F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 122 – TFN del 10.03.2020 – (Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 a carico dei Sig.ri Petroni Fabio, Comito Edoardo, Parente Antonio e De Simone Maurizio – Reg. Prot. n. 148/TFN-SD) Decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 Reg. Prot. 148/TFN-SD

Decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020

Reg. Prot. 148/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Cons. Roberto Proietti - Presidente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 05 marzo 2020,

a seguito del Deferimento n. 10193/108 pf 19-20 GC/sds dell’11.02.2020 a carico dei Sig.ri Petroni Fabio, Comito Edoardo, Parente Antonio e De Simone Maurizio,

il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Antonio Parente, nella qualità di amministratore della GAP Srl, che dal 31.10.2018 all’11.05.2019 aveva detenuto il 33% delle quote della Società SS Juve Stabia Srl, con mail datata 03.07.2019 denunciava alla Procura Federale che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 soci di fatto e/o occulti avevano gestito la SS Juve Stabia Srl e che, nello stesso periodo, si erano verificate gravi irregolarità di gestione, desumibili dai bilanci.

La Procura Federale, rubricata la denuncia ed esperita l’attività di indagine, verificava nei fatti denunciati dal Parente il coinvolgimento a vario titolo dei sigg.ri Fabio Petroni, Pasquale Martinelli, Edoardo Comito, Vincenzo D’Elia, Giuseppe Di Maio, Francesco Manniello, lo stesso Antonio Parente, Maurizio De Simone, Luigi Foffo e Paola Iracani; rimanevano altresì coinvolte le Società SS Juve Stabia Srl e Trapani Calcio Srl.

Eseguite da parte della Procura Federale le comunicazioni di conclusione delle indagini (CCI), i sigg.ri Pasquale Martinelli,

Vincenzo D’Elia, Giuseppe Di Maio, Francesco Manniello, Luigi Foffo, Paola Iracani, le Società SS Juve Stabia Srl e Trapani Calcio Srl proponevano ai sensi dell’art. 126 CGS - FIGC l’applicazione di una ridotta sanzione sportiva, che, nella misura proposta, veniva accolta e ratificata dagli Organismi federali (CU n. 213/AA per la sig.ra Iracani e Trapani Calcio Srl; n. 228/A per i sigg.ri D’Elia, Martinelli, Di Maio, Foffo, Manniello e SS Juve Stabia Srl).

Sicché la Procura Federale, con atto datato 11.02.2020, apriva il deferimento e deferiva a questo Tribunale le persone di seguito evidenziate, con le relative incolpazioni.

1°) Petroni Fabio, per aver rivestito contemporaneamente dal 21.06.2019 al 09.07.2019, per il tramite di società da lui controllate e mediante l’interposizione del sig. Edoardo Comito, il ruolo di socio delle Società SS Juve Stabia Srl e Trapani Calcio spa (violazione artt. 4 comma 1 e 2 comma 2 CGS - FIGC in relazione all’art. 7 comma 7 Statuto FIGC ed all’art. 16 bis commi 1, 2, 3 NOIF);

2°) Comito Edoardo, amministratore e legale rappresentante della Società Juve Stabia Srl, legato da rapporto di immedesimazione organica con detta Società all’epoca dei trasferimenti di quote del capitale sociale della stessa, avvenuti nel corso della ss 2018/2019:

A) per non aver provveduto - nel termine stabilito dalle norme federali - a comunicare alla Lega competente il mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto il 4 febbraio 2019, comunicazione effettuata il 20 marzo 2019 (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF e 3 comma 2 Statuto della LICP;

B) per non aver fornito, nella qualità di legale rappresentante della Società Capri Stabia Partecipazioni Srl, entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della Società SS Juve Stabia Srl del 04.02.2019 in misura superiore al 10% del capitale sociale, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1, 31 comma 1 CGS - FIGC, in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nonchè violazione del Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai CU nn. 189/A - 22.06.2015, 72/A - 28.07.2015, 90/A - 05.04.2019);

C) per non essersi presentato all’audizione disposta dagli Organi inquirenti senza addurre alcun legittimo impedimento (violazione art. 22 comma 1 CGS - FIGC);

3°) Parente Antonio, quale amministratore della Società GAP Srl, per non aver fornito, all’atto dell’acquisizione di quote

della Società SS Juve Stabia Srl in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 31.10.2018, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal Regolamento pubblicato sui CU sub. 2° B (violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 2, 31 comma 1 CGS - FIGC, in relazione agli artt. 15 comma 7 NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nonchè violazione del Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai CU sopra riportati);

4°) De Simone Maurizio, quale amministratore e legale rappresentante della Società FM Service Srl, per non aver fornito entro gg. 30 dalla stipulazione dell’atto di acquisto di quote della Società Trapani Calcio spa in misura superiore al 10% del capitale sociale, avvenuta il 06.03.2019, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, previsti dal Regolamento pubblicato sui CU sub. 2° B e 3°).

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi: l’avv. Salvatore Casula per la Procura Federale, l’avv. Anna Rossi per il Petroni, l’avv. Massimo Cammarota per il Comito; nessuno è comparso per il De Simone.

Prima dell’inizio della discussione, l’incolpato sig. Antonio Parente si è accordato con la Procura Federale ai sensi dell’art.

127 comma 1 CGS - FIGC per chiedere a questo Tribunale l’applicazione di una sanzione ridotta, di cui ne ha indicato la specie e la misura; la decisione di questo Tribunale è data con separato provvedimento.

Per le altre posizioni, la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione dell’ammenda di € 100.000,00 (centomila) per il Petroni, di € 35.000,00 (trentacinquemila) per il Comito, di € 20.000,00 (ventimila) per il De Simone.

L’avv. Rossi ha dedotto che il Petroni, residente nel Regno Unito, non aveva ricevuto la notifica nè del deferimento, nè della convocazione a comparire alla riunione odierna ed ha pertanto concluso per l’archiviazione del deferimento, specificando che il proprio assistito aveva casualmente avuto conoscenza del procedimento a suo carico.

L’avv. Cammarota, che nella stessa mattinata della presente riunione aveva fatto pervenire a questo Tribunale una memoria scritta corredata da documentazione, ha ammesso la circostanza relativa al punto 3°) delle incolpazioni (mancata comparizione del proprio assistito innanzi la Procura Federale), che peraltro ha giustificato, e ha dedotto l’insussistenza

delle incolpazioni sub. 1°) e 2°), deducendo sul punto 1°) che la Società SS Juve Stabia Srl aveva comunque ottemperato alle dovute comunicazioni alla Lega dell’intervenuto mutamento nella partecipazione alla compagine societaria e che l’art. 7 NOIF era stato rispettato, non prevedendo uno specifico termine per l’espletamento di tale incombente; ha aggiunto che neppure l’art. 3 comma 2 dello Statuto della LICP era stato violato, perché la comunicazione di che trattasi, nel pieno rispetto di detta norma di Statuto, era stata eseguita nel termine di gg. 20 decorrente dalla data nella quale la Società aveva depositato la variazioni allo statuto sociale presso il Registro delle Imprese ed i mutamenti della compagine sociale con le modificazioni relative agli organi sociali; pertanto, ai fini della valutazione della tempestività della comunicazione all’Organismo federale del mutamento della compagine sociale da parte della Società SS Juve Stabia Srl non doveva farsi riferimento alla data nella quale era stato deliberato detto mutamento (04.02.2019), come erroneamente aveva fatto la Procura Federale, bensì alla successiva data dell’11.03.2019 di iscrizione delle variazioni presso la CCIAA, di guisa che, avendo la Società inoltrato alla Lega la documentazione di che trattasi il 20.03.2019, a soli nove giorni dalla iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento era stato correttamente e tempestivamente effettuato. Ha dedotto sul punto 2°)

che il Comito non aveva mai rivestito la funzione di legale rappresentante della Società Capri Stabia Partecipazioni Srl e che il dato emergeva chiaramente dalla visura CCIAA relativa a detta Società; egli, componente del C.d.A. della Società, ne aveva rivestito la qualifica di consigliere, totalmente privo di deleghe e, quindi, non poteva avere la qualità soggettiva, ovvero la rappresentanza legale della Società, tale da essere necessaria ai fini dell’imputabilità della violazione, che rimaneva pertanto priva di ogni fondamento. Quanto al punto sub. 3°) del deferimento, ha precisato che il Comito non si era presentato alla convocazione dell’Organo inquirente perché, cessata la carica di amministratore della Società SS Juve Stabia Srl, avvenuta il 30.05.2019, non aveva più svolto alcuna attività rilevante per l’ordinamento federale, per cui non si era sentito in obbligo  di rispondere a siffatta convocazione. Ha  concluso in  via  principale per  l’archiviazione del procedimento ed in subordine, ove si fosse ravvisata la responsabilità del deferito in relazione ad alcuna delle ipotesi contestate, l’applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 9 CGS - FIGC, previa valutazione delle circostanze attenuanti.

Nessuno è comparso per il sig. De Simone, il quale non ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Per Petroni Fabio

Non possono ritenersi assumibili le dichiarazioni rese dall’avv. Rossi, risultando il professionista sprovvisto di valida procura a rappresentare e difendere il Petroni, la cui sottoscrizione apposta in calce al documento non risulta autenticata dal difensore.

Il Petroni, residente all’estero, non è stato raggiunto dalla notifica né del deferimento, né della convocazione a comparire alla presente riunione, per essersi egli trasferito dall’indirizzo noto agli Organi federali, rimasti ignari del nuovo.

Di dette mancate notificazioni e comunicazioni vi è prova in atti.

Il deferimento è, pertanto, improcedibile e, come tale, va dichiarato. Per Comito Edoardo

Devono essere stralciate dagli atti dell’odierno procedimento la memoria difensiva del Comito, a firma dell’avv. Massimo

Cammarota e della documentazione allegata, perché trasmesse per via telematica alle ore 10.16 del 5 marzo 2020 e, quindi, tardivamente rispetto al termine fissato dall’art. 87 comma 1 CGS - FIGC.

In merito alle deduzioni difensive rese oralmente dal suddetto professionista, occorre fare riferimento ad alcuni dati, emersi

dal copioso incarto sotteso al deferimento.

In data 4 febbraio 2019, con atto notarile di cessione di quote, rogato dal notaio dr. Giuseppe Dente di Napoli, rep. 2329 racc. 1699, registrato in Napoli il 15 febbraio successivo, le Società Sportiva Srl e Stabia Partecipazioni Srl avevano ceduto

la loro rispettiva partecipazione al capitale sociale della SS Juve Stabia Srl alla Società Capri Stabia Partecipazioni Srl, in ragione del 65% e del 2% dell’intero, così che la cessionaria era divenuta titolare del 67% di detto capitale.

All’atto era intervenuto il Comito nella  triplice qualità, divisa con altri, di consigliere della cessionaria  e di legale rappresentante delle due cedenti.

Alla data del 26 marzo 2019, il Comito aveva sottoscritto il verbale dell’assemblea della SS Juve Stabia Srl, tenutasi in tale data, quale amministratore e legale rappresentante della stessa, carica che egli avrebbe ricoperto sino alla revoca del 30 maggio 2019.

In questo contesto, il Comito, nelle vicende legate a tutte le Società sopra menzionate, aveva svolto un ruolo di assoluta rilevanza, che, se lo era per la Società SS Juve Stabia Srl, lo doveva essere per la Società Capri Stabia Partecipazioni Srl, ancorché non ne avesse rivestito la carica di legale rappresentante, bensì quella di consigliere: dai poteri comunque forti, perché altrimenti non troverebbero valide ragioni per giustificare la sua presenza nel contesto dell’atto di cessione di quote; a tale presenza la difesa dell’attuale deferito non ha fatto alcun cenno.

A tutto ciò consegue che il Comito non poteva non essere il soggetto di riferimento per l’espletamento di quelle incombenze, il cui mancato puntuale adempimento gli viene contestato nell’attuale deferimento.

Nel dettaglio delle incolpazioni sub. 2 a e b), occorre osservare che il Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico, pubblicato sul CU n. 90/A del 5 aprile 2019, aveva previsto che la  relativa  documentazione doveva essere presentata alla  FIGC entro gg. 30  dall’acquisizione della partecipazione.

Risulta dagli atti che il contratto di cessione delle quote societarie, rogitato - come si è detto - il 4 febbraio 2019, era stato

comunicato dalla Società SS Juve Stabia Srl, e per essa dal Comito quale suo legale rappresentante, il 20 marzo successivo e quindi oltre il termine segnato dal Regolamento, di guisa che la violazione ascritta al capo sub. 2 a) può ritenersi sussistente.

Quanto poi alla violazione contestata al Comito sub. 2 b), è certo che il deferito, all’epoca dei fatti, non risultava essere il legale rappresentante della Società Capri Stabia Partecipazioni Srl, a ciò disponendo le visure camerali allegate agli atti;

ma non poteva comunque essere messo in discussione il ruolo apicale che lo stesso aveva svolto nella composizione dell’atto di cessione di quote societarie del 4 febbraio 2019, al quale egli aveva partecipato - come si è già evidenziato - nella versione di amministratore e legale rappresentante delle due cedenti e di consigliere della cessionaria.

Appare pertanto giustificato, in termini fattuali, fare riferimento al Comito per contestargli il mancato deposito in FIGC, nei

trenta giorni successivi alla stipula dell’atto del 4 febbraio 2019, della documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria in capo alla cessionaria, tanto più che si trattava della Società Capri Stabia Partecipazioni Srl, per la quale il Comito aveva inteso essere presente al rogito notarile.

Sussiste pertanto anche la violazione ascritta al punto di che trattasi, aggravata dalla circostanza che non vi è prova in atti che tale documentazione non sia stata effettivamente presentata, apparendo del tutto ininfluente che il deferimento abbia erroneamente attribuito all’odierno deferito la qualifica di legale rappresentante della suddetta Società.

Anche questa violazione appare pertanto sussistente.

In merito poi al punto 2 c), è fuori discussione la circostanza che il Comito non aveva risposto alle convocazioni dell’Organo inquirente e che non aveva addotto alcuna giustificazione alla sua mancata comparizione.

Il Comito era stato convocato per rispondere di fatti accaduti nella stagione sportiva 2018 - 2019, nel corso della quale egli aveva ricoperto cariche rilevanti per l’ordinamento sportivo, alla cui disciplina doveva pertanto assoggettarsi, a nulla rilevando che, avendo cessato la carica di amministratore della Società SS Juve Stabia Srl alla data del 30.5.2019 e non avendo più ricoperto altri incarichi di identico o simile valore, non sarebbe stato tenuto a comparire.

Il periodo di riferimento è quella della commissione delle violazioni ascritte al deferito ed egli, in detto periodo, aveva ricoperto cariche rilevanti per l’ordinamento sportivo.

La mancata osservanza dell’art. 22 comma 1 CGS - FIGC, commessa dal Comito, implica la fondatezza anche del presente capo di incolpazione. Per De Simone Maurizio

La posizione del De Simone, deferito quale amministratore della Società FM Service Srl, è connessa al deferimento della Società Trapani Calcio Srl, conclusosi con pena patteggiata, di cui si è detto.

Il De Simone, a nome della Società FM Service Srl, aveva rilevato quote della SS Juve Stabia Srl e, come già era avvenuto per il Comito, aveva omesso di fornire alla FIGC entro i gg. 30 dalla stipulazione dell’atto di acquisto delle quote, risalente

al 6.3.2019, che era stato maggiore del 10% del capitale sociale, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti dal già richiamato Regolamento, con conseguente violazione degli artt. 4 comma 1, 2 comma 1, 31 comma 1 CGS - FIGC, in relazione all’art. 15 comma 7 NOIF ed all’art. 18 del Codice di autoregolamentazione Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico, che risulta dagli atti del procedimento e contro la quale il deferito non ha contraddetto, omettendo di costituirsi nel presente procedimento.

Il deferimento dei sigg.ri Comito Edoardo e De Simone Maurizio va, pertanto, accolto, unitamente alle sanzioni proposte dalla Procura Federale, che si ritengono congrue.

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone a carico del Sig. Parente Antonio l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 14.000,00 (quattordicimila/00).

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Comito Edoardo, ammenda di € 35.000,00 (trentacinquemila/00);

- per il Sig. De Simone Maurizio, ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00). Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Petroni Fabio.

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