F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 123/TFN del 16.06.2020 – (Deferimento n. 8513/262 pf19-20 GT/ag del 10.01.2020 a carico del Sig. Marco Calegari – Reg. Prot. n. 135/TFN-SD) Decisione n. 123/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8513/262 pf19-20 GT/ag del 10.01.2020 Reg. Prot. 135/TFN-SD

Decisione n. 123/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8513/262 pf19-20 GT/ag del 10.01.2020

Reg. Prot. 135/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 8513/262 pf19-20 GT/ag del 10.01.2020 a carico del Sig. Marco Calegari,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 10.01.2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Marco Calegari, all’epoca dei fatti Consigliere della Divisone calcio a 5 FIGC - LND per rispondere della violazione dell’art. 4 co. 1 del CGS con l’aggravante di cui all’art. 14 co.1 lett. a) stesso codice per aver divulgato

informazioni riservate di cui era venuto a conoscenza in ragione del proprio officio o per meglio dire della propria carica istituzionale di Consigliere della Divisione calcio a 5; più precisamente, per aver inoltrato, in data 25.07.2019 e senza alcuna preventiva autorizzazione, alla società ASD Prato calcio a cinque (sulla casella di posta elettronica apicellapalapratosrl@gmail.com direttamente riconducibile al Sig. Aniello Apicella quale Presidente di quest’ultima società) una mail in precedenza (alla data del 11.07.19) inviata dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5 a tutti i Consiglieri della Divisione (e pertanto anche al Sig. Marco Calegari nella sua ridetta qualità all’indirizzo di posta elettronica di questi 035marco@gmail.com) contenente informazioni riservate riguardanti un aggiornamento in merito alla situazione delle domande di ripescaggio per la partecipazione ai diversi campionati nazionali organizzati dalla Divisone Calcio a 5 pervenute da parte di talune società interessate (tra cui proprio la ASD Prato calcio a cinque con riferimento al campionato di serie A2) alla data del 10.07.19, fissata, con Com. Uff. 1147 del 12.6.19, quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande. In tal modo consentendo alla ASD Prato calcio a cinque di venire a conoscenza del fatto che, come indicato nella richiamata mail, la stessa, unitamente ad altre due società, risultava aver presentato nei termini la propria domanda di ripescaggio per il Campionato Nazionale Serie A2 s.s.2019/20 (al riguardo, infatti, nella ridetta mail era dato testualmente leggere: Serie A2 3 domande completate nei termini (Real San Giuseppe/Futsal Regalbuto/Prato)).

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’Avv. Alessandro Avagliano e, per delega del deferito, l’Avv. Michele Cozzone, hanno depositato richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Calegari Marco, sanzione base ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 1.500,00 (millecinquecento/00), sanzione finale ammenda di € 3.000,00 (tremila/00); risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Calegari Marco, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia  dell’accordo comporta ad ogni effetto  la  definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso  contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine al Sig. Calegari Marco che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Calegari Marco, l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it