F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/TFN del 4.2.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8368/475 pf19-20 GC/blp del 9.1.2020 a carico del Sig. Cialone Alberto e della società ASD Frosinone Futsal Femminile – Reg. Prot. 134/TFN-SD) Decisione n. 107/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8368/475 pf19-20 GC/blp del 9.1.2020 Reg. Prot. 134/TFN-SD

Decisione n. 107/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8368/475 pf19-20 GC/blp del 9.1.2020

Reg. Prot. 134/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 30 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8368/475  pf19-20  GC/blp  del  9.1.2020  a  carico  del Sig. Cialone Alberto e della società ASD Frosinone Futsalfemminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 Gennaio 2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Alberto Cialone, presidente della società ASD Frosinone Futsal Femminile, per violazione dell’art. 32, comma 5, CGS – FIGC, posto in relazione al contenuto del Com. Uff. n. 1146 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12 giugno 2019, in quanto non aveva provveduto a depositare, entro il termine del 15 Luglio  2019, la documentazione attestante l’avvenuto versamento della quota d’iscrizione al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A 2 Femminile 2019/2020, risultata carente di € 800,00 (ottocento/00), mancando altresì di adottare idonee misure finalizzate alla completa attuazione del predetto incombente. Ha nel contempo deferito la società ASD Frosinone Futsal Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC alla luce della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La discussione

Alla riunione odierna è comparsa per la Procura Federale la dr.ssa Serenella Rossano, la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Cialone e dell’ammenda di € 100,00 (Cento/00) a carico della società.

Nessuno è comparso per le parti deferite, le quali non hanno depositato, né fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale, scritti a difesa.

La decisione

Occorre preliminarmente evidenziare che le disposizioni pubblicate sul Com. Uff. sopra richiamato prevedono, per quel che qui interessa, che “l’inosservanza del medesimo termine del 15 Luglio  2019 per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti da punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 100,00 per ciascun inadempimento”.

La violazione ascritta al Cialone ed alla società (per quest’ultima nei limiti della responsabilità diretta) attiene al punto 4). La società ASD Frosinone Futsal Femminile, raggiunta dalla CCI, aveva fatto pervenire alla Procura Federale una nota scritta, a firma del Cialone, con la quale aveva dedotto che il mancato pagamento dell’intera iscrizione era dipesa da un mero errore, causato dal convincimento, risultato poi di fatto erroneo, della esistenza sul proprio conto di un accredito di € 800,00 (ottocento/00), che le era dovuto da altra società del settore e che invece non era stato annotato sulla relativa scheda contabile della società, di guisa che, se tale somma fosse stata riportata su detta scheda, l’iscrizione al campionato, peraltro completa di tutta la documentazione richiesta, sarebbe stata corretta anche nell’aspetto economico.

Tale essendo il fatto, appare certo che, a prescindere da quale ne sia stata la causa, alla data del 15 Luglio  2019, termine di natura perentoria, la quota necessaria alla iscrizione al campionato non era stata compiutamente versata, sicché il deferimento appare fondato, essendo sussistente l’illecito disciplinare, a cui la disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali femminili della Divisione Calcio a 5 ss. 2019/2020 si è riferita.

Il principio, più volte affermato da questo Tribunale, della immedesimazione del rappresentante legale con la società di appartenenza, implica anche in questo caso l’assoggettamento del deferito Cialone alla sanzione della inibizione

prevista nell’art. 9 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, la cui misura, chiesta dalla Procura Federale, appare equa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cialone Alberto, l’inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Frosinone Futsalfemminile, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it