F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 127/TFN del 17.06.2020 – (Deferimenti nn. 10866/379 pf 19-20/GC/am del 21.02.2020 e 11483/379 pf 19-20 GC/am del 03.03.2020 a carico del Sig. Roberto Felleca, della società SSD arl Calcio Foggia 1920 + altri – Reg. Prot. nn. 153-156/TFN-SD) Decisione n. 127/TFN-SD 2019/2020 Deferimenti nn. 10866/379 pf 19-20/GC/am del 21.02.2020 e 11483/379 pf 19-20 GC/am del 03.03.2020 Reg. Prot. 153-156/TFN-SD
Decisione n. 127/TFN-SD 2019/2020
Deferimenti nn. 10866/379 pf 19-20/GC/am del 21.02.2020 e 11483/379 pf 19-20 GC/am del 03.03.2020
Reg. Prot. 153-156/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Avv. Valentina Ramella – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,
a seguito dei Deferimenti nn. 10866/379 pf 19-20/GC/am del 21.02.2020 e 11483/379 pf 19-20 GC/am del 03.03.2020 a carico dei Sig.ri Buono Simone, Calidi Andrea, Cittadino Andrea, Di Jenno Roberto, Di Masi Manlio, Fumagalli Ermanno, Gentile Federico, Gerbaudo Matteo, Gibilterra Gabriele, Loschiavo Marco, Sadek Youssef, Salatino Cosimo, Salvi Stefano, Staiano Giuseppe, Mancini Vittorio, Felleca Roberto e della società SSD arl Calcio Foggia 1920,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota Prot. 10866 /379pf19-20/GC/am del 21.2.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
i signori Buono Simone, Calidi Andrea, Cittadino Andrea, Di Jenno Roberto, Di Masi Manlio, Fumagalli Ermanno, Gentile Federico, Gerbaudo Matteo, Gibilterra Gabriele, Loschiavo Marco, Sadek Youssef, Salatino Cosimo, Salvi Stefano e Staiano Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per la società SSDARL Calcio Foggia 1920, per rispondere della violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS perché, al termine della gara del 16.10.2019 disputata contro la Turris, valevole per la Coppa Italia di Serie D, di loro spontanea volontà si recavano sotto la curva dei propri tifosi e, dinanzi allo striscione esibito dagli ultras curva nord recante la scritta <diffidati nessuna resa>, scandivano con il battito delle mani ed intonavano il coro <onoriamo i diffidati>, così manifestando la loro solidarietà per i tifosi nei cui confronti erano stati adottati provvedimenti di Daspo;
il sig. Vittorio Mancini, in occasione della gara in esame dirigente accompagnatore della SSDARL Calcio Foggia 1920, per rispondere della violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS perché, nella richiamata qualità, consentiva o comunque non impediva che al termine della gara del 16.10.2019 disputata contro la Turris, valevole per la Coppa Italia di Serie D, i calciatori della SSDARL Calcio Foggia, di loro spontanea volontà, si recassero sotto la curva dei propri tifosi e, dinanzi allo striscione esibito dagli ultras curva nord recante la scritta <diffidati nessuna resa>, scandissero con il battito delle mani ed intonassero il coro <onoriamo i diffidati>, così manifestando la loro solidarietà per i tifosi nei cui confronti erano stati adottati provvedimenti di Daspo. Con separata nota Prot. 11483 /379pf19-20/GC/am del 03.3.2020 la Procura federale ha altresì deferito:
il sig. Roberto Felleca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSDARL Calcio Foggia 1920, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, per rispondere della violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS perché, nella richiamata qualità, consentiva o comunque non impediva che al termine della gara del 16.10.2019 disputata contro la Turris, valevole per la Coppa Italia di Serie D, i calciatori della SSDARL Calcio Foggia, di loro spontanea volontà, si recassero sotto la curva dei propri tifosi e, dinanzi allo striscione esibito dagli ultras curva nord recante la scritta <diffidati nessuna resa>, scandissero con il battito delle mani ed intonassero il coro <onoriamo i diffidati>, così manifestando la loro solidarietà per i tifosi nei cui confronti erano stati adottati provvedimenti di Daspo;
la società SSDARL Calcio Foggia 1920, per rispondere a titolo la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2 del CGS per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente e agli altri tesserati, come sopra evidenziato.
La fase predibattimentale
La comunicazione di conclusione delle indagini e l’atto di deferimento risultano ritualmente e rispettivamente notificate a tutti i deferiti, nessuno dei quali ha fatto pervenire memorie difensive.
Fissato il dibattimento per la riunione odierna, nessuna delle parti ha fatto pervenire ulteriori memorie.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, nella persona dell’avv. Paolo Mormando, e l’avv. Monica Fiorillo, anche in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, hanno fatto pervenire quattordici distinte richieste di patteggiamento.
Il Tribunale
lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate:
- per ognuno dei signori Calidi Andrea, Cittadino Andrea, Di Jenno Roberto , Di Masi Manlio, Fumagalli Ermanno, Gentile Federico, Gerbaudo Matteo, Sadek Youssef, Salvi Stefano, Staiano Giuseppe, sanzione base ammenda di € 2.400,00 - € 800,00 (diminuzione di 1/3 ex art. 128 CGS) = € 1.600,00 (milleseicento/00) sanzione finale;
- per il Sig. Gibilterra Gabriele, sanzione base squalifica di giornate 5 (cinque) di gara da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021, diminuita di 1/3 – giornate 2 (due), sanzione finale giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021;
- per il Sig. Mancini Vittorio, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – mesi 1 (uno), sanzione finale
inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Felleca Roberto, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 – giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per SSDARL Calcio Foggia 1920, sanzione base ammenda € 8.000,00 (ottomila/00), diminuita di 1/3 - € 2.666,66 = sanzione finale ammenda di € 5.334,00 (cinquemilatrecentotrentaquattro/00);
rilevato, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, che gli anzidetti soggetti hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;
risultate ritualmente formulate le proposte e ritenute congrue le sanzioni finali;
visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;
rilevato, altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine a ai deferiti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
applica nei confronti degli stessi le sanzioni di cui al dispositivo; dichiara definito il procedimento nei confronti dei suddetti soggetti;
dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri deferiti.
Il dibattimento
Riuniti i procedimenti, all’odierna riunione, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo Tribunale n. 10 del 18 5.2020, hanno partecipato l’avv. Paolo Mormando per la Procura federale e l’Avv. Monica Fiorillo per Buono Simone.
Nessuno ha partecipato per Loschiavo Marco e Salatino Cosimo.
Non sono pervenute memorie difensive.
L’Avv. Paolo Mormando ha chiesto irrogarsi la squalifica di giornate 5 (cinque) di gare ufficiali per ognuno dei deferiti.
L’Avv. Monica Fiorillo, per Buono Simone, ne ha chiesto il proscioglimento.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e merita accoglimento.
Le immagini video dell’episodio contestato ai deferiti, in uno alle dichiarazioni dagli stessi rese agli organi inquirenti, tutte versate in atti e non oggetto di contestazione, confermano i fatti loro contestati, come dettagliatamente descritti nell’atto di deferimento e consentono di ritenere provati con sufficiente certezza i comportamenti ascritti ai deferiti.
Anche il difensore di Buono Simone, del resto, si è limitato a chiederne il “proscioglimento”.
Tanto, però, senza addurre alcuna motivazione e/o esimente di sorta, onde non si vede in forza di quale circostanza e/o norma regolamentare si possa accedere a tale immotivata richiesta o, a tutto voler concedere, differenziare la misura della sanzione rispetto agli altri deferiti.
Vi è, infatti, che i comportamenti loro ascritti, con i quali i deferiti, senza alcuna coercizione esterna, hanno inusitatamente approvato il comportamento di soggetti diffidati dall’Autorità Pubblica, di fatto prendendo posizione contro quest’ultima e ponendosi in netta antitesi ai principi regolatori dello sport in generale, configurano una chiara fattispecie di violazione delle norme di comportamento e dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
previa riunione dei procedimenti sopra riportati,
all’esito della Camera di consiglio, visto l’art. 127 CGS – FIGC, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Calidi Andrea, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Cittadino Andrea, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Di Jenno Roberto, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Di Masi Manlio, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Fumagalli Ermanno, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Gentile Federico, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Gerbaudo Matteo, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Gibilterra Gabriele, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021;
- per il Sig. Sadek Youssef, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Salvi Stefano, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Staiano Giuseppe, l’ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00);
- per il Sig. Mancini Vittorio, l’inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Felleca Roberto, l’inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per il Sig. SSD arl Calcio Foggia 1920, l’ammenda di € 5.334,00 (cinquemilatrecentotrentaquattro/00);
Dispone la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Accoglie, per il resto, i deferimenti e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Buono Simone, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Loschiavo Marco, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Salatino Cosimo, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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