F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 125/TFN del 16.06.2020 – (Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. Zambellan Stefano e della società FC Montenero – Reg. Prot. n. 145/TFN-SD) Decisione n. 125/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 Reg. Prot. 145/TFN-SD

Decisione n. 125/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020

Reg. Prot. 145/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 9230/79 pfi 19-20 MDL/jg del 22.01.2020 a carico del Sig. Zambellan Stefano e della società FC Montenero,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22.01.2020, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Stefano Zambellan, all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Montenero, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis del previgente C.G.S. in relazione all’art. 28 del Regolamento SGS nonché del Com. Uff. n. 1 – Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Coppa Carnevale », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel in data 2- 3 marzo 2019 a Sabaudia (LT), omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali;

- Società FC Montenero, a titolo di responsabilità diretta ai sensi del previgente art. 4, comma 1, CGS per i fatti addebitati all’allora Presidente Sig. Stefano Zambellan;

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’Avv. Alessandro Avagliano e, per delega di entrambi i deferiti, l’Avv. Matteo Sperduti, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento e previa separazione della posizione degli interessati rispetto alle restanti posizioni;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Stefano Zambellan, sanzione base inibizione giorni 67 (sessantasette), diminuita di 1/3 – giorni 22 (ventidue), sanzione finale inibizione giorni 45 (quarantacinque); per la società FC Montenero, sanzione base ammenda di € 210,00 (duecentodieci/00), ridotta di 1/3 - €  70,00  (settanta/00),  sanzione  finale  ammenda  €  140,00  (centoquaranta/00);  risultando  ritualmente  formulate  le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Stefano Zambellan e la società FC Montenero, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato  istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società FC Montenero che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Stefano Zambellan, l’inibizione di giorni 45 (quarantacinque);

- per la società FC Montenero, l’ammenda di € 140,00 (centoquaranta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

 

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