F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/TFN del 4.2.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8249/177 pf19-20 GC/blp del 3.1.2020 a carico del Sig. Luciano Palla e della società AS Viterbese Castrense Srl – Reg. Prot. 133/TFN-SD) 04 febbraio 2020 Decisione n. 106/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8249/177 pf19-20 GC/blp del 3.1.2020 Reg. Prot. 133/TFN-SD

 

Decisione n. 106/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8249/177 pf19-20 GC/blp del 3.1.2020

Reg. Prot. 133/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8249/177  pf19-20  GC/blp  del  3.1.2020  a  carico  del Sig. Luciano Palla e della società AS Viterbese Castrense Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 3.1.2020 il Procuratore Federale Aggiunto deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il sig. Luciano Palla, Amministratore Unico e legale rappresentante della AS Viterbese Castrense Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi artt. 4, comma 1 e 31 comma 1) e dell’art. 1, Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere ceduto con scrittura privata ad evidenti fini di lucro la totale gestione tecnica, sportiva ed economica dell’intero settore giovanile della AS Viterbese Castrense Srl a Vincenzo Corbisiero, in proprio o per persona anche giuridica da nominare, ricevendo da tale soggetto, a titolo di corrispettivo per la suddetta cessione somme di denaro, tramite assegni bancari; nonché della violazione dell’art. 1bis, comma 3, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 22, comma 1) per non essersi presentato senza giustificazione all’audizione fissata per il giorno 25.9.2019;

- la società AS Viterbese Castrense Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 6, comma 1) in relazione alle condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini prescritti i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

Il difensore dei deferiti ha illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nella memoria in atti, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Quanto alla prima delle violazioni oggetto del deferimento, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova della condotta contestata.

Al di là della scrittura privata, peraltro senza data ed acquisita agli atti perché allegata ad un esposto pervenuto solo due anni dopo la presunta violazione, dagli esiti delle indagini esperite non risultano sufficienti e univoci elementi a sostegno dell’effettiva cessione a titolo oneroso al Corbisiero, ad opera del deferito Palla, della gestione tecnica, sportiva ed economica del settore giovanile della Viterbese Castrense, né in merito all’artefazione dei bilanci o di altri documenti contabili della società rilevanti per la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato.

Se da un lato il contenuto della scrittura privata in atti, mai disconosciuta, sembra effettivamente dare atto della volontà della Viterbese Castrense, nella persona del suo Amministratore Unico, di affidare la gestione del settore giovanile al Corbisiero o al soggetto da questi nominato, è indubitabile che l’effettiva esecuzione del contratto in questione, sia sotto  il profilo dell’attività ivi prevista sia sotto il profilo economico, espressamente contestato nel deferimento, è rimasta priva di riscontro.

Quanto al profilo economico, non sono state rinvenute tracce delle somme di denaro che, secondo l’incolpazione, avrebbero costituito il corrispettivo della cessione ed evidenziato il fine di lucro dell’operazione: non dell’assegno di € 50.000,00 (che peraltro Corbisiero avrebbe dovuto consegnare a titolo di garanzia e non di corrispettivo e sarebbe stato comunque restituito alla scadenza del contratto), non di eventuali versamenti di importi a titolo di sponsorizzazione (costituenti peraltro un generico impegno assunto dal Corbisiero) e neppure di altre somme corrisposte al deferito o alla società in ragione del contratto in esame.

Anche con riguardo all’attività che sarebbe stata svolta dal Corbisiero, non si rinvengono in atti prove, e neppure indizi, dell’effettiva gestione da parte di quest’ultimo del settore giovanile della Viterbese Castrense, quali ad esempio rapporti con i gestori delle strutture, con i giovani calciatori, con i fornitori, contratti, pagamenti, ecc.

Del resto, nessuno dei soggetti convocati nella fase delle indagini ha riferito alcunché in merito al contratto in questione o ad eventuali rapporti della società con Corbisiero o con il soggetto che sarebbe stato da questi indicato. Anzi, il revisore dei conti della Viterbese Castrense, così come la Co.Vi.So.C., nulla hanno rilevato di anomalo rispetto alle scritture contabili o ai bilanci della società.

A ciò si aggiunga che la società del Corbisiero che, secondo l’autore dell’esposto, avrebbe svolto l’illegittima attività contestata risulta cessata nello stesso periodo in cui il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione. A fronte dell’assenza di elementi fattuali concludenti, l’individuazione di questo soggetto come responsabile del settore giovanile della società deferita non può certo poggiare sul contenuto di articoli di stampa, dal contenuto peraltro equivoco.

Va poi rilevato che la difesa dei deferiti ha allegato documentazione attestante la diretta gestione del settore giovanile ad opera della società (doc.1 difesa) e la nomina da parte della medesima, nelle forme previste, di un proprio responsabile del settore giovanile (doc.2-3 difesa), il cui ruolo non avrebbe avuto significato nella prospettiva della cessione della medesima attività a terzi.

È evidente che il quadro così delineato non consente di ritenere fondato l’addebito.

Quanto all’ulteriore violazione ascritta al Palla, risulta documentalmente provato (docc. 10,11 e 12 difesa) come alla data dell’audizione oggetto di contestazione (25.9.2019) il deferito non fosse più tesserato né rivestisse alcun ruolo nella AS Viterbese, frattanto ceduta ad altri proprietari ed amministrata da soggetti diversi.

Né risulta altrimenti un differente ruolo del deferito rilevante per l’ordinamento federale.

Ne consegue che sul Palla non gravava alcun obbligo di presentazione all’audizione fissata e che la condotta tenuta non è sanzionabile ai sensi della normativa oggi vigente (l’unica in astratto applicabile stante il tempus di commissione della violazione per come contestata).

Dall’insussistenza degli addebiti in capo al Palla deriva l’assenza di responsabilità diretta della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

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