F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 148/TFN del 29.06.2020 – (Deferimento n. 12470/596pf19-20/GC/am del 22.05.2020 a carico della sig.ra Bruno Carmela – Reg. Prot. n. 167/TFN-SD) Decisione n. 148/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12470/596pf19-20/GC/am del 22.05.2020 Reg. Prot. 167/TFN-SD

Decisione n. 148/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12470/596pf19-20/GC/am del 22.05.2020

Reg. Prot. 167/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti - Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

 avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12470/596pf19-20/GC/am del 22.05.2020 a carico della sig.ra Bruno Carmela,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 maggio 2020 il Procuratore Federale F.F. ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Signora Carmela Bruno per rispondere:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 del CGS FIGC vigente, in relazione agli artt. 7 e 12 Regolamento per l’esercizio della Cronaca Sportiva di cui al Com. Uff. n. 06 del 25.7.2019 della LND – Dipartimento Interregionale, per aver consentito e, comunque, non impedito, che i siti web “agropolinews.it” e “canalecinquetv.it”, in  assenza di relativa autorizzazione da parte  della LND –  Dipartimento Interregionale  (art.  4 Regolamento citato), realizzassero riprese televisive all’interno dello stadio Guariglia di Agropoli, con operatore e telecronista (tal Vessicchio Sergio), con relative trasmissioni, integrali e differite, delle gare della prima squadra dell’US Agropoli, iscritta al campionato Nazionale di Serie D girone H; ciò nel corso della stagione sportiva 2019/2020, in particolare a far tempo dal 22.09.2019 e, comunque, per tutte le gare interne del girone di andata disputate dalla US Agropoli, malgrado formale diffida da parte della LND – Dipartimento Interregionale del 18.10.2019 a non accreditare e/o consentire l’accesso allo stadio ad operatori, collaboratori e giornalisti dei siti web “agropolinews.it” e “canalecinquetv.it”;

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del CGS FIGC vigente, in relazione all’art. 22, comma 1, del CGS FIGC vigente, per non essersi presentata innanzi all’organo inquirente di Procura, all’audizione fissata per il 28.12.2019, senza addurre alcuna giustificazione comprovata oggettivamente.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, la deferita non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, la Procura Federale, esposte le considerazioni principali a sostegno del deferimento, non confutate in considerazione della mancata costituzione dell’incolpata, ne chiede l’integrale accoglimento, formulando la seguente richiesta sanzionatoria: per Bruno Carmela mesi 6 (sei) di inibizione.

Nessuno è comparso per la deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dalla richiesta di accertamenti del 13.11.2019, prot. 6242, pervenuta alla Procura Federale in pari data, a firma del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale, frutto delle segnalazioni inviate dalla emittente televisiva SET 669 di Vallo della Lucania (SA) in data 18.10.2019 - 05.11.2019 circa la trasmissione delle telecronache di calcio della US Agropoli s.s. 2019/2020, realizzate all’interno dello stadio Guariglia di Agropoli, da parte dei siti web “agropolinews.it” e “canalecinquetv.it”, in assenza di relativa autorizzazione da parte della LND – Dipartimento Interregionale e quindi in violazione degli artt. 4 e 7 del Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva di cui al Com. Uff. n.6 del 25.07.2019. Si tratta in particolare di servizi effettuati con un operatore e la cui telecronaca risulta affidata al Sig. Sergio Vessicchio, titolare di entrambi i siti. Con nota inviata a mezzo pec in data 18.10.2019, il Dipartimento Interregionale contestava formalmente alla US Agropoli la violazione delle richiamate disposizioni, non risultando dette emittenti regolarmente accreditate presso lo stesso Dipartimento.

In particolare, l’art. 12 del menzionato Regolamento nel disciplinare i doveri di vigilanza e controllo a carico delle società calcistiche, prevede l’obbligo per le stesse di vietare l’ingresso allo stadio di operatori e personale tecnico di emittenti sprovviste  delle prescritte autorizzazioni, di comunicare  per  iscritto al Dipartimento Interregionale le violazioni  del Regolamento di cui siano venute a conoscenza. Nel caso in esame, tale inadempimento risulta ancor più evidente a seguito della menzionata contestazione del 18.10.2019 alla quale, comunque, la Società US Agropoli non ha ritenuto di dare seguito.

Il materiale probatorio complessivamente raccolto sui fatti denunciati (CD in atti quale fonte di prova ex art. 58 CGS- FIGC vigente, contenente: le gare Agropoli/Nardo del 15.12.2019 – Agropoli/Cerignola del 01.12.2019; n.7 servizi dopo le gare contro: Sorrento 01.09.2019 – Gladiator 29.09.2019 - Andria 13.10.2019 – Fasano 03.11.2019 – Nocerina 17.11.2019 – Cerignola 01.12.2019 – Nardò 15.12.2019; n.1 servizio del Sig. Vessicchio Sergio che commenta una gara dalla tribuna) nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione dai Sig.ri Rocco Ernesto e Procopio Gianluca, inducono questo Tribunale a ritenere accertata la sussistenza delle relative violazioni oggetto di deferimento.

Del pari deve affermarsi la responsabilità disciplinare della Signora Bruno anche in riferimento alla violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS FIGC vigente, per non essersi presentata innanzi all’organo inquirente all’audizione fissata per il 28.12.2019, senza addurre alcuna giustificazione; giustificazione non pervenuta neppure successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini della Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga nei confronti della sig.ra Bruno Carmela la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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