46, comma 5, CGS FIGC disponga l’allegazione al ricorso della tassa, trattandosi, all’evidenza, di una prescrizione di carattere formale recessiva rispetto al richiamato principio di carattere generale.

Massima: Confermata la decisione della CSA della perdita della gara per posizione irregolare del calciatore

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 18/ CSA del 5 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 001/CSA del 4 Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1154 del 18.06.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTESILVANO FEMMINILE C5/FUTSAL SALINIS DEL 12.06.2019

Massima: Irricevibile il ricorso perché la società reclamante nulla ha dichiarato o prodotto circa le modalità di pagamento del contributo, così come stabilito dall’art. 48 C.G.S. “i ricorsi ed i reclami anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’Organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, Il sopracitato articolo, al comma 3 recita che: “il versamento  deve  essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra  forma  equipollente,  da inviarsi all’Organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 02 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 ()

Massima: Quanto al presunto mancato versamento della tassa reclamo, si evidenzia che, per come risulta dagli atti, la società ha espressamente chiesto, prima dello svolgimento dell’udienza di trattazione, l’addebito della stessa sul proprio conto, esercitando una facoltà prevista dalle norme federali (cfr. art. 33.8 del C.G.S.).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 20 del 10/06/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 16 febbraio 2015 e pubblicata con C.U. n. 32 del 18.02.2015

Parti: USD Vigor Carpaneto 1922/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Emilia Romagna Lega Nazionale Dilettanti

Massima: L’ art. 33 c. 8 CGS, espressamente prevede che il versamento della tassa reclamo “può essere effettuato anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società”. E’ di palmare evidenza, pertanto, che, affinché l’obbligo possa ritenersi assolto, nel caso in cui reclamante sia una società, è sufficiente l’autorizzazione alla disposizione di addebito sul conto, in quanto, essendo la materiale effettuazione dell’addebito di competenza degli uffici della Federazione, la stessa sfugge alla disponibilità della parte.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 n.7 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010

Impugnazione – istanza:  7) Ricorso dell’U.S. Vibonese Calcio s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al sig. M.T. seguito gara Vibonese/Trapani del 12.9.2010

Massima: Alla società viene restituita la tassa reclamo quando rinuncia all’azione a seguito di errata corrige del provvedimento sanzionatorio sul comunicato ufficiale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 03 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 196 delL’11.11.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso A.S.D. L’Acquedotto Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Cogianco Genzano/L’Acquedotto del 24.10.2009

Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 8, C.G.S., i reclami, anche se solo preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 65/CGF Riunione del 14  novembre 2008 n. 2 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 77/CGF Riunione del 10 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’Olbia Calcio avverso le sanzioni:  squalifica per 2 gare effettive al sig. P.R.; squalifica per 3 gare effettive al calciatore P.V.; inflitte seguito gara Valenzana/Olbia del 5.10.2008

Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato dalla prescritta tassa, anche in caso di rinucia.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/CGF Riunione del 12 Settembre 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 43/CGF Riunione del 13 ottobre 2008  n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 2.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ U.S. Pro Vercelli Calcio 1892 S.r.l. avverso le sanzioni: - della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore C.A.; - della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore M.M.; seguito gara Montichiari/Pro Vercelli del 31.8.2008

Massima: Essendosi in presenza di due distinti ricorsi, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una ulteriore tassa di reclamo. (Il caso di specie: la società con un solo ricorso aveva impugnato la squalifica irrogata a due calciatori durante il medesimo incontro).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN del 03 Giugno 2008  n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 135 del 17.4.2008

Impugnazione - istanza: (299) Appello del sig. W.C. (all’epoca dei fatti allenatore RC Garbatella) avverso l’inibizione per anni due inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Viene dichiarato il non luogo a procedere quando il ricorso è privo della relativa tassa, nonostante la Segreteria lo abbia sollecitato, in quanto non può essere istruito giusto il disposto dell’art. 33 comma 8 CGS. Risulta, inoltre, che il ricorso non è stato notificato alla Procura Federale così come previsto dall’art. 33 comma 5 CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 166/CGF Riunione del 23 aprile 2008  n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 271/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 4  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008

Impugnazione - istanza:  Ricorso con procedimento d’urgenza calc. V.M. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive seguito gara Cuoiopelli C.R./Carrarese del 20.4.08

Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d’urgenza come proposto dal calciatore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 166/CGF Riunione del 23 aprile 2008  n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 271/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 3  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 179/C del 22.4.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso con procedimento d’urgenza calc. F.P. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive seguito gara Cuoiopelli C.R./Carrarese del 20.4.08

Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso versamento della tassa reclamo ai sensi dell’art. 33 comma 8 C.G.S., il ricorso con procedimento d’urgenza come proposto dal calciatore.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 88/CGF Riunione del 25 gennaio 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ A.S.D. ATS Città di Quartu (C5) ai sensi dell’art. 48,comma 5, C.G.S. avverso la decisione della commissione tesseramenti

Massima: Le norme generali del procedimento disciplinare, così come modificate dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, non prevedono tra le cause di inammissibilità la mancata corresponsione della prescritta tassa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Maggio 2005 n. 2,3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 335/C del 27.4.2005

Impugnazione - istanza:Appello F.C. Sporting Benevento avverso decisioni merito gara Reggiana/Benevento del 26.3.2005. appello A.C. Reggiana avverso decisioni merito gara Reggiana/Benevento del 26.3.2005

Massima: Nel caso di gravame proposto (benché revocato) e non accolto, deve disporsi in merito alla tassa reclamo a norma dell’art. 29 punto 13 C.G.S. (“Le tasse dei reclami accolti... sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso”) e cioè disponendo che la tassa sia incamerata.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Monterotondo Calcio avverso decisioni merito gara Monterotondo/Isola Liri dell’11.1.2004

Massima: La tassa del reclamo, può essere regolarizzata fino all’introito del fascicolo per la decisione, il tutto a norma dell’art. 28, commi 8 e 9, C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 20 gennaio 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 24 del 7.10.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del sig. M.G. avverso la sanzione dell’inibizione fino all’8.4.2003, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: Il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 8 C.G.S. quando l’interessato non ha accompagnato il reclamo con la corresponsione della prescritta tassa e non ha provveduto alla regolarizzazione della stessa nonostante l’invito della segreteria della C.A.F.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Bazzanese avverso decisioni merito gara Funo/ Bazzanese del 13.10.2002Massima: La decisione della Commissione Disciplinare con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo per non aver la società accompagnato dalla prescritta tassa o, in alternativa, dall’autorizzazione all’eventuale addebito nel deposito cauzionale costituito all’atto dell’iscrizione al campionato, né aver ottemperato all’invito espressamente rivolto dalla Commissione mediante telegramma, deve essere annullata allorquando la società dimostra mediante dichiarazione dell’ufficiale postale e certificazione anagrafica che il telegramma non le venne tempestivamente recapitato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell’11.4.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Sanseverinese avverso decisioni merito gara Real Sanseverinese/Baronissi del 9.3.2002

Massima: L’art. 29, comma 8, prevede che: “ I reclami anche se soltanto preannunciati sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo di Giustizia Sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto”. La società ha quindi la facoltà o di inviare la relativa tassa reclamo o, in difetto, di farsi addebitare sul conto che ciascuna società deve versare all’atto dell’iscrizione al campionato, a titolo di deposito cauzionale. Il mancato pagamento della tassa all’atto della fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito negativo del reclamo, viene addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell’Organo di Giustizia Sportiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Corviale amor avverso decisioni merito gara Corviale Amor/San Paolo Ostiense del 23.1.2000

Massima: Per quanto concerne il mancato versamento della tassa di reclamo, con la proposizione del reclamo davanti al Giudice di 2° Grado, va osservato che l’esistenza di rapporti economici tra le società e i Comitati comporta che in alcuni casi la tassa viene automaticamente assunta a debito dei Comitati e accreditata, anche se solo contabilmente, in caso di accoglimento del reclamo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della U.S. Pool Industrie Civita C. avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Pool Industrie/Monte Mario Coop del 10.2.2000

Massima: Secondo l'art. 23 comma 9 C.G.S., "nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società nel caso in cui sia reclamante una società)”; ciò significa che la tassa non deve necessariamente "accompagnare" il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma può essere corrisposta mediante addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non compete, ovviamente, alla società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti perfezionata l'operazione di addebito e di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa che, nel caso di reclamo proposto da società, sono demandate agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi alla stessa eventuali ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. 2000 Campobello Calcio avverso decisioni merito gara 2000 Campobello Calcio/Bosco 1970 del 30.1.2000

Massima: E’ ammissibile il reclamo avverso la validità della gara quando la società ha espressamente autorizzato, nel reclamo, l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Infatti, a norma dell’art. 37 comma 5 C.G.S. “ai reclami deve essere allegata la tassa ...” ed a norma dell’art. 23 comma 9 C.G.S. "..nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui il reclamante sia una società)”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. 2000 Campobello Calcio avverso decisioni merito gara Mothia/2000 Campobello Calcio del 23.1.2000

Massima: E’ ammissibile il reclamo avverso la validità della gara, quando la società ha espressamente autorizzato, nel reclamo, l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Infatti, a norma dell’art. 37 comma 5 C.G.S. "ai reclami deve essere allegata la tassa ...” ed a norma dell’art. 23 comma 9 C.G.S. ".. nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui il reclamante sia una società)”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 9 marzo 2000 n. 8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 25 del 27.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Caprino Calcio avverso decisioni merito gara Allievi Lallio Calcio/Caprino Calcio del 17.10.1999

Massima: Secondo l'art. 23 comma 9 C.G.S., nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società). Ciò significa che la tassa non deve necessariamente “accompagnare” il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma può essere corrisposta mediante addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non compete, ovviamente, alla società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti perfezionata l'operazione di addebito della tassa, della quale comunque nella fattispecie in esame sarebbe stata disposta la restituzione, in ossequio al comma 15 dello stesso art. 23, stante l'accoglimento del reclamo. In sostanza, le operazioni di addebito e di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa (si ripete, nel caso di reclamo proposto da società) sono demandate agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi alla stessa eventuali ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 300 del 24.1.1597

Impugnazione - istanza: Appello dell’Allenatore G.G. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare inerente la sanzione dell’ammenda di L 5.000.000 inflittagli a seguito della gara Perugia/Lazio del 15.12.1996

Massima: Quando la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile un reclamo per il mancato versamento della prevista tassa, ma il reclamante riesce a documentare in appello il tempestivo invio della tassa di reclamo, la CAF annulla la delibera ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S. e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame.

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