F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 137/TFN del 18.06.2020 – (Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020 a carico del Sig. Ragosta Lorenzo e della società SSD Portici 1906 a rl – Reg. Prot. n. 154/TFN-SD) Decisione n. 137/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020 Reg. Prot. 154/TFN-SD
Decisione n. 137/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020
Reg. Prot. 154/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 11010/578 pf 19-20 GC/GT/mg del 25.02.2020 a carico del Sig. Ragosta Lorenzo e della società SSD Portici 1906 a rl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. n. 11010/578 pf 19-20 GC/Gt/mg del 25.02.2020 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il sig. Ragosta Lorenzo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società sportiva SSD Portici 1906 a rl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Roberto Cardinale, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 135 del 14.10.2019 e comunicata alla società e comunicata alla società a mezzo pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
- la società SSD Portici 1906 a rl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;
Il dibattimento
All’udienza del 10 giugno 2020 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Lorenzo Ragosta inibizione di mesi 6 (sei); per la società SSD Portici 1906 la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).
Per i soggetti deferiti compariva all’udienza il difensore avv. Roberto Iacono, che aveva ritualmente depositato memoria difensiva, il quale illustrava ulteriormente le argomentazioni articolate nella medesima e concludeva insistendo per il proscioglimento dei suoi assistiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.
Le indagini espletate dalla Procura Federale hanno incontrovertibilmente evidenziato che la SSD Portici 1906, ancorché condannata al pagamento in favore del calciatore Roberto Cardinale di € 11.400,00 in conseguenza della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, pubblicata con Com. Uff. n. 135 del 14.10.2019, comunicata alla predetta società mediante PEC in pari data, non ha fornito prova dell’avvenuta corresponsione di tale somma nel termine di giorni 30 dalla notifica de quo.
Invero ripercorrendo la vicenda nella sua corretta ricostruzione la società deferita, solo successivamente alla conclusione delle indagini, ritualmente notificata in data 15.10.2020, faceva pervenire in data 29.01.2020, ovverosia entro il termine assegnato per il deposito di memorie difensive o per richieste di audizione, un e-mail alla quale allegava copia di una quietanza liberatoria firmata dal Cardinale datata 12.11.2019 con allegata copia del documento di quest’ultimo.
La Procura Federale, preso atto di ciò, ha ritenuto correttamente impossibile conferire certezza legale alla data riportata in calce alla liberatoria e, quindi, inefficace sotto il profilo probatorio ai fini della dimostrazione dell’avvenuto tempestivo pagamento. Tale liberatoria, oltretutto, non è stata mai inviata dalla società alla Lega di appartenenza. Quindi, è stato chiesto via pec alla SSD Portici in data 4.02.2020 la contabile bancaria del pagamento de quo invitandola a trasmetterlo entro il giorno 8.02.2020.
Tale termine decorreva invano e solo in data 11.02.2020 la SSD Portici inviava a sua volta una pec nella quale dichiarava di essere in attesa della documentazione bancaria, documentazione in realtà mai pervenuta all’’Ufficio della Procura, circostanza altresì piuttosto anomala visto che la contabile bancaria risaliva ad appena 3 mesi prima, non necessitando quindi di alcuna particolare ricerca nel recuperarla visto il breve tempo trascorso.
Sul punto la memoria difensiva non offre sul piano fattuale alcuna circostanza né sotto il profilo logico giuridico alcuna valida argomentazione a supporto di quanto sostenuto dalla società in merito alla tempestività del pagamento limitandosi a richiamare la liberatoria di cui sopra quale prova del medesimo ma senza superare le contestazioni formulate nell’atto di deferimento in relazione alle violazioni così come configurate dalla Procura Federale che appaiono pertanto pienamente fondate rendendo i predetti tesserati responsabili di quanto loro ascritto.
Tanto premesso deve quindi ritenersi accertata la responsabilità del sig. Lorenzo Ragosta, in qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Portici 1906 a rl per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, ovverosia dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici, così come disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, in collegamento con l’art. 31, commi 6 e 7 CGS, nonché per responsabilità diretta la SSD Portici 1906 a rl alla luce della comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:
- per il Sig. Ragosta Lorenzo, l’inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società SSD Portici 1906 a rl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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