F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 132/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. n. 151/TFN-SD) Decisione n. 132/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 Reg. Prot. 151/TFN-SD
Decisione n. 132/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020
Reg. Prot. 151/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della società US Palmese ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 14.10.2019, accoglieva il ricorso proposto dal calciatore Pasquale Trentinella nei confronti della Società US Palmese ASD e, per l’effetto, condannava quest’ultima a pagare al ricorrente la somma di € 3.000,00 (tremila) quale residuo dell’accordo economico sottoscritto dalla Società e dal calciatore per la stagione sportiva 2017 / 2018.
La decisione, in una alla condanna, obbligava la Società (che nel procedimento intentato dal calciatore non si era costituita) a comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento, da attuarsi attraverso l’invio di copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore, che, quanto alla liberatoria, doveva essere datata e firmata dall’avente titolo; il tutto entro e non oltre gg. 30 (trenta) decorrenti dalla data di comunicazione alla Società della decisione ai sensi dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF.
Siffatta decisione, comunicata alla Società con PEC dello stesso giorno della sua pubblicazione, rimaneva inadempiuta, sicché la Segreteria del Dipartimento Interregionale in data 18.11.2019 segnalava alla Procura Federale detto inadempimento, che poneva in relazione anche all’art. 8 CGS – FIGC recante norme sanzionatorie a carico delle società.
In tale contesto, la Procura Federale, con atto 20.02.2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Simone Rocco, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS – FIGC in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF ed all’art. 31, commi 6 e 7, CGS cit., “per non aver pagato al calciatore Pasquale Trentinella le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con Com .Uff. n. 135 del 14.10.2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia” (virgolettato il testo della incolpazione).
È stata altresì deferita la Società US Palmese ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Alla riunione 10.06.2020, fissata per la discussione, è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Simone Rocco l’inibizione di mesi 6 (sei); per la Società US Palmese ASD la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato della prima squadra della stagione sportiva in corso ed ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno depositato, né fatto pervenire a questo Tribunale, scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 11, secondo inciso delle NOIF “il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve esse effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione “ (virgolettato il testo della norma); a fronte di tale termine, avente natura perentoria, risulta con certezza che la Società e per essa il suo legale rappresentante non hanno adempiuto alla statuizione della CAE, nonostante che la formalità della comunicazione della decisione sia stata puntualmente eseguita.
Ciò rende fondato il deferimento e corrette le sanzioni richieste, che rispondono, per quanto riguarda l’ammenda, al consolidato orientamento di questo Tribunale.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Simone Rocco, l’inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società US Palmese ASD, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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