F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 136/TFN del 10.06.2020 – (Deferimento n.9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 a carico del Sig. Franco Giuseppe e della società ASD Roccella – Reg. Prot. n. 144/TFN-SD) Decisione n. 136/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 Reg. Prot. 144/TFN-SD

Decisione n. 136/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020

Reg. Prot. 144/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Roberto Proietti – Presidente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 a carico del Sig. Franco Giuseppe e della società ASD Roccella,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Società ASD Roccella, in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2019 / 2020, risultava inadempiente in merito al punto 5 del Com. Uff. n. 162 del 3 giugno 2019 del Dipartimento Interregionale - LND,

che conteneva la normativa necessaria alla suddetta iscrizione.

Più in particolare, non era stata inviata le fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11 Luglio  2020 di importo pari a € 31.000,00, che la società avrebbe dovuto trasmettere a detto Dipartimento entro le ore 17.00 del 25 Luglio  2019, termine ultimo di natura perentoria.

Il fatto veniva portato a conoscenza della Procura Federale dalla comunicazione Covisod del 21 ottobre 2019, sicché la Procura Federale, con atto del 22 Gennaio 2020, deferiva a questo Tribunale il sig. Giuseppe Franco, Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella, al quale contestava la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS – FIGC in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 162 / 03.06.2019 Dipartimento Interregionale - LND, “per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria originale, entro il termine del 12.07.2019” (virgolettato il testo della incolpazione). Veniva altresì deferita la società ASD Roccella a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione 10.06.2020, fissata in videoconferenza per la discussione, è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione a carico della Società ASD Roccella dell’ammenda di € 1.000,00.

Nessuno è comparso per la deferita (né tanto meno per il Franco, per la ragione che si dirà in seguito), la quale non ha depositato, né fatto pervenire a questo Tribunale, scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Va disposto lo stralcio della posizione del sig. Giuseppe Franco, non rinvenendosi in atti la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del deferito della convocazione a comparire alla odierna riunione.

Pertanto, con l’adesione della Procura Federale, si provvede come da dispositivo.

Tra gli atti del procedimento si rinviene una nota della società ASD Roccella, datata 11.11.2019, trasmessa alla Procura Federale, con la quale si affermava che la scrivente il 24 Luglio  2029 – e quindi il giorno prima della scadenza dell’ultimo termine - aveva effettuato il versamento di € 31.000,00, di importo pari a quello della fideiussione, a mezzo di bonifico a favore del Dipartimento Interregionale, per cui il punto 5 lettera A del Com. Uff. n. 162 del 3 giugno 2019, a detta della esponente, era stato rispettato.

Si chiedeva a mezzo di tale scritto l’archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione, peraltro confermata

dalla ammissione della società al campionato.

L’assunto della società, esplicitato dopo aver ricevuto dalla Procura Federale la Comunicazione di conclusione delle indagini (CCI), non espone a criticità l’odierno deferimento; infatti, la normativa sulla iscrizione al campionato nazionale di Serie D 2019 / 2020, nel mentre fissava improrogabilmente al 12 Luglio  2019 ore 18.00 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione, facultizzava le società ad inviare la documentazione necessaria al perfezionamento della iscrizione entro e non oltre le ore 17.00 del 25 Luglio  2019; precisava tuttavia che, ove non fosse stato rispettato il primo termine del 12 Luglio , le società sarebbero incorse nella sanzione di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento, che era comunque considerato illecito disciplinare.

Tale fattispecie trova applicazione al caso in esame, per cui la società, non avendo rispettato il primo dei due termini per l’inoltro della fideiussione, deve essere sanzionata nella misura chiesta dalla Procura Federale.

Dell’operato della società risponde il proprio legale rappresentante, che, nel caso in esame, lo si è già evidenziato, non

risulta essere stato raggiunto dalla notifica della convocazione a comparire alla riunione odierna, sicché, la posizione del sig. Giuseppe Franco va stralciata e la sua trattazione va differita all’udienza del 26 giugno 2020.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, stralcia la posizione del Sig. Franco Giuseppe, rinviando per la trattazione della stessa all’udienza del 26.06.2020, ore 10.45.

Accoglie per il resto il deferimento e, per l’effetto, commina alla società ASD Roccella la sanzione dell’ammenda di €

1.000,00 (mille/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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