F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 135/TFN del 18.06.2020 – (Deferimenti nn. 108010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del sig. Chilelli Luciano e della società ASD Società Sportiva Lazio C5 – Reg. Prot. n. 122-123/TFN-SD) Decisione n. 135/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 Deferimento n. 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 Reg. Prot. 122-123/TFN-SD

Decisione n. 135/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019

Deferimento n. 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019

Reg. Prot. 122-123/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Francesca Mite – Componente;

avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 18 giugno 2020,

a seguito dei Deferimenti nn. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del sig. Chilelli Luciano e della società ASD Società Sportiva Lazio C5,

la seguente

DECISIONE

Con Deferimento n. 8010/470 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019, il Procuratore Federale ha deferito:

- Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1147 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo al ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2019, la fidejussione bancaria e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1145 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 - Serie A2 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, gli incassi relativi alla iscrizione ed alla fidejussione per euro 4.700,00, nonché le imputazioni dei versamenti eseguiti in quanto sono stati effettuati congiuntamente alla iscrizione della sezione femminile e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

- la società ASD SS Lazio C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, come sopra descritto.

Con ulteriore Deferimento n. 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019, il Procuratore Federale ha deferito:

- Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1146 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5- Serie A Femminile 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, le imputazioni dei pagamenti effettuati essendo stati disposti congiuntamente alla Serie A maschile, e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la società ASD SS Lazio C5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Chilelli Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Società Sportiva Lazio C5, come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, previa riunione dei procedimenti 122/TFN e 123/TFN, la Procura Federale, a mani del Dott. Luca Scarpa e, per delega di entrambi i deferiti, l’Avv. Michele Cozzone, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Chilelli Luciano, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 – giorni 20 (venti) - sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta); per la società ASD Società Sportiva Lazio C5, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), ridotta di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale penalizzazione ammenda di € 1.000,00 (mille/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Chilelli Luciano e la società ASD Società Sportiva Lazio C5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS – FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società ASD Società Sportiva Lazio C5 che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

-per il sig. Chilelli Luciano, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la società ASD Società Sportiva Lazio C5, ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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